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Ordinanza — n. 20227/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses trademark nullity appeal, ruling on product affinity and evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20227/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a trademark nullity action. The appellant argued for the invalidity of a registered mark based on prior use and product affinity, while the respondent contended the evidence failed to prove distinctiveness. The court affirmed that factual assessments regarding product affinity and proof of prior use belong exclusively to the trial judge and are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings on product affinity or the sufficiency of evidence for prior use, reserving such evaluations to the judge of the merits.

Parole chiave

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trademark nullity product affinity prior use evidence cassation review factual findings somiglianza tra i marchi marchio olfattivo marchio anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
DPR 115/2002, Art. 13, comma 1 quater

Giurisprudenza citata

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Cass. 31938/2019
Cass. n. 7414/2015
Cass. 6 aprile 1966, n. 903
Deve ribadirsi che la valutazione degli elementi probatori per escludere il preuso del marchio, in quanto concerne una quaestio facti, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimitàda parte della Corte di cassazione (Cass. 6 aprile 1966, n. 903).
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 24637/2017 proposto da: Zaccagnini Camillo, titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio d e' Cavalieri n. 11 , pressolo studio dell’avvocato Della Rocca Sergio , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini S.r.l. di Marcello Zaccagnini , già S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via d el Tritone n. 169 , presso lo studio dell’avvocato Masetti Zannini De Concina Alessandro , che la rappresenta e difende unitamente a gli avvocato Cartella Roberto, Di Giovanni Pietro Maria, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 607/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal cons.IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza n.607/2017, depositata in data 12/4/2017, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande proposte, nel 2012, dinanzi al Tribunale de L’Aquila, da Camillo Zaccagnini, titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in Bolognano (PE), nei confronti dell’ Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini srl di Marcello Zaccagnini, con sede in Bolognano (PE), al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale figurativo «Zaccagnini Disegno di albero stilizzato» della convenuta Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini, depositato nell’ottobre 2009, registrato nel 2010, per la classe 29 (Olii e grassi commestibili), nonché l’avvenuta contraffazione, da parte della convenuta, del marchio comunitario, nominativo «Zaccagnini», n. 5592928, depositato nel 2007, rilasciato nel 2010, di titolarità dell’attore, sempre per contraddistinguere i prodotti della classe 29; il Tribunale aveva, in accoglimento di domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarato la nullità, limitatamente ai prodotti della classe 29 (olio), del marchio comunitario Zaccagnini di titolarità dell’attore, ravvisando sia la somiglianza e confondibilità del suddetto marchio denominativo rispetto ai marchi nazionali anteriori depositati e registrati dalla convenuta Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini tra il 2004 ed il 2005, in classe 33, il cui nucleo individualizzante era rappresentato dal patronimico Zaccagnini, sia l’affinità tra i prodotti contraddistinti rispettivamente dal marchio comunitario e dai marchi nazionali (olii e grassi vegetali, da una parte, e vino, dall’altra), con condanna dell’attore al risarcimento del danno e misure accessorie e conseguenti di ritiro temporaneo dal commercio dei prodotti distinti dal marchio dichiarato nullo, inibitoria all’ulteriore uso, pubblicazione del provvedimento.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che :

a) doveva condividersi la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza -a prescindere dalla diversa classificazione dei prodotti per i quali i contrapposti segni distintivi erano stati registrati, non avente carattere tassativo e avendo la stessa classificazione carattere meramente fiscale ed amministrativa - di un rapporto di stretta affinità merceologica tra i prodotti olio e vino, destinati a soddisfare esigenze complementari della stessa natura, quella alimentare, in riferimento a buona parte del territorio nazionale ed anche nella realtà imprenditoriale e commerciale abruzzese;

b) la documentazione prodotta (fatture) era inidonea a dimostrare, con riguardo all’invocato preuso del marchio nominativo da parte dell’appellante, l’uso del proprio patronimico in funzione distintiva del prodotto commercializzato, sin dai primi anni ’90, l’olio d’oliva. Avverso la suddetta pronuncia, Camillo Zaccagnini, titolare dell’omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione, notificato il 12/10/2017, affidato a due motivi, nei confronti di Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini srl di Marcello Zaccagnini (che resiste con controricorso, notificato il 21/11/2017).

Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.25 lett.b) d.lgs. 30/2005 e 12 , lett.d), d.lgs. 30/2005, in punto di affermata nullità, limitatamente alla classe 29, del marchio comunitario verbale Zaccagnini n. 5592928, depositato da esso Zaccagnini in data 21/1/2007 e registrato nel 2010, essendosi condotto il giudizio di affinità merceologica tra i prodotti in astratto e non in concreto (olio e vino); con il secondo motivo, si denuncia altresì la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12, comma 1, lett.a), d.lgs. 30/2005 e 2571 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del preuso e del conseguente diritto a continuare ad utilizzare il segno distintivo Zaccagnini nei limiti geografici e per i prodotti per i prodotti per i quali il marchio patronimico era utilizzato dalla più risalente registrazione.

2. Deve rilevarsi che questa Corte, in altro precedente (Cass. n. 25069/2021) intervenuto, successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, tra le stesse parti, richiamato in memoria dalla controricorrente, ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Camillo Zaccagnini, nei confronti sempre dell’Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini srl di Marcello Zaccagnini, avverso altra sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3595/2016, con la quale era stato respinto il gravame di Camillo Zaccagnini, titolare dell'omonima impresa agricola, avverso sentenza del Tribunale di Roma con cui, in accoglimento delle domande contro di lui spiegate da Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l. di Marcello Zaccagnini, era stata dichiarata la nullitàdei marchi « Azienda Agricola Zaccagnini Le Tre Colline» e «Zaccagnini Camillo», inibito l'uso degli stessi segni, disposto il ritiro dal commercio dei prodotti recanti i marchi in contraffazione e condannato il predetto appellante al risarcimento dei danni in favore della società attrice, liquidati in complessivi euro110.824,66, oltre rivalutazione ed interessi.

Questa Corte ha così riassunto la statuizione in quella sede impugnata: «la Corte di appello ha in sintesi rilevato l'esistenza di un concreto rischio di confusione ed associazione, stante la perfetta corrispondenza dei marchi registrati, enfatizzato dalla coincidenza dell'ambito territoriale di riferimento delle singole imprese. Ha escluso, in assenza di prove al riguardo, il preuso dei marchi dell'appellante e ha rilevato che la condotta posta in essere da Camillo Zaccagnini integrava sia lesione di diritti di privativa, sia concorrenza sleale.

Ha osservato, a tale riguardo, che al marchio della societ̀ appellata doveva accordarsi la tutela propria dei marchi forti, avendo riguardo alla notoriet̀ , maturata nell'arco di tempo tra il 1985 e il 2000, del patronimico Zaccagnini: notoriet̀ vanamente contestata dall'asserito contraffattore, posto che le imprese da questo indicate che avrebbero fatto uso di tale segno risultavano operanti in settori diversi da quello vinicolo; ha aggiunto che, del resto, la stessa impresa di Camillo Zaccagnini fino al 2005 era risultata attiva nel campo della produzione di cereali e seminativi (condizione reputata irrilevante ai fini del dedotto preuso)».

Questa Corte (Cass. 20923/2020; Cass. 8614/2011) ha già chiarito che «nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche». Tuttavia, tale statuizione non risulta che abbia anche valenza di giudicato esterno, nel presente giudizio,in punto di nullità del marchio Camillo Zaccagnini, in quanto non si conosce se, nel giudizio romano, definito da questa Corte con la sentenza citata del 2021, si controvertesse o meno dello stesso marchio comunitario Camillo Zaccagnini oggetto del presente giudizio.3.

Tanto premesso, la prima censura è inammissibile per assoluta genericità ed inconferenza. Assume il ricorrente che l’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze del mercato, da cui dipende l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, deve essere effettuata in concreto e non in astratto. La censura non si confronta con la motivata decisione della Corte di merito che, stante l’identità, con riguardo al patronimico Zaccagnini, tra i segni distintivi in contestazione, ha accertato, ai fini del giudizio di confondibilità, la sussistenza, in ambito nazionale e regionale, di un’affinità merceologica tra i prodotti olio e vino, nel mercato alimentare, in rapporto al tipo di bisogno – alimentare – che tali prodotti mirano a soddisfare.

