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Ordinanza — n. 20153/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted fact examination and wrong legal qualification in condominium dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20153/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the Intercondominial Committee to pay the condominium's legal costs. The appellant argued that the appellate court omitted a decisive fact regarding the condominium's payment history and incorrectly applied condominium law instead of community law. The court rejected these claims, ruling that the alleged omission was merely a judicial assessment of evidence rather than an ignored historical fact, and that the lower court correctly dismissed the claim due to lack of proof of standing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal fails if the alleged omission concerns a judicial evaluation of evidence rather than a specific historical fact, and if the lower court's decision rests on the absence of proof for the claim's admissibility rather than a misapplication of legal qualification.

Parole chiave

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omitted fact examination condominium law legal qualification error evidence evaluation standing to sue appellate review legal costs contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorm

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019
Cass. Sez. 2, Ordinanza r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini n. 20610 del 09/07/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23977/2017R.G. proposto da Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Luigi Rizzo n. 50 , presso lo studio dell’avv. Alfredo Iorio, che lo rappresenta e dife nde giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Condominio 9A3 di via Antonio Veranzio n. 30 , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Giovanni Guareschi n. 39 , presso l o studio de gli avv.ti Alessandra Rigo e Riccardo Rigo , che l o rappresenta no e difend ono giusta procurain calce al controricorso;

–controricorrente – Oggetto: comitato AC –24/05/2022 r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1556 /201 7 , sez. 4° civile, depositatain data 8 marzo 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Il Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado del locale Tribunale che – previa declaratoria di nullità delle deliberazioni inerenti all’approvazione dei conti di gestione con rispettivi pi a ni di riparto per gli anni dal 1992 al 2002 – aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 15031/03 e il pedissequo atto di precetto con cui al Condominio 9A3 di via Antonio Veranzio n. 30 si intimavadi pagare la somma di euro 10.931,60, oltre accessori .

2. Il giudice di secondo grado ha rilevato :

a) che dalla documentazionein atti si evinceva l’estraneità del Condominio 9A3 di via Antonio Veranzion. 30 tanto al contratto di comodato stipulato in data 15 maggio 1992 tra alcuni altri condominii e il consorzio Solidarietà Sociale Coop a r.l. – avente a oggetto l’uso e il godimento di alcune aree verdi e strade facenti parte del complesso urbanistico su cui sorge anche il Condominio 9A3 –quanto all’atto di costituzione del Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo;

b) che nessuna prova vi era di una successiva adesione del Condominio al Comitato avvenutaper fatti concludenti.

3. Il Condominio 9A3 di via Antonio Veranzio n. 30 ha r esistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto del contraddittorio fra le parti», deducendo l’omesso esame da parte del giudice di appello della documentazione versata in atti (docc. 8 e 9 fascicolo opposizione) dimostrativa del versamento di somme di denaro e , pertanto, dell ’ adesione per fatti concludenti del Condominio al Comitato. b. Secondo motiv o: « Vi olazione delle norme di diritto per avere applicato la normativa propria della comunione e del condominio senza che ve ne fossero i presupposti».

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento .

4. La ratio decidendi della sentenza impugnata con si ste nell’accertata carenza di prova , da parte dell’odierno ricorrente , dell’adesione del Condominio controricorrente al cont r atto di comodato e al Comitato che, a vario titolo, ave vano gestito gli spazi comuni cui si riferivano le spese richiest e con il procedimento monitoriooriginante la lite .

5. A fronte di siffatta motivazione, il primo motivo, qualificabile stante il suo tenore come formulato ai sensi dell’art. 360, primo comman. 5 cod. proc. civ., pur non contenendo espresso riferimento allacitata norma , è inammissibile . Il ricorrente sostien e che la prova dell’adesione del Condominio al Comitato, per fatti concludenti, sarebbe dovuta scaturire dal pagamento di oneri dal primo in favore del secondo, pagamento attestato da un “documento 14” agli atti (di r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini cui nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. si sollecita questa Corte a prendere atto con specifica lettura).

La censura è sul punto inammissibile, perché il contenuto di tale documento non viene in alcuna maniera precisato dal ricorrente che, dunque, non mette la Corte in condizione di valutare la decisività del fatto asseritamente pretermesso dalla Corte territoriale, come pure è necessario nell’archetipo dell’impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.Sotto diverso e concomitante profilo, va ribadito che alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 8 marzo 2017, si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione, ai sensi del suddetto articolo, solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ciò che è esattamentequanto è accaduto nel caso di specie, laddove il motivo di ricorso qualifica come fatto omesso ciò che in effettiè un giudizio della Corte territoriale, inerente alla carenza di prova della legittimazione passiva del Condominio connessaall’asserita, ma indimostrata , sua qualità di parte tanto del contrattodi comodato che del comitato ricorr ente .

6. Il secondo motivo è inammissibile , perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata che – come sopra riassunto – ha respinto la domanda non già in relazione alla qualificazione giuridica del ricorrente (supercondominio e comitato ), quanto per assenza di prova dell’opponibilità all’odiernocontroricorrente dei titoli originanti il credito per cui è causa . Ciò che conduce a ritenere assolutamente incongrua la censura inerente alla qualificazione dell’ odierno ricorrente, ai fini di co ntrastare la ragione fondante la decisione impugnata, e ciò del tutto indipendentemente dalla valutazione dell’eccezione di giudicato esterno sollevata nel controricorso.

7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

r.g. n. 23977/2017 Cons. est. Paolo Fraulini La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo a rifondere al Condominio 9A3 di via Antonio Veranzio n. 30 le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorm