Cassation court quashes appeal ruling for insufficient reasoning on parasocial pact classification under Civil Code Art. 2341-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Perugia Court of Appeal's decision regarding a parasocial option pact between non-shareholders. The appellant argued the lower court failed to properly classify the pact under Article 2341-bis of the Civil Code, rendering the five-year validity period inapplicable. The court found the lower court's reasoning apodictic and lacking necessary explanation on why the specific pact fell under the relevant legal category, thus ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2341-bis cod. civ.; The court must explicitly justify the classification of a parasocial pact under specific statutory categories, as the legal consequences differ significantly based on whether the pact is merely speculative or aimed at stabilizing corporate structures.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24634/2017R.G. proposto da Gepafin S.p.A., in persona del l.r.p.t. pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via le Angelico n. 38 , presso l o studio dell’avv. Carlo de Marchis, che la rappresenta e dife nde con gli avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco Valdina, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Erg Power Generation S.p.A., in persona del l.r.p.t. pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 5 , presso l o studio dell’avv. Simone De Martino, che la rappresenta e difend e giusta procurain calce al controricorso;
–controricorrente – Oggetto: comitato AC –24/05/2022 r.g. n. 24634/2017 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 513 /201 7 , depositatain data 4 luglio 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Gepafin S.p.A. ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di T erni, h a accertato che il patto parasociale stipulato in data 23 ottobre 2003 tra la ricorrente ed Ener Tad S.p.A. - poi Erg Renew S.p.A. e oggi Erg Power Generation S.p.A. - avente per oggetto il diritto di opzione riconosciuto a Gepafin nei confronti di Erg peril trasferimento in capo a quest’ultima dei titoli azionari rappresentativi dell’ intera partecipazione di Gepafin nel capitale sociale di Ansaldo Fuel Cells S.p.A.(c.d.
“opzione put ”) , alla data del suo esercizio , identificata nel 30 gennaio 2009, era scaduto, siccome alla data del 1° gennaio 2009 erano decorsi i cinque anni di validità previsti dall’art. 2341 - bis cod. civ., decorrenti dal 1° gennaio 2004, per effetto dell’art. 223 vicies semel disp. att. cod. civ.
2. Erg Power Generation S.p.A. ha r esistito con controricorso .
3. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « 1 - Violazione di legge nella interpretazione dell’art. 2341-bis cc (art. 360 n. 3 cpc) e per incongruenza delle motivazioni», deducendo l ’ errore esegetico asseritamente compiuto dalla Corte di appello nell’esame della disciplina positiva inerente ai patti parasociali, siccome focalizzato sulla possibilità di stipula del citato patto tra soci e non soci e non, r.g. n. 24634/2017 Cons. est. Paolo Fraulini come avrebbe dovuto, sulle tre possibilità previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 2341-bis cod. civ.; errore che si sarebbe riverberato nel contenuto della motivazione che , per l’effetto , risulterebbe incomprensibile; b. Secondo motivo: « 2. Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che ha fatto oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc)», deducendo l’omesso esame della natura novativa dell’accordo intercorso tra le parti in data 18 ottobre 2005 rispetto all’originaria pattuizione del 2003, con conseguente nullità delladecisione.
2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. La ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nell’accertata scadenza, alla data di esercizio dell’opzione da parte della odierna ricorrente (30 gennaio 2009), del la validità del patto parasociale in cui essa si sostanziava, siccome elasso in data 1° gennaio 2009, essendo in tale ultima data decorso il quinquennio di validità dei patti parasociali previsto dall’art. 2341-bis cod. civ. e decorrente nella specie dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 223 vicies semel disp. att. cod. civ. Infatti, la Corte territ oriale, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver qualificato il patto dedotto in lite, contenente un’opzione c.d. “put”, come parasociale ai sensi dell’art. 2341-bis c od. c iv. , e aver affermato che i patti parasociali possono essere stipulati anche tra un socio e un terzo, ha dichiarato scaduto il patto stesso per decorso del termine quinquennale di r.g. n. 24634/2017 Cons. est. Paolo Fraulini durata, computato ai sensi dell’art. 223-vicies semel disp. att. c od. civ.alla data dell’esercizio dell’opzione.
5. Alla luce di siffatto inquadramento, il primo motivo di ricorso è da ritenersi fondato, per le ragioni che seguono. Per affermare che il patto di opzione era scaduto alla data dell’esercizio della stessa, la Corte di appello avrebbe dovuto precisare il motivo per cui quel patto di opzione rientrava in una delle ipotesi di cui alle lett ere a), b) o c) dell’art. 2341-bis cod. civ. , alle quali soltanto è riferito il termine quinquennale di cui trattasi. Al contrario, la sentenza impugnata omette del tutto siffatta verifica e si limita a dare rilievo alla circostanza che i patti parasociali possono intercorrere anche tra soci e terzi, trascurando invece di chiarire se - e per quale ragione - il patto in concreto stipulato nella specie rientrasse, appunto, in una delle fattispecie sopra ricordate.
Va precisato, sul punto, che l’inquadramento del patto di opzione nell’ambito di una delle diverse categorie tipizzate dal legislatore della r iforma del 2003 nell’ art. 2341-bis cod. civ. è da ritenersi fondamentale , in dipendenza delle diverse conseguenze giuridiche che da tale inquadramento derivano , in relazione alla diversa natura e disciplina dei patti stessi. Basti ricordare, in proposito, che attenta dottrina distingue a seconda che il patto di opzione sia isolato, e abbia pertanto funzione meramente speculativa, oppure sia inserito in pattuizioni più complesse, con finalità di stabilizzazione degli assetti societari, solo in questo secondo caso riconoscendo l’applicabilità dell’art. 2341-bis cod. civ.
Può ben dirsi, allora, che la motivazione su tale fondamentale circostanza è del tutto apodittica, individuandosi nella seguente frase (pag. 4, sentenza impugnata ) : “ si rileva che i contradd ittori benché ebbero a stipulare l’accordo del 12.10.2003, epoca in cui non erano socie della società, cui è seguita la scrittura privata del 18/24.10.2005 le r.g. n. 24634/2017 Cons. est. Paolo Fraulini obbligazioni reciprocamente assunte, e tenendo nel giusto rilievo la complessità del contenuto dell’accordo, rilevano un vero, benché atipico, patto parasociale ri co nducibi le all’ ipotesi pervista e disciplinata dal sub b dell’art. 2341 - bis cod. civ.
”. Una frase che si rivela priva di qualsivoglia spiegazione delle affermazioni che contiene, sia in tema di concreto contenutodelle obbligazioni assunte dalle parti nelle due scritture private citate, sia in tema di rilevanza dell’affermata “complessità” dell’accordo, sia in tema di compatibilità tra l’asserita atipicità del patto parasociale e la sua riconducibilità all’ipotesi tipica di cui alla lettera b ) dell’art. 2341 - bis cod. civ. Una motivazione che, in conseguenza di tali rilevanti criticità, deve ritenersi in effetti in comprensibile , come in effetti denunciato dalla ricorrente.
6. Il secondo motivo , che lamenta l’o messo esame d el fatto decisivo, consistente nell’accordo di rinnovo dell’opzione stipulato dalle parti il 18 ottobre 2005, e dunque in data utile per far scadere il quinquennio di validità dopo la data dell’esercizio del diritto di opzione, resta assorbito dall’ accoglimento del primo mezzo di censura, dovendo l’accertamento essere totalmente rinnovato alla luce dei predetti principi di diritto in fase di rinvio.
7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie,nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso ; cassa l a sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di r.g. n. 24634/2017 Cons. est. Paolo Fraulini Perugia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presen