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Ordinanza — n. 20170/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bank contract nullity, ruling written form requirement is functional, not structural.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20170/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal by annulling the Court of Appeal's decision regarding the nullity of an investment contract. The appellants argued the contract was void due to lack of the bank representative's signature, while the bank contended the lower court erred in applying procedural rules on new claims. The court held that the written form requirement under the Financial Intermediation Act is functional rather than structural, meaning the contract is valid if the client signed and received a copy, rendering the bank's argument inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 23 d.lgs. n. 58/1998; In financial intermediation, the written form requirement for the framework contract is functional, not structural, and is satisfied if the client signs and receives a copy, without needing the intermediary's signature.

Parole chiave

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financial intermediation written form requirement contract nullity functional vs structural investment contract validity procedural law Cassation Court obbligazione di cassa

Disposizioni normative citate

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Art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
civ., dell’art. 23 TUF per la ritenuta carenza di forma scritta del contratto quadro.
Art. 346 cod. proc. civ.
civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. per il mancato riconoscimento della decadenza degli Amidei dalle domande non riproposte in appello.
art. 183 cod. proc. civ
art. 345 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in punto di inammissibilità delle domande nuove in appello.
art. 1418 cod. civ
civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 346 cod. proc. civ
civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.
art. 41 Cost
art. 3 Cost
41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo(cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; v.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1250 del 17/01/2022
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22280-2017 r.g. proposto da: CREDITO EMILIANO s.r.l. (cod. fisc. p. Iva 00766790356 ), con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in persona del legale rappresentante Dott. Giorgio Ferrari, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma, Via Nazionalen. 204 . - ricorrente - contro AMADEI FRANCO(cod. fisc. MDAFNC39R31I845Q) e CASONI PAOLA (cod. fisc.

CSNPLA41C55H384W ), rappresentat i e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli Avvocati Giovanni Franchi e Angelo Colucci, con i quali elettivamente domicilianoin Roma, alla Via Italo Carlo Falbon. 22 , presso lo studio dell’Avvocato Colucci. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte, depositata in data 21.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Amedei Franco e Casoni Paolo convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Parma il Credito Emiliano S.p.a.per sentir dichiarare la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio eseguito in data 12.3.2001 ovvero l’annullamento per dolo e conflitto di interessi, ovvero ancora la risoluzione per inadempimento della banca convenuta e la condanna della banca a rifonderli dell’importo oggetto dell’investimento, pari ad euro 52.111,68, deducendo di aver sottoscritto con la banca un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione in data 11.10.1999, di aver firmato il documento di informativa generale sui rischi delle operazioni di investimento sul mercato mobiliare e di aver poi impartito alla banca l’ordine di acquisto dei titoli Cirio, facendo affidamento sulle incomplete informazioni ricevute dall’intermediario finanziario e subendo di conseguenza la perdita del capitale investito.

2. Il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1033/2011 respinse la domanda di parte attrice.

3. Proposto gravame da parte di Amedei Franco e Casoni Paolo, con la sentenza qui di nuovo impugnata la Corte di Appello di Bologna ha accolto l’appello così proposto, condannando il Credito Emiliano S.p.a. al pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 53.590,79. La corte del merito -per quanto qui ancora di interesse - ha ritenuto che non fossero fondate le eccezioni relative alla mancata riproposizione della domanda di nullità del contratto quadro di investimento per difetto di forma, con riferimento al mancato adeguamento del predetto alle nuove norme del TUF, nonché di quella di annullamento e di inammissibilità della domanda di nullità per assenza di firma del legale rappresentante della banca, trattandosi di domanda nuova proposta solo in appello, posto che:

i) la domanda di nullità del contratto-quadro era stata riproposta anche in appello, sia pure sotto diversa prospettazione, e dunque nessun giudicato interno si era formato sulla stessa; ii) per gli stessi motivi non poteva considerarsi domanda nuova la domanda di nullità del contratto-quadro per assenza di firma del rappresentante legale della banca, trattandosi di domanda già proposta in prima istanza, sia pure sotto altra angolazione prospettica, non potendosi comunque ritenere sussistente il vizio di ultrapetizione o extra petizione allorquando, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti; iii) la modificazione della domanda ammessa ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta nel giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compressione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; iv) la nullità contrattuale diversa da quella invocata nella citazione può sempre essere rilevata d’ufficio, anche se riguarda una nullità di protezione; ha evidenziato, quanto al primo motivo di appello, che il contratto quadro dell’11.10.1999 era stato redatto per iscritto e sottoscritto dai soli clienti, così come del resto l’ordine di acquisto in contestazione datato 12.3.2001 e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto quadro di investimento mobiliare formalmente non sottoscritto dalla banca si perfeziona solo al momento della produzione in giudizio intrapreso dall’investitore nei confronti dell’intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente; ha dunque determinato il quantum restitutorio in euro 52.094,08, con il riconoscimento degli interessi dalla data della domanda giudiziale e senza defalcazione delle cedole medio tempore percepite dagli appellanti, trattandosi di frutti civili.

