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Ordinanza — n. 20314/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to applicant's withdrawal and improper Ministry participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20314/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant formally withdrew the challenge before the hearing. Although the Ministry of the Interior attempted to participate orally, the court ruled this improper, requiring written submissions instead. Consequently, the proceedings were extinguished under civil procedure law, rendering the withdrawal effective despite the Ministry's irregular presence.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the acceptance of withdrawal is not required for extinction, particularly when the opposing party's participation was procedurally irregular.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings improper party participation civil procedure law judicial withdrawal domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124
Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422
Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835
Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429
Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140
34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474
10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13536/2020 R.G. proposto da MOUSSA TRAORE DJALIL, rappresentatoe difesodall ' Avv. Carlo Staccioli , con domicilio eletto in Roma, piazza A. Capponi, n.16; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 2109/19, depositat a l'11 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.Ritenuto che, con sentenza dell'11 settembre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame interposto da Moussa Traore Djalil, cittadino del Togo , avverso l'ordinanza emessa il 17 gennaio 2018 dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che avverso la predetta sentenza il Moussa ha proposto ricorso per cas- sazione, per due motivi; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/ 10/2018, n. 27124;

Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/ 10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto anche dal difensore il 18 gennaio 2022, ritual- mente notificato alla controparte il 20 gennaio 2022e depositato in Cancel- leria il 26 gennaio 2022, il ricorrente hadichiarato di rinunciare all'impugna- zione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dall'in- timato, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclu- sivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estin- zione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474). P