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Ordinanza — n. 19813/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming transaction bars claims, ruling procedural issues resolved by settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19813/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Kero Sud s.r.l. against the Court of Appeal's decision declaring the first-instance judgment null due to an alleged omission of reasoning. The court found that the lower appellate court correctly addressed the main appeal's defect regarding the omission of reasoning on the transaction exception, while the appellants' claims were already extinguished by the 2001 settlement agreement. Consequently, the court held that the appeal was inadmissible because the substantive issues were definitively resolved by the parties' negotiation and the transaction act.

Regesto Legislator

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Art. 353, 354 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A cassation appeal based on the omission of reasoning is inadmissible if the appellate court properly addressed the defect, and the underlying claims are extinguished by a subsequent transaction.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa pronuncia eccezione di transazione assorbimento motivi transazione estintiva ricorso per cassazione inammissibilità soccombenza retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
artt. 112 c.p
art. 1972 c.c
art. 112 c.p
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29416/2017 R.G. proposto da Kero Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ruggiero Vincenzo, Ruggiero Gianfranco e Caratozzolo Maria Felicia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Gurnari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Romano, sito in Roma, via Valadier, 43 - ricorrenti - contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Lo Giudice, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, n. 514/2017, depositata l’11 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29416/2017 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 19813/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Kero Sud s.r.l. Ruggiero Vincenzo, Ruggiero Gianfranco e Caratozzolo Maria Felicia propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata l’11 settembre 2017 e notificata il successivo 2 ottobre, che, in accoglimento dell’appello incidentale della Intesa Sanpaolo s.p.a. (e in reiezione di quello principale dagli stessi proposto), ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull’eccezione di transazione e dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della transazione conclusa il 16 maggio 2001; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda introduttiva gli odierni ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente conclusi dalla società con la banca e oggetto di garanzia fideiussoria da parte degli altri soggetti e, previa rideterminazione del relativo saldo, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse; - la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto, nonché dell’applicazione di interessi passivi, in quanto superiori al cd. tasso soglia, e accertato il saldo dei rapporti di conto corrente in euro 127.849,42, in favore della società correntista, condannando la banca al pagamento di tale somma, oltre interessi legali, in caso di chiusura del conto; - ha, quindi, accolto l’appello incidentale della banca rilevando che dalla documentazione prodotta emergeva l’avvenuta conclusione di una transazione tra la banca e la società correntista, in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di merito, con la quale le parti avevano definito la controversia derivante dallo svolgimento dei rapporti bancari 2 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29416/2017 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 19813/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 in oggetto e cui le parti medesime avevano dato esecuzione mediante versamento da parte della società di una somma di denaro «a saldo e stralcio», accettato dalla banca; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 112 c.p.c., e 1965 e 1972 c.c., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la transazione conclusa non aveva carattere novativo e, dunque, non costituiva novazione dei rapporti originari; - con la medesima censura eccepisce, inoltre, la nullità della transazione in quanto relativa a un contratto illecito, in ragione della allegata nullità di alcune delle sue clausole; - il motivo è inammissibile; - parte ricorrente omette di offrire elementi da cui poter evincere che i contratti oggetto della sua domanda abbiano avuto esecuzione anche successivamente alla conclusione dell’accordo transattiva e non abbiano, invece, avuto termine con essi, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di poter valutare la decisività della questione prospettata; - si osserva, inoltre, che l’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla solo la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione, mentre la seconda è annullabile ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità; - l’invalidità di singole clausole contrattuali non determina, di per sé, l’illiceità del contratto – e, conseguentemente, la nullità della transazione avente ad oggetto tale contratto –, la quale presuppone l'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, da accertarsi all’esito di un'indagine, da compiersi in relazione all'intero 3 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29416/2017 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 19813/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative (così, Cass. 11 novembre 2016, n. 23064); - pertanto, l’eventuale invalidità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la fissazione degli interessi in misura usuraria non determina automaticamente la dichiarazione di nullità dell'accordo transattivo stipulato tra le parti, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a rivelare l'illiceità della causa del contratto di conto corrente; - anche sotto questo profilo, la doglianza pecca di specificità, in quanto omette di indicare gli elementi di fatto che – laddove presi in esame dal giudice di merito – condurrebbero a ritenere illeciti i contratti dedotti in giudizio; - con il secondo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui ha omesso di indicare se il vizio di cui la sentenza di primo era affetta integrava un’ipotesi di nullità della sentenza per errore in procedendo oppure un vizio di motivazione; - il motivo è inammissibile, in quanto l’asserita omissione non assume rilevanza ai fini del presente giudizio, né, d’altra parte, i ricorrenti si sono premurati di indicare quale sia la conseguenza pregiudizievole derivante da tale omissione; - si rammenta, in proposito, che i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame per cui, non ricorrendo una ipotesi di ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.., correttamente il giudizio di appello si è pronunciato sul motivo di gravame, sia esso consistente nel vizio di omessa pronuncia, sia esso rappresentato da un’omessa 4 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29416/2017 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 19813/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 motivazione; - con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto assorbite le questioni da loro prospettate con l’appello principale; - il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’erroneo presupposto che la Corte di appello abbia ritenuto assorbite tali questione, laddove, invece, come può agevolmente desumersi dalla lettura della sentenza, la pronuncia di assorbimento è riferita agli ulteriori motivi dell’appello incidentale proposto dalla banca; - le censure spiegate dagli odierni ricorrenti con l’appello principale sono state ritenute «non più proponibili giacché già regolamentate e definite dalla volontà negoziale delle parti con l’avvenuta transazione», dovendo intendersi con tale espressione che le stesse sono state considerate prive di fondamento a seguito dell’atto dispositivo della propria pretesa operato con la richiamata transazione; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 aprile 2022. 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29416/2017 Numero sezionale 1204/2022 Numero di raccolta generale 19813/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Il Presidente Carlo De Chiara 6 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 -