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Ordinanza — n. 19496/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows late appeal reservation due to lawyer death interrupting proceedings before the non-final judgment. The court held that procedural time limits are suspended by such interruptions. The appeal was deemed timely despite being filed after the resumed hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19496/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Court of Appeal's dismissal of a late appeal reservation by the Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale. The Consorzio argued that a lawyer's death in November 2006 interrupted proceedings, making the December 2007 appeal timely, while the opposing heirs contended the appeal was untimely. The court ruled that the interruption of proceedings due to the lawyer's death suspended the procedural timeline, rendering the appeal filed after the resumption valid.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a lawyer's death interrupts proceedings, the time limits for filing an appeal are suspended, and an appeal filed after the resumption of the trial is considered timely.

Parole chiave

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interruzione processo morte difensore riserva d'appello tempestività ricorso sospensione termini Corte di Cassazione procedimento civile restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

017 ORDINANZA sul ricorso 1637/2017 proposto da: Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Largo A. Sarti n.4, presso lo studio dell’avvocato Giambrone Gabriele, rappresentato e difeso dall’avvocato Polizzi Filippo, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Falletta Calogera in proprio, Falletta Michele Calogero, Falletta Luisa Calogera, Falletta Jessica, tutti quali eredi di Falletta Antonino, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Spagna n.15, presso lo studio dell’avvocato Lipari Roberto Fabio, rappresentati e difesi dall’avvocato Mancuso Lo Sardo Riccardo, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 -contro- Data pubblicazione 16/06/2022 Comune di Casteltermini, in persona del sindaco p.t.; - intimato – avverso la sentenza n. 1836/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. rel. dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza non definitiva del 1996, il Tribunale di Agrigento, provvedendo sulla domanda di Antonino e Calogera Falletta nei confronti del Comune di Casteltermini e del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento, rigettò alcune eccezioni preliminari, disponendo la prosecuzione dell’istruzione con separata ordinanza. Con sentenza del 2006, il Tribunale di Agrigento, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Antonino e Calogera Falletta, condannò il comune di Casteltermini e il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento a risarcire i danni relativi alla perdita della proprietà del loro fondo per effetto dell’a sua irreversibile trasformazione e della conseguente sua occupazione acquisitiva perfezionatasi il 18.5.87, disponendo la prosecuzione dell’istruzione per la determinazione del quantum.

Con sentenza definitiva del 2009 il Tribunale condannò in solido i medesimi convenuti al risarcimento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 266.481,42 da rivalutare anno per anno dal 18.5.87 oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata. Con sentenza del 10.12.15, la Corte d’appello, decidendo sull’appello del Consorzio e del Comune e sull’incidentale dei Falletta, avverso le sentenze non definitiva e definitiva, così pronunciò: determinò la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 somma da risarcire in euro 320.176,48 da rivalutare anno per anno dal 18.5.90, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate; dichiarò inammissibile la domanda di manleva del Comune nei confronti del Consorzio.

Al riguardo, la Corte d’appello osservò che: erano inammissibili le doglianze del Consorzio circa la superficie occupata ed irrimediabilmente trasformata, non avendo esso proposto riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva nella prima udienza successiva alla stessa sentenza, tenutasi il 29.11.06; era inammissibile il primo motivo d’appello del consorzio, in ordine alla data dell’irreversibile trasformazione del terreno, e il terzo dell’appello del Comune sulla suddetta questione, poiché non era stata formulata riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva del 1996 nella prima udienza successiva tenutasi il 17.5.96; la sentenza non definitiva del 2006 non conteneva una statuizione suscettibile di passare in giudicato in ordine alla data di scadenza dell’occupazione legittima, contenendo solo una statuizione di rigetto dell’eccezione del consorzio circa l’improponibilità della domanda risarcitoria; in tema di espropriazione per pubblica utilità, con il d.l. n. 901/84, convertito nella l. n. 42/85, come i successivi d.l., era stato disposto il prolungamento dei periodi d’occupazione temporanea come già determinati dalla PA, senza necessità di specifici provvedimenti; era fondata la doglianza dei Faletta sulla data di scadenza dell’occupazione d’urgenza, avvenuta il 18.5.90, stante la proroga del termine d’occupazione disposta il 9.4.84 dalla data d’immissione in possesso dell’8.5.84 a seguito del d.l. n. 901/84 e n. 534/87; come desumibile dalla c.t.u. l’area espropriata era da ritenere edificabile alla scadenza del termine originario e delle successive proroghe.

Il Consorzio ricorre in cassazione con quattro motivi.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 I Falletta resistono con controricorso, illustrato con memoria, mentre il Comune non svolge attività difensiva.

RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss., c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che: la data dell’irreversibile trasformazione del terreno occupato fosse quella del 18.5.90 anziché quella del 5.11.93, come si evince anche dal certificato emesso dalla d.l., anche considerando che non risultano prove su tale data, non essendo sufficiente ai fini di tale accertamento il movimento di terra relativo ad una parte dell’area, come ritenuto; l’estensione dell’area occupata riguardava una superficie superiore a quella accertata dal Tribunale con la sentenza definitiva del 2009; l’intera area occupata avesse vocazione edificatoria in contrasto con lo strumento urbanistico (programma di fabbricazione secondo le cui norme parte dei fondi in questione ricadevano in area edificabile e parte in area agricola) mentre il piano particolareggiato inseriva i fondi in aera edificabile), nonostante i fondi fossero adibiti esclusivamente all’attività agricola.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 340, 301, 303, 304, 305, c.p.c., 2043 c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto inammissibili alcune censure del Consorzio in ragione del giudicato interno per la ritenuta tardività della apposita riserva in ordine alla sentenza non definitiva del Tribunale circa l’individuazione della data dell’irreversibile trasformazione dei fondi, senza considerare che nel giudizio di primo grado il difensore del consorzio defunse il 16.5.06 allorché la causa era stata incamerata dal goa per la decisione, sentenza che venne depositata il 15.11.96.

Il ricorrente assume che successivamente all’interruzione per la morte del difensore, la causa fu riassunta con comparsa depositata il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 5.12.07 nella quale fu formulata la riserva d’appello, ribadita nel verbale della successiva udienza del 12.12.07, e che la qualificazione del terreno occupato come edificabile o agricolo costituiva oggetto di valutazione d’ufficio da parte della Corte territoriale e non materia di eccezione in senso stretto (con conseguente onere di formulare riserva d’appello).

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 340, 301, 303, 304, 305, c.p.c., 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso l’esame di fatto decisivo, discusso dalle parti, circa la natura dei fondi occupati. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 324, 340, c.p.c., 2908, 2909, cc, per aver la Corte d’appello, contrariamente ai principi in tema di giudicato interno e alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale del 1996, ritenuto di applicare il regime delle proroghe per il successivo triennio fino al 1990, quale data dell’irreversibile trasformazione del fondo, anziché quella del 18.5.87.

Occorre esaminare dapprima il secondo motivo, il cui contenuto ha carattere logicamente preliminare rispetto agli altri. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile il gravame nella parte afferente all’individuazione della data d’irreversibile trasformazione dei fondi occupati, assumendo che la riserva d’appello fosse stata formulata tempestivamente dopo l’interruzione del giudizio per la morte del difensore quando la causa era già stata rimessa in decisione, poi decisa a novembre del 2006; il giudice di secondo grado ha effettuato una diversa ricostruzione, avendo esposto che la prima udienza successiva all’interruzione era stata quella del 29.11.06, mentre la suddetta riserva fu formulata solo nella memoria depositata il 5.12.06, dunque tardivamente.F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è fondato. Il Consorzio ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la riserva d’appello formulata nella comparsa depositata il 5.12.2007, dopo la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione del decesso dell’unico suo difensore, avv.

Pellitteri, intervenuto il 16.5.06 allorché la causa era stata incamerata dal GOA per la decisione, e poi decisa con sentenza non definitiva depositata il 15.11.2006. In particolare, il ricorrente contesta che la suddetta riserva d’appello, concernente la questione dell’individuazione della data dell’irreversibile trasformazione del terreno occupato in opera pubblica - e dunque, della consumazione dell’illecito dell’occupazione usurpativa- avrebbe dovuto essere presentata alla prima udienza successiva alla sentenza non definitiva, in data 29.11.2006, in quanto la morte del suo difensore, non seguita da un’immediata automatica interruzione del processo, avrebbe precluso ogni attività processuale.

Va osservato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (Cass., n. 23486/21; n. 1574/2020; n. 25234/2010).

Ora, nel caso concreto, effettivamente dagli atti emerge che il decesso dell’unico difensore si verificò nelle more del deposito della sentenza non definitiva, depositata il 15.11.2006; successivamente, fu celebrata l’udienza del 29.11.2006 e quella del 20.12.2006 in cui F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 fu dichiarato l’evento interruttivo (di cui evidentemente la controparte e il giudice erano ignari) cui seguì la riassunzione del giudizio da parte del Consorzio con la comparsa depositata il 5.12.2007 in cui, come detto, fu proposta la suddetta riserva d’appello. Pertanto, in applicazione del citato orientamento, non si può tener conto dell’udienza del 29.11.2006 per ritenere tardiva la riserva d’appello, proposta dopo la riassunzione del processo, poiché l’attività processuale anteriore all’interruzione era da considerare preclusa, sicché la presentazione della stessa riserva d’appello è da ritenere tempestivamente proposta all’udienza del 5.12.2007.

Né è corretto il rilievo della Corte d’appello, contenuto nella sentenza definitiva del 10.12.2015, secondo il quale l’appellante Consorzio non aveva proposto riserva d’appello avverso le statuizioni concernenti l’epoca dell’irreversibