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Ordinanza — n. 19599/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge the court's finding of abuse of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19599/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to refute the lower court's independent finding that the bankruptcy declaration was not an abuse of process. Although the appellant argued the court erred in denying the restructuring agreement deadline, the court noted the appellant had already received the full statutory time limit, rendering the abuse finding factually correct. Consequently, the court applied the principle that omitting to challenge one of several autonomous grounds for a decision precludes cassation on the remaining grounds.

Regesto Legislator

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Art. 182 bis, 60 comma, I. fall.; Art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.: If a lower court decision rests on multiple autonomous grounds, failure to challenge one renders appeals against the others inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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abuse of process bankruptcy proceedings restructuring agreement inadmissibility autonomous grounds interest in appeal Cassation Court sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 161, 6° comma, I. fall.
M&G Polimeri Italia s.p.a., in data 16.10.2017, depositò presso il Tribunale di Alessandria domanda di concordato in bianco ex art. 161, 6° comma, I. fall. Nell'imminenza della scadenza del termine assegnatole per la presentazione del piano e della proposta, la società rinunciò alla domanda.
Art. 161, 9° comma, I. fall.
M&G Polimeri Italia s.p.a., in data 16.10.2017, depositò presso il Tribunale di Alessandria domanda di concordato in bianco ex art. 161, 6° comma, I.
Art. 182 bis, 60 comma, I. fall.
M&G Polimeri presentò invece, in data 29.3.2019, domanda di inibitoria ex art. 182 bis, 60 comma, I. fall.
Art. 182 bis, 6° comma, I. fall.
M&G Polimeri presentò invece, in data 29.3.2019, domanda di inibitoria ex art. 182 bis, 60 comma, I.
Art. 18 I. fall.
Il reclamo ex art. 18 I. fall., proposto dalla fallita unicamente per contestare la ricorrenza dell'abuso e lamentare la mancata concessione del termine di 60 giorni di cui all'art.
Art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.17182/2020
Cass.n.10815/2019
Cass.n.18641/2017
Cass.n.15350/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4601-2020 r.g. proposto da: M&G POLIMERI ITALIA s.p.a. (cod. fisc. 12170400606), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Capiccia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Antonio Auricchio e Luca Jeantet, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Auricchio. - ricorrente - contro FALLIMENTO M&G POLIMERI ITALIA s.p.a. (cod. fisc. 12170400606), in persona dei curatori fallimentari dott.ri Piero Canevelli, Claudio Ferrario e Silvano Cremonesi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Gaetano Maria Giovanni Presti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M.

Mercati n. 51. -controricorrente - contro P.G. presso la Corte d'appello di Torino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata in data 23.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/2/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. M&G Polimeri Italia s.p.a., in data 16.10.2017, depositò presso il Tribunale di Alessandria domanda di concordato in bianco ex art. 161, 6° comma, I. fall. Nell'imminenza della scadenza del termine assegnatole per la presentazione del piano e della proposta, la società rinunciò alla domanda.

Il tribunale, con provvedimento del 26.4.2018, dichiarò non luogo a provvedere, segnalando tuttavia lo stato di insolvenza di M&G al P.M., il quale avanzò istanza di fallimento.

2. La procedura prefallimentare così attivata fu più volte rinviata, su richiesta della società, in attesa che questa concretizzasse l'intenzione manifestata di concludere coi propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, per poi depositare la relativa domanda di omologazione, e di definire con l'erario una proposta di transazione fiscale.3. M&G Polimeri presentò invece, in data 29.3.2019, domanda di inibitoria ex art. 182 bis, 60 comma, I. fall.

3. Con decreto del 16.7.2019 il Tribunale di Alessandria dichiarò inammissibile l'istanza, in quanto integrante un'ipotesi di abuso del processo, e, con contestuale sentenza, dichiarò il fallimento di M&G Polimeri.

4. Il reclamo ex art. 18 I. fall., proposto dalla fallita unicamente per contestare la ricorrenza dell'abuso e lamentare la mancata concessione del termine di 60 giorni di cui all'art. 182, 6° comma I. fall. per la presentazione dell'accordo di ristrutturazione, è stato respinto dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 23.12.2109. 4.1.La corte del merito ha rilevato: che, benché al debitore non sia fatto espresso divieto di presentare un'istanza di inibitoria entro due anni dal deposito della domanda di concordato in bianco cui non abbiano fatto seguito l'apertura della procedura o un accordo di ristrutturazione, il divieto è ricavabile dall'art. 161, 9° comma, I.fall., che è espressione di un principio generale secondo il quale, nell'arco del biennio, il blocco delle azioni esecutive e individuali non è ammissibile per più di una volta, con conseguente impossibilità di utilizzare nel medesimo periodo di tempo uno strumento processuale che comporterebbe un ulteriore blocco di dette azioni, oltre il termine massimo in cui esso è consentito; ha pertanto ritenuto che la presentazione della domanda di inibitoria da parte di M&G, volta a perseguire finalità eccedenti rispetto a quelle previste dal legislatore, integrasse abuso del processo; ha aggiunto a tale riguardo che era irrilevante che - secondo quanto affermato, ma non dimostrato, dalla reclamante - l'istanza fosse stata presentata allo scopo di raggiungere un accordo con il ceto creditorio e che, d'altro canto, essa non poteva desumere l'esistenza di un suo diritto a protrarre indefinitamente i tempi di presentazione di tale accordo dalla disponibilità manifestata dal tribunale a rinviare la decisione sull'istanza di fallimento; ha infine osservato che, in ogni caso, dal deposito dell'istanza di inibitoria alla data di dichiarazione del fallimento erano trascorsi ben più di 90 giorni, e che dunque la società aveva di fatto usufruito di un tempo per il deposito dell'accordo di ristrutturazione superiore a quello massimo previsto dalla legge.

2. La sentenza è stata impugnata da M&G Polimeri Italia s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di M&G Polimeri Italia s.p.a. ha resistito con controricorso corredato da memoria. Le parti pubbliche intimate non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis, commi 6 e 7, I. fall., 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver la corte del merito ritenuto erroneamente sussistente una fattispecie di abuso del processo, così illegittimamente negandole la concessione del termine previsto dalla legge per il deposito dell'accordo di ristrutturazione.

2. Il ricorso è inammissibile, a prescindere da ogni altro rilievo, perché la ricorrente non si confronta e non confuta l'accertamento del giudice del reclamo secondo il quale, tenuto conto che l'istanza di inibitoria era stata avanzata il 29.3.2019 e che la sentenza dichiarativa del fallimento era stata emessa il 16.7.2019, essa aveva di fatto avuto a disposizione un termine superiore a quello massimo, di complessivi novanta giorni a partire dalla presentazione di detta istanza, previsto dall'art. 182 bis, 6° comma, I. fall. per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.2.1.Tale accertamento integra un'autonoma ratio decidendi posta a fondamento della decisione di rigetto del reclamo, con la quale la corte del merito ha inteso evidenziare che - quale che fosse la soluzione della questione di diritto concernente l'ammissibilità in sé di una domanda di inibitoria presentata nel biennio decorrente dalla data di deposito della domanda di concordato in bianco cui non abbia fatto seguito l'apertura della procedura o un accordo di ristrutturazione dei debiti - nella specie l'infondatezza dell'assunto di M&G, secondo cui il tribunale aveva illegittimamente dichiarato il suo fallimento senza prima concederle il termine (di trenta più sessanta giorni dal deposito dell'istanza di inibitoria) per la presentazione dell'accordo di ristrutturazione, emergeva dalla mera constatazione che di tale termine la reclamante aveva, in realtà, già pienamente, ma inutilmente, usufruito.

Trova dunque applicazione il principio, costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, se la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero condurre alla cassazione della pronuncia, che resterebbe sorretta da quella non censurata (fra moltissime, Cass.n.17182/2020, n. 10815/2019, n. 18641/2017, n. 15350/2017).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso pri