2. La sentenza, pubblicata il 21.2.2017, è stata impugnata da Credito Emiliano S.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui Amedei Franco e Casoni Paolohanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in punto di inammissibilità delle domande nuove in appello.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 23 TUF per la ritenuta carenza di forma scritta del contratto quadro.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. per l’omessa detrazionedelle cedole percepite dal quantum dovuto alla banca a fronte della declaratoria di nullità dell’operazionedi investimento.

4. Il quarto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla mancata condanna dei clienti alla restituzione dei titoli rappresentanti le obbligazioni Cirio a fronte della dichiarata nullità.

5. La ricorrente propone, infine, un quinto motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. per il mancato riconoscimento della decadenza degli Amidei dalle domande non riproposte in appello.

6. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati. 6.1 Il primo motivo è tuttavia infondato. 6.1.1 La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di nullità del contratto quadro per assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della banca, sebbene tale pretesa fosse stata svolta dagli Amidei per la prima volta in appello, con la conseguenza che diversamente tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata nuova e dunque inammissibile. Si evidenzia, ancora, sul punto qui in discussione, che durante tutto il primo grado del giudizio l’unica doglianza relativa al contratto per la prestazione dei servizi di investimento avrebbe riguardato la sua presunta nullità per mancata rinnovazione a seguito dell’entrata in vigore del TUF e che, solo nell’atto di citazione in appello, gli originari attori avrebberolamentato per la prima volta la presunta nullità del contratto quadro per carenza di sottoscrizione del legale rappresentante della banca, così introducendo – come già sopra rilevato – una domanda nuova palesemente inammissibile. 6.1.2 Sul punto giova ricordare che secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nelgiudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 26242del 12/12/2014; v. anche:Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 8841del 05/04/2017; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 19251 del 19/07/2018; Sez. 2 , Ordinanza n. 26495 del 17/10/20199). E’ stato anche precisato – per quanto qui di interesse – che l a rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo(cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; v. anche Sez. U, Sentenza n. 26243del 12/12/2014). Alla luce dei principi sopra esposti la doglianza proposta dalla ricorrente si dimostra infondata. 6.2 Il secondo motivo è invece fondato. 6.2.1 La ricorrente evidenzia l’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante di Credem comportasse la nullità del contratto stesso e dell’acquisto diobbligazioni Cirio disposto dai clienti in esecuzione del medesimo, invalidità peraltro – aggiunge la banca ricorrente – mai espressamente dichiarata nel corpo della motivazione ovvero nel suo dispositivo. 6.2.2 S ul punto è necessario ricordare il fondam entale arresto giurisprudenziale rappresentato da Cass.

Sez. U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018 secondo il quale, verbatim “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto siaredatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. anche Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021; Sez. 1 , Ordinanza n. 1250 del 17/01/2022). Orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra ricordati (e qui riaffermati) e merita pertanto censura. 6.3 L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo e quarto motivo. 6.4 Il quinto motivo è invece infondato. 6.4.1 Evidenzia la banca ricorrente che gli originari attori non avrebbero riproposto, in sede di appello, le domande di nullità del contratto di negoziazione per mancato adeguamento al TUF, la domanda di nullità dell’ordine di acquisto per mancanza di forma scritta e di annullamento dell’ordine per dolo ovvero per conflitto di interessi, formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale di Parma, con la conseguente erroneità della decisione impugnata per violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. laddove la stessa aveva affermato che erano da respingersi le eccezionisollevale da essa banca oggi ricorrente relative alle sopra richiamate mancate riproposizioni delledomande. 6.4.2In realtà, non è rintracciabile alcuna violazione del disposto dell’art. 346 cod. proc. civ. perché la Corte di appello ha evidenziato che tutte le questioni sopra prospettate sono state puntualmente riproposte dagli attori appellanti con la proposizione del gravame e perché la ricorrente non ha neanche efficacemente censurato tale statuizione giudiziale.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; rigetta il primo equinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acco