Italian court dismisses bankruptcy appeal due to mutual withdrawal of claims by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal extinguished following the mutual withdrawal of claims by both parties. The appellant, Ms. Montanari, and the respondent, DABE-GAL S.r.l., formally renounced their respective lawsuits on May 20, 2022, with personal signatures and lawyer endorsements. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without the need to adjudicate the merits or determine litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims in civil proceedings, the process extinguishes immediately without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29718/2015 R.G. proposto da : dott.ssa Monica MONTANARI , elettivamente domiciliat a in Roma, via B erengario n. 10, presso lo studio dell’avv . Paola Cecchetti,rappresentat a e difes a da ll’ avv . Matteo Nobili, -ricorrente - contro Fallimento DABE - GAL S .r.l. , elettivamente domiciliato in R oma, via Pietro Tacchini n. 7, presso lo studio dell’avv . Alessandro Piccioli, rappresentato e difeso dall'avv . Giuseppe B uscaino, per procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il D ecreto d el T ribunale di R eggio E milia n. 4507/2015 depositatoi l 25/11/2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.6.2022dal Consigliere Andrea Z uliani ; rilevato che le part i hanno depositato , entrambe in data 20.5.2022,le rispettive dichiarazion i di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, nonché dichiarazioni di accettazione delle reciprocherinunce; rilevato che le predette dichiarazioni sono state notificat e reciprocamente e sono sottoscritte, oltre che dai difensori, dalle parti personalmente; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite(art. 391, comma 4, c.p.c.) ;
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.