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Ordinanza — n. 20562/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy rejection due to lack of specific reasoning on document status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20562/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by Fideuram against the bankruptcy court's rejection of its claim. While the Court dismissed the argument that specific statutes define a 'bank statement,' it found the lower court's decision invalid because it failed to provide a reasoned explanation for why the submitted document did not qualify as a final bank statement. Consequently, the Court quashed the bankruptcy decree and remanded the case for a new decision with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 1832 c.c.; Art. 50 T.U.B.; Art. 119, 99 legge fall.: The court must provide specific reasoning when rejecting a document as a bank statement; a generic application of legal rules without explaining the evaluation of evidence constitutes a radical defect in motivation.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings bank statement evidence defect in motivation insolvency law creditor claim rejection documenti mancanti produzione tardiva di documenti omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 1832 c.c.
Art. 1857 c.c.
Art. 50 T.U.B.
richiamato d a ll’art.1857 c.c., dell’art. 50 T.U.B. (d.lgs.
Art. 119, comma 2 e 3 T.U.B.
Art. 99 legge fall.
, art. 99 legge fall. , in riferimento all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.
artt. 1832 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832 c.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso n.2450/2018 proposto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A . , elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria n. 3 7 , presso lo studio dell’avv. Massimo Eroli, che l a rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrente; contro Fallimento Farmacia Errante dott. Parlato Salvatore, OGGETTO Fallimento– Accertamento passivo Ud. 18/05/2022 CC Cron. R.G.N.2450/2018 intimato; avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato l’11.1.2018nel procedimento n. 19567/2016 R.G. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito, più brevemente: Fideuram S.p.A.) chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento Farmacia Errante dott. Parlato Salvatore(di seguito anche: Farmacia Errante) per l’importo di € 60.768,98, in via privilegiata, e per ulteriori € 10.606,67 , in via chirografaria. La domanda venne respinta dal giudice delegato sul duplice presupposto della riscontrata mancanza degli estratti conto integrali, sino alla chiusura del rapporto, e della mancanza di data certa opponibile al fallimento dei contratt i d i conto corrente e di concessione di fido.

A fronte dell’opposizione della banca, il Tribunale di Catania, pur dando atto della produzione di documenti contrattuali aventi data certa, ha confermato il rigetto della domanda, valorizzando la ritenuta perdurante mancanza dell’estratto conto relativo all’ultimo periodo fino al fallimento (dal 31.12.2015 al 23.5.2016) e, in particolare, giudicando a tal fine inidoneo il documento prodotto dalla banca e denominato «estratto del conto corrente di debito n. 00001/0066/00309756 al 18.10.2016» (il documento è riferito ad una data finale successiva a quella della dichiarazione di fallimento, ma tale aspetto è privo di rilevanza – e, infatti, nessuna rilevanza gli viene attribuita nel decreto e negli atti di parte, essendo comunque possibile ricostruire il saldoalla data del fallimento ed essendo successivamente annotate solo due operazioni per importi irrisori).

Contro il decreto del tribunale Fideuram S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . L’intimato Fallimento Farmacia Errantenon ha svolto difese . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832 c.c. richiamato d a ll’art.1857 c.c., dell’art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 285/1993) e degli artt. 119, comma 2 e comma 3, T.U.B. , art. 99 legge fall. , in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» 2. Il secondo motivo di ricorso prospetta la «Nullità del decreto per vizio di motivazione radicale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

3. Entrambi i motivi sono volti a contestare la decisione del giudice a quo nella parte in cui ha negato la qualifica di «estratto conto» al documento prodotto da Fideuram S.p.A. in cui sono indicate le movimentazioni del conto corrente il cui saldo finalea credito della banca è l’oggetto dell’insinuazione al passivo. 3.1. Il primo motivo è infondato, perché nessuna delle disposizioni di legge di cui si denuncia la violazione contiene una nozione di estratto conto, che viene data semplicemente per presupposta nel momento in cui si pone la disciplina degli oneri di contestazione, dell’efficacia probatoria nel procedimento monitorio e degli obblighi di comunicazione periodica degli estratti conto.Non essendoci una nozione legislativa dell’estratto conto, né una disposizione che ne disciplini in modo vincolante per il giudice l’efficacia probatoria nell’accertamento del passivo, non sussiste alcuna violazione di legge nel decreto impugnato. 3.2.

È invece fondato il secondo motivo di ricorso, perché il decreto non contiene un’effettiva e pertinente motivazione del diniego al documento prodotto da Fideuram S.p.A. – che lo produce nuovamente con il ricorso per cassazione e lo riporta in modo completo e testuale nel corpo dell’atto (artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.) –della dignità di «estratto conto» finale, idoneo a integrare gli altri estratti conto e quindi a soddisfare il requisito probatorio della «produzione di tutti gli estratti conto del periodo» (requisito indicato nel decreto come corrispondente alla «costante giurisprudenza dell’intestato ufficio»).3.2.1.

Il Tribunale di Catania dà atto che nel «suddetto documento sono riportate le diciture delle singole voci (es. “commissioni” ovvero “controv. Titoli”)», ma aggiunge che «non vi è modo di individuare a quale rapporto queste facciano riferimento», per poi passare ad indicare le maggiori informazioni desumibili, per le voci del medesimo tipo, dagli estratti conto relativi ai periodi precedenti. Manca, tuttavia, la motivazione del perché tali maggiori informazioni siano state considerate coessenziali alla nozione stessa di estratto conto e alla funzione probatoria che agli estratti conto il tribunale ha inteso attribuire ai fini della prova dell’esistenza del credito insinuato al passivo.

Manca, inoltree in ogni caso, la motivazione d ell a valutazione di sintesi, e in concreto , da parte del tribunale, del materiale probatorio disponibile e della rilevanza, in tale contes to complessivo, delle diverse caratteristiche del documento contabile relativo all’ultimo periodo rispetto agli estratti conto relativi ai periodi precedenti. In altri termini, la motivazione è strutturata come se la necessaria produzione di «tutti gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente in relazione al quale [si] chiede l’ammissione del saldo asseritamente debitorio» fosse una regola legale sulla prova (vincolante per il giudice e dal giudice applicata nella decisione; un a priori rispetto a tale decisione) e non – come invece deve essere – il risultato , a posteriori, del prudente apprezzamento che il giudice deve sempre praticare nella valutazione del complessivo materiale probatorio, dandone conto nella motivazione.

4. Accoltoil ricorso, si rende necessario il rinvio al giudice a quo perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità. P. Q. M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catania, perché decida, in diversa composiz