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Ordinanza — n. 20180/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment due to loss of standing after company liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20180/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff lost standing after the company became insolvent. Although the lower court dismissed the liability action, the Court found the appeal valid on the second ground regarding the company's bankruptcy. Consequently, the judgment was quashed without remittal as the case could no longer proceed due to the absence of a proper representative.

Regesto Legislator

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Art. 146, second comma, letter a), Law on Bankruptcy; Art. 2476, third comma, Civil Code: Upon the bankruptcy of a limited liability company, the standing to exercise liability actions against administrators or liquidators is exclusively granted to the administrator, absorbing the standing of the shareholders.

Parole chiave

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shareholder standing company bankruptcy liability action liquidation proceedings administrative representative procedural capacity quashed judgment obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 146, second comma, letter a), Law on Bankruptcy
10936); - tuttavia, una volta sopravvenuto il falliment o della società , la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett.
Art. 2476, third comma, Civil Code
in liquidazione; - tale secondo motivo, esaminabile prioritariamente, per ragioni di ordine logico, è fondato; - l’art. 2476, terzo comma, cod.
Art. 343, Civil Procedure Code
Art. 346, Civil Procedure Code
Art. 360, first comma, nn. 3 and 4, Civil Procedure Code
Art. 43, Bankruptcy Law
Art. 146, Bankruptcy Law
10936); - tuttavia, una volta sopravvenuto il falliment o della società , la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett.
Art. 2476, third and seventh comma, Civil Code
in liquidazione; - tale secondo motivo, esaminabile prioritariamente, per ragioni di ordine logico, è fondato; - l’art. 2476, terzo comma, cod.
art. 81 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 luglio 2018, n. 19745
Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass.
Cass. 4 luglio 2018, n. 17493
19745; Cass. 4 luglio 2018, n. 17493; Cass.
Cass. 26 maggio 2015, n. 10936
17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936); - tuttavia, una volta sopravvenuto il falliment o della società , la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art.
Cass. 31 maggio 2016, n. 11264
Cass. 31 maggio 2016, n. 11264; nonché, sulla legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità anche contro gli amministratori di una società a responsabilità limitata, Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2017, n. 1641
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22581/2017 R.G. proposto da : MULINO GIANLUCA, SANNINO BERNARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. DELLA GIUSTINIANA, 68, presso lo studio dell’avvocato CECCARELLI GIANNI (CCCGNN71D24M082J) rappresentati e difesi dall'avvocato FALCONE BARTOLOMEO (FLCBTL67L01B430R) -ricorrente- contro DI MATTEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO (LNGMRA66R01H501X)che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORSINI FABRIZIO (CRSFRZ68M29F205D) -controricorrente- nonchè contro SANTORO RENATO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 780/2017 depositata il25/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere PAOLO CATALLOZZI. RILEVATO CHE: - Mulino Gianluca e Sannino Bernardo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Brescia, depositata il 25 maggio 2017, che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto l’azione sociale di responsabilità esercitata da Di Matteo Antonio, socio della Ellebiemme Immobili di Prestigio s.r.l., nei confronti di essi ricorrenti, nonché di Santoro Renato, rispettivamente ex amministratore, exsocio ed ex liquidatore della società; - il giudice di appello, dopo aver riferito che il Tribunale aveva disatteso l’azione esercitata dal socio, ha dichiarato la nullità della sentenza gravata per violazione dell’integrità del contraddittorio, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio della società, ritenuta litisconsorte necessario, rimettendo la causa al giudice di primo grado; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso Di Matteo Antonio; -Santoro Renato non spiega alcuna attività difensiva; - ciascuna delle parti costituite deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello fondato la propria decisione in accoglimento di un’eccezione, avente ad oggetto la violazione del principio del contraddittorio, riproposta dall’appellato Santoro nella sua comparsa di costituzione in appello, ma non oggetto di appello incidentale; - con la medesima doglianza lamentano, inoltre, l’insussistenza della qualifica di litisconsorte necessario in capo alla società; - con il secondo motivo deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 43 e 146, legge fall., 81 c.p.c. e 2476, terzo e settimo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte dell’attore per effetto del Fallimento della Ellebiemme Immobili di Prestigio s.r.l. in liquidazione; - tale secondo motivo, esaminabile prioritariamente, per ragioni di ordine logico, è fondato; - l’art. 2476, terzo comma, cod. civ., attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto; - si tratta di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, ne lla normalità dei casi, all'inerzia dell'assemblea , come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell’azione, la società è tenuta a rimborsare le spese giudiziali e per l’accertamento dei fatti sostenute dal socio, solo essa può rinunciare e t ransigere l'azione e, in generale, che è il suo patrimonio che si giova del risultato dell'azione medesima (cfr.

Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4 luglio 2018, n. 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936); - tuttavia, una volta sopravvenuto il falliment o della società , la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett. a), legge fall., venendo in essa assorbita quella (straordinaria) già di spettanza dei soci (cfr. Cass. 31 maggio 2016, n. 11264; nonché, sulla legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità anche contro gli amministratori di una società a responsabilità limitata, Cass., Sez.

Un., 23 gennaio 2017, n. 1641); -orbene, nel caso in esame risulta ammessa dalle parti costituite la circostanza relativa al fallimento della Ellebiemme Immobili di Prestigio s.r.l. in liquidazione, sopravvenuto nel corso del giudizio di secondo grado, benché la Corte di appello non ne abbia fatto menzione; - pertanto, poiché il curatore non ha inteso proseguire l'azione, la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci; - all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del primo, strettamente dipendente; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito; - attesa la sopravvenienza del fallimento, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio

P.Q.M.

La Corteaccoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa senza rinvio la