Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and failure to challenge factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible because it failed to provide specific legal arguments or challenge the lower court's factual findings. The administrator argued that the court omitted decisive evidence regarding the company's insolvency and the validity of the pledge, but the court noted these were merely reiterated probabilities rather than concrete legal errors. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible review of the trial court's fact-finding, and the administrator was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 98 legge fall.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to specify the exact legal errors or omit decisive facts that would lead to a different outcome, as this constitutes an impermissible re-examination of the trial court's factual findings.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso n.22982/2015 proposto da Fallimento Dimafin S.p.A., elettivamente domiciliat o in Roma, via Piemonten. 39 , presso lo studio dell’avv. Antonio Grieco , che lorappresenta e difende per procura in calce al ricorso, ricorrente; contro Unicredit S.p.A. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Alberico II n. 3 3 , presso lo studio dell’avv. Elio Ludini , che la OGGETTO Fallimento– Accertamento passivo Ud. 18/05/2022 CC Cron. R.G.N.22982/2015 rappresenta e difende, per procur a speciale in calce a l controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 5.8.2015 nel procedimento n. 77768/2012 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA Unicredit S.p.A., quale cessionaria dei crediti di Banca MB S.p.A., chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento Dimafin S.p.A. in via privilegiata per l’importo di € 2.278.712,04, credito derivante da un contratto di finanziamento garantito da pegno su quattro quote del fondo immobiliare Diaphora 1. Il giudice delegato ammise l’importo richiesto, ma in via chirografaria, “dubitando” del l’efficacia e del la validità del pegno e dando atto della riserva del curatore di agire per sentire dichiarare la non opponibilità al fallimento della sua costituzione.
Unicredit S.p.A. propose opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., che venne accolta dal Tribunale di Roma. Contro il decreto del tribunale il Fallimento Dimafin S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Unicredit S.p.A. si è difesa con controricorso. Il Fallimento Dimafin S.p.A. ha depositato memoria, ma il deposito è frutto di un mero errore materiale, trattandosi evidentementedi atto riferito ad altro processo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso contiene un unico, variegato motivo, così testualmente rubricato: «violazione e falsa applicazione a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 1343, 1344, 1345 c.c., nonché 98 legge fall., 116 e 167 c.p.c., 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio [le censure contenute nella relazione ex art. 33 legge fall. e nella “prima produzione del collegio peritale”, in base alle quali è emerso rispettivamente che: 1) “il fallimento è stato determinato da una insolvenza della società tanto conclamata quanto indifferente ai principali creditori che hanno curato per anni rapporti con la società insolvente nella precisa consapevolezza di questa condizione soggettiva con ciò determinando una vera e propria gestione, anche concertata, della società insolvente per un lungo periodo di tempo, per altro giunto a conclusione a seguito di una dichiarazione di fallimento che non ha conosciuto l’iniziativa di nessun creditore”;
2) lo stato diinsolvenza di Dimafin S.p.A. era conclamato alla luce “dei” ( così testualmente) elementi ritraibili dai bilanci al 31 dicembre 2007 e, viepiù, al 31 dicembre 2008.» 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1. L’unico articolato motivo cumula, nella sua intestazione, una indistinta denuncia di violazione di numerose disposizioni di legge (denuncia esplicitamente fatta «a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3» c.p.c.) e di omesso esame di un fatto decisivo, a sostegno de l quale vengono richiama ti atti di parte stragiudiziali predisposti o fatti predisporre dallo stesso fallimento (senza un esplicito riferimento della censura all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 2.1.1.
Tale disordine espositivo, deprecabile sul piano dello stileredazionale, non comporterebbe da sé solo l’inammissibilità del ricorso qualora la complessiva lettura dell ’ insieme dell’atto permettesse di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c.(Cass. S.U. ord. n. 32415). 2.2. Sennonché, l’intero ricorso non contiene alcuna critica diretta al ragionamento espos to dal Tribunale di Roma per accogliere l’opposizione allo stato passivo di Unicredit S.p.A., limitandosi a riportare stralci della relazione del curatore ex art.33 legge fall. e della relazione di un collegio peritale nominato dagli organi della procedura nei quali si prospetta un ruolo di eterodirezione della società ormai insolventeda parte di soggetti diversi dalla ricorrente (Banca Italease, Mercantile Leasi ng S.p.A., I.G.B.
S.p.A.) oppure, genericamente , da parte del «ceto bancario». 2.2.1. Manca, nel ricorso, qualsiasi illustrazione della prospettata (e cumulativa) violazione di numerose disposizioni di legge,ma anche dell’omesso esame di un fatto decis iv o che, ove considerato, avrebbe condotto all’accertamento della nullità del pegno « ai sensi degli artt. 1343,1344 e 1418 c.c. » , non potendosi considerare tale la ribadita convinzione che il Fondo Diaphora 1 fosse stato costituito con «finalità “probabilmente”di copertura di finanziamenti bancari concessi in precedenza».
Formula che esprime una mera probabilità, oltretutto riferita non alla concessione del pegno su alcune quote del fondo a garanzia del finanziamento erogato da Banca MB S.p.A., ma al la stessa costituzione, a monte,del fondo. 2.2.2. In sostanza, quello che chiederebbequi i l ricorrente è nient’altro che un riesame dell’accertamento del fatto operato dal giudice di merito, il quale ha statuito che «La garanzia pignoratizia de qua venne erogata a fronte di un finanziamento di € 5.500.000 da parte di Banca MB S.p.A. … finanziamento refluito nella diretta disponibilità di Dimafin S.p.A.; l’operazione, pertanto, ha consentito a Dimafin S.p.A. di avere liquidità, proprio in un momento di difficoltà finanziaria».
Ma il riesame dell’accertamento del fatto è inammissibile in questa sede di legittimità, considerazione, questa, che prevale anche su quella della pur evidente inconsistenza degli argomenti svolti a sostegno della pretesa. 2.2.3. Identiche conclusioni vanno assunte con riguardo al capitolo del ricorso rub ricato « sulla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. » , che difetta di qu alsivoglia allegazione degli errores in iudicando ascrivibili al giudice del merito per aver escluso la revocabilità del pegno in ragione della mancanza di prova dell’eventus damni: il ricorrente si limita infatti ad asserire che il pregiudizio risulta « obiettivamente sussistere in re ipsa», ma non contesta, né sotto il profilo di fatto né sotto quello di diritto, la correttezza degli accertamenti del tribunale circa la mancanza di prova sia dell’utilizzazione del finanziamento per estinguere precedenti debiti chirografari, sia dell’esistenza di crediti anteriori ammessi al passivo.
3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il Fallimento Dimafin S.p.A. al pagamento, in favore di Unicredit S.p.A., delle spese di lite, che liquida in € 16.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso princ