In ogni caso la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell’art.360 bis n.1) c.p.c.. L'art.12, comma 1, lettera d), del d.lgs. 10/02/2005 n. 30, ossia del Codice della proprietàindustriale, dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda «siano identici o simili ad un marchio gì da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorit̀ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identit̀ o somiglianza fra i s egni e dell'identit ̀ o affinit ̀ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pù consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni».Il rischio di confusione concerne la provenienza dei prodotti o dei servizi e l’esigenza della sua prevenzione rispecchia la funzione prevalente del marchio di indicazione dell’origine del prodotto o del servizio contrassegnato, idonea a consentire ai consumatori di distinguere senza confusione tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa edi individuare l’impresa da cui essi provengono.

Il riferimento al concetto di «associazione» indica che il rischio di confusione sussiste non solo quando i consumatori siano indotti a ritenere che i prodotti o i commercializzati provengano dall’impresa titolare del segno anteriore, ma anche quando essi possono ipotizzare che tali prodotti o servizi provengano da impresa in qualche modo economicamente legata - in virtù di rapporti contrattuali o vincoli societari -a quella titolare del marchio anteriore. Questa Corte ha già chiarito che si intendono affini quei prodotti o servizi che, per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno (sulla scorta quindi di tre indici ermeneutici: identica natura dei prodotti; destinazione a soddisfare i medesimi bisogni; destinazione a soddisfare la medesima clientela) risultano in misura rilevante fungibili e, pertanto, in concorrenza, cosicch́ la mancanza della distinzione pr ecisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta il rischio della confusione e, dunque, della illecita aggressione all'altrui avviamento e all'altrui clientela (Cass.n. 20189/2017, ove si è precisato che non è idonea a provare tale affinitàl'inclusione nella medesima classe dell'Accordo di Nizza del 15/6/1957, cos̀ come, al contrario, l'affinit à non pu ̀ essere esclusa dall'appartenenza a classi diverse dell'Accordo medesimo; in tal senso anche Cass.n. 3639/2009).

L'apprezzamento sulla confondibilitàva compiuto dal giudice di merito accertando pertanto non soltanto l'identità o almeno la confondibilit à dei due segni, ma anche l'identitàe la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta «confondibilit̀ tra imprese » (Cass. 24909/2008; Cass. n. 10218/2009) Si è poi affermato che l'affinitàtra prodotti, seppure ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi (e non quindi in sede di valutazione della novità di un marchio), rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, comporta che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dalconsumatore-utente «in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinit̀ funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformit̀ dei canali di commercializzazione » (Cass. 31938/2019).

L'identitàdelle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non pu ̀ , tuttavia, essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicitàdella loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio (Cass. n. 7414/2015).

La sentenza della Corte territoriale ha statuito in modo del tutto conforme ai principi di diritto di questa Corte sopra richiamati.

4. La seconda censura, svolta in ordine all’affermata carenza di prova di un preuso di fatto del segno Zaccagnini da parte dell’azienda Agricola Zaccagnini Camillo, essendo diretta a confutare l'accertamento di fatto del giudice del merito, è, come tale, inammissibile. Peraltro, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di appello sul punto era inammissibile, prima ancora che infondato. In ogni caso, la Corte d’appello, esaminata la documentazione offerta e richiamata la motivazione sul punto del Tribunale per maggiori dettagli sulle fatture prodotte, ha osservato che le fatture prodotte, al fine di dimostrare il preuso del marchio, attestavano «vendite di quantitativi modesti di olio» e recavano solo in minima parte l’indicazione «Zaccagnini» o «con sigillo dell’azienda», indicazioni queste comunque ambigue, potendo riferirsi, più che ad una marchiatura dei prodotti venduti ed a un uso effettivo del marchio in funzione distintiva, «ad una mera indicazione di provenienza produttiva», imposta dalla legge, nazionale e comunitaria, per i prodotti commerciati da impresa alimentare.

Deve ribadirsi che la valutazione degli elementi probatori per escludere il preuso del marchio, in quanto concerne una quaestio facti, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimitàda parte della Corte di cassazione (Cass. 6 aprile 1966, n. 903).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. L e spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per