Italian court dismisses appeal due to failure to submit certified copy of final judgment for notification verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a certified copy of the final judgment to the court. Although the appellant acknowledged the judgment's date, the omission prevented the court from verifying the strict notification timeline required for filing. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, second comma, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit a certified copy of the final judgment prevents the Court of Cassation from verifying the strict notification deadline, rendering the appeal inadmissible to protect the formal binding force of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26093/2017R.G. proposto da Mastronardi Pasqualino, rappresentato e difes o da ll’ avv. Fiammetta Fiammeri, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Germanico, 12 -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Sena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luconi, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Antonio Bosio, 2 -controricorrente - avverso le sentenz e della C orte di appello di Roma , n n . 5952 /201 4 e 4606/2017, depositate, rispettivamente, il 30 settembre 2014 e il 10 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:improcedibilità - Mastronardi Pasqualino propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma, depositatail 30 settembre 2014, e la sentenza definitiva della medesima Corte, depositata il 10 luglio 2017, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli si intimava di pagarein favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la somma di euro 294.007,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore di un conto corrente bancario; -dall’esame delle sentenze impugnate si evince che l’opposizione e ra fondata sulla asserita nullità del contratto di conto corrente, derivata dall’invalidità del rapporto di intermediazione mobiliare, denominato Visione Europa, in funzione del quale era stato acceso; -con la prima delle sentenze impugnate la Corte ha disatteso il motivo di gravame vertente sulla nullità del contratto di conto corrente per difetto del requisito formalee per illiceità della causa, in relazione alla destinazione della provvista oggetto della linea di credito concessa su tale conto all’acquisto di strumenti finanziari, e alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario in relazione a tali operazioni, regolate sul conto medesimo; -ha, invece, accolto il secondo motivo di appello e, conseguentemente, dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rimettendo la causa sul ruolo per l’ulteriore attività istruttoria; -con la seconda delle sentenze impugnate ha respinto l’appello anche con riferimento a tale aspetto, evidenziando, da un lato, che la banca non aveva provveduto all’applicazione di interessi usurari, e, dall’altro, che la stessa si era adeguata alle disposizioni contenute nella delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, operando la capitalizzazione periodica degli interessi sia dal lato attivo, sia da quello passivo; -il ricorso è affidato a cinque motivi ;-resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; -il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: -occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente ha dato atto che la sentenza definitiva impugnata, depositata in data 10 luglio 2017, è stata a lei notificata il successivo 17 agosto, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica; -in tale ipotesi il ricorso per cassazione , notificato il 30 ottobre 2017, dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., essendo tale deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve(cfr.
Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005); - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 114 del 2002, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello