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Ordinanza — n. 19602/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19602/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19602/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1348 - 2018 R.G. proposto da: TRASPORTI AMBROSIO s.a.s. di Aversente Isabella in liquidazione - p.i.v.a. 00868750894 - in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Augusta, alla via San Giuseppe, n. 35, presso lo studio dell'avvocato Nadia Gallitto che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.I., in persona dell'avvocato Marcello Randazzo. INTIMATO avverso il decreto n. 4763 - 15/23.11.2017 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Siracusa il curatore del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.l. chiedeva dichiararsi il fallimento della "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella". Deduceva di esser creditore della società in accomandita per un importo di euro 82.402,15.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza — n. 19602/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1, 2° co., lett. c), I.fall. Deduce che mercé l'allegata documentazione patrimoniale aggiornata ha dato conto dell'insussistenza - contrariamente all'assunto della corte d'appello - di debiti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00.

Parole chiave

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credito nel fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento opposizione al precetto esecutivo grida ai creditori legittimazione per agire in via esecutiva credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1348 - 2018 R.G. proposto da: TRASPORTI AMBROSIO s.a.s. di Aversente Isabella in liquidazione - p.i.v.a. 00868750894 - in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Augusta, alla via San Giuseppe, n. 35, presso lo studio dell'avvocato Nadia Gallitto che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.I., in persona dell'avvocato Marcello Randazzo. INTIMATO avverso il decreto n. 4763 - 15/23.11.2017 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Siracusa il curatore del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.l. chiedeva dichiararsi il fallimento della "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella". Deduceva di esser creditore della società in accomandita per un importo di euro 82.402,15.

2. Resisteva la "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella".

3. Con decreto dei 28.3/5.4.2017 il tribunale rigettava il ricorso.

4. Il curatore del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.l. proponeva reclamo. Resisteva la "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella".

5. Con decreto n. 4763 dei 15/23.11.2017 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo e rimetteva gli atti al Tribunale di Siracusa per la dichiarazione di fallimento della "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella".

6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Trasporti Ambrosio s.a.s. di Aversente Isabella"; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione. Il curatore del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.l. non ha svolto difese.

7. La s.a.s. ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1, 2° co., lett. c), I.fall. Deduce che mercé l'allegata documentazione patrimoniale aggiornata ha dato conto dell'insussistenza - contrariamente all'assunto della corte d'appello - di debiti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 15 I.fall.Deduce che il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall., per giunta oggetto di contestazione, è di importo inferiore ad euro 30.000,00. Deduce che è a sua volta creditrice della "Aretusa Yachting" s.r.l. per l'importo di circa euro 200.000,00, importo per il quale è stata ammessa al passivo del fallimento della medesima s.r.l.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 I.fall. Deduce che ha errato la Corte di Catania a reputare che essa ricorrente versa in stato di insolvenza.

11. Il ricorso è inammissibile.

12. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il decreto della corte d'appello di rimessione degli atti al tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, 4° co., I.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 1.fall., di cui il provvedimento della corte dìstrettuale costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento (cfr.

Cass. 20.11.2019, n. 30202, ove si aggiunge che eventuali vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento; cfr. altresì Cass. 10.7.2014, n. 15859).13. Il curatore del fallimento della "Aretusa Yachting" s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

14. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte