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Ordinanza Interlocutoria — n. 19590/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to integrate missing bank defendant due to procedural dependency under Art. 331 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to integrate the missing bank defendant into the proceedings. Plaintiffs sought contract nullity against both the fund manager and the intermediary bank, but only the manager was properly summoned for the appeal. The court ruled that the parties share a dependency relationship under Article 331 of the Code of Civil Procedure, necessitating the bank's participation to resolve the nullity claim effectively.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; When parties in a civil proceeding share a dependency relationship, the court must integrate the contradictory proceedings against all necessary parties to ensure the effective resolution of the dispute.

Parole chiave

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procedural dependency integration of contradictory contractual nullity fund management intermediary bank Cassation remand Art. 331 c.p.c. criterio dell'investitore privato

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
3.Tra le due parti convenute vi è, dunque, un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., sicché si impone 3 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a :
art. 702-bis c.p
avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.
art. 331 c.p
3.Tra le due parti convenute vi è, dunque, un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., sicché si impone 3 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a :
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23865/2017 R.G. proposto da Comunian Anita, Perazzolo Giancarlo, Perazzolo Antonello e Perazzolo Cristina, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Franchi e dall’Avv. Angelo Colucci, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, Via Italo Carlo Falbo, n. 22, come da procura speciale in calce al ricorso – ricorrenti – contro 1 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferitagli per atto del notaio dott.

Filippo Laurini del 25 ottobre 2016, Rep. n. 42835, giusta procura in calce al controricorso, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Previti e Carla Previti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Cicerone n. 60 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1938/2017, depositata il 12 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto da Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a. avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda presentata da Anita Comunian, Giancarlo Perazzolo, Antonello Perazzolo e Cristina Perazzolo, nei confronti sia della banca intermediaria (Banca Mediolanum s.p.a.) sia nei confronti della società di gestione del fondo (Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a.) per difetto di forma scritta del contratto relativo alle operazioni di investimento del 14 giugno 2000.

Il giudice d’appello, preliminarmente, ha rigettato l’eccezione riproposta dagli appellati, che avevano sollevato la questione della nullità del contratto per violazione dell’art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di investimento fuori sede. In realtà, per il giudice d’appello la facoltà di recesso per l’investitore era contenuta nella clausola 5.3. del prospetto informativo, che risultava consegnato alla 2 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 controparte. Inoltre, il contratto di intermediazione non era nullo perchè, pur non recando la sottoscrizione del funzionario della banca, era stato però sottoscritto dagli investitori.

La disciplina normativa, infatti, era imperniata sulla tutela che la forma scritta era in grado di assicurare ad una sola delle parti, alla quale riservava la esclusiva legittimazione ad agire.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Anita Comunian, Giancarlo Perazzolo, Antonello Perazzolo e Cristina Perazzolo, depositando anche memoria scritta.

3. Ha resistito con controricorso la Mediolanum Gestione Fondi SGr s.p.a., depositando anche memoria scritta. CONSIDERATO CHE: 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione dei ricorrenti è stato ritualmente notificato nei confronti della sola Mediolanum Gestione Fondi SGR s.p.a., società di gestione del fondo, ma non anche della intermediaria Banca Mediolanum s.p.a.. 2.Le due società sono state parti del giudizio, in entrambi i gradi di merito; inoltre, con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti chiedono dichiararsi la nullità del contratto-quadro per difetto di sottoscrizione da parte dell’istituto di credito Banca Mediolanum s.p.a., società intermediaria, che non è stata evocata in giudizio in sede di legittimità.

Peraltro, la questione della nullità del contratto- quadro è strettamente connessa con la posizione della Mediolanum Gestione Fondi SGR, nei cui confronti viene reiterata la pretesa di pagamento, accolta in prime cure dal tribunale, sul presupposto della nullità del contratto-quadro (la nullità del contratto “a monte” determinava la nullità dell’acquisto “a valle”). 3.Tra le due parti convenute vi è, dunque, un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., sicché si impone 3 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Mediolanum s.p.a..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., concedendo termine di 30 giorni per la notificazione a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio Il Presidente Carlo De Chiara 4 Cons.Est.Luigi D’Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P