Ordinanza — n. 19889/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20336/2015 proposto da Società Finanziaria Sviluppo Commerciale S.p.A. (in sigla Eurofin S.p.A.) e dott. Francesco Dodaro, elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio dell’avv. Marco Passalacqua, rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca Rubino, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 c.p; Ordinanza — n. 19889/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Contro tale decreto Eurofin S.p.A. e il dott. Francesco Dodaro hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La dott.ssa Adriana Bajamonte e Sma S.p.A. (la creditrice su istanza della quale venne dichiarato il fallimento) sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti contestano il rigetto della ricusazione e denunciano «violazione dell’art. 51, comma [recte: n.] 3, c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento al diritto di ogni cittadino ad essere giudicato da un Giudice indipendente e imparziale».
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20336/2015 proposto da Società Finanziaria Sviluppo Commerciale S.p.A. (in sigla Eurofin S.p.A.) e dott. Francesco Dodaro, elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio dell’avv. Marco Passalacqua, rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca Rubino, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20336/2015 Numero sezionale 1981/2022 Numero di raccolta generale 19889/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dott.ssa Adriana Bajamonte, quale curatrice del fallimento Società Finanziaria Sviluppo Commerciale S.p.A., Sma S.p.A., intimati; avverso il decreto del Tribunale di Cosenza depositato il 21.5.2015 nel procedimento per l’approvazione del rendiconto del curatore; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA Dopo che la Corte d’Appello di Catanzaro ebbe revocato il fallimento della Società Finanziaria Sviluppo Commerciale S.p.A. (in sigla Eurofin S.p.A.), dichiarato dal Tribunale di Cosenza, la curatrice dott.ssa Adriana Bajamonte presentò il rendiconto della gestione, che venne contestato dalla stessa Eurofin S.p.A. e dal suo legale rappresentante dott. Francesco Dodaro. Avviato il relativo procedimento in camera di consiglio, Eurofin S.p.A. e il dott. Dodaro presentarono ricusazione nei confronti del giudice dott. Giuseppe Greco che componeva il collegio.
Il procedimento venne quindi sospeso, ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.c., in attesa della decisione sulla ricusazione. Trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia e dalla comunicazione dell’ordinanza che rigettò la ricusazione, la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20336/2015 Numero sezionale 1981/2022 Numero di raccolta generale 19889/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dott.ssa Bajamonte chiese al Tribunale di Cosenza di dichiarare estinto il procedimento per la mancata riassunzione nel termine perentorio fissato dall’art. 54, comma 4, c.p.c. e di approvare conseguentemente il rendiconto, richieste che il tribunale accolse con decreto pronunciato all’esito dell’udienza fissata per sentire le parti.
Contro tale decreto Eurofin S.p.A. e il dott. Francesco Dodaro hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La dott.ssa Adriana Bajamonte e Sma S.p.A. (la creditrice su istanza della quale venne dichiarato il fallimento) sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti contestano il rigetto della ricusazione e denunciano «violazione dell’art. 51, comma [recte: n.] 3, c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento al diritto di ogni cittadino ad essere giudicato da un Giudice indipendente e imparziale».
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «violazione [o] falsa applicazione della decisione impugnata perché in assoluto spregio della prassi invalsa presso il Tribunale di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20336/2015 Numero sezionale 1981/2022 Numero di raccolta generale 19889/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Cosenza, che nello specifico, a seguito di ripetute istanze di ricusazione proposte dalle medesime parti nell’ambito sempre di procedimenti fallimentari, non ha mai richiesto come necessario per il prosieguo del giudizio, l’istanza di riassunzione ex art. 54 c.p.c.; violazione di legge dell’art. 153, comma 2, c.p.c.».
3. Il ricorso è inammissibile, per il preliminare ed assorbente motivo che contro il decreto del tribunale che approva il rendiconto si può proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 26 legge fall. e, dunque non può essere invece essere proposto ricorso diretto per cassazione. 3.1. Infatti, come precisato nell’unico precedente specifico di questa Corte (Cass. ord. n. 18226/2017), «nella disciplina concorsuale, l’unico grado di merito a cognizione piena risulta da configurazioni normative espresse, com’è ad esempio per le impugnazioni avverso le pronunce assunte dal tribunale in punto di accertamento dello stato passivo, vigendo per la generalità delle altre statuizioni interne il doppio parallelo regime della riesaminabilità, rispettivamente, da parte del tribunale ovvero della corte d’appello, ai sensi della citata disposizione di chiusura del sistema».
E quella del tribunale è la prima decisione sull’approvazione del rendiconto, come tale assoggettabile a reclamo, posto che il giudice delegato, a fronte di contestazioni non componibili con un accordo, si limita a fissare «l’udienza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20336/2015 Numero sezionale 1981/2022 Numero di raccolta generale 19889/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio».
4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituite le parti intimate. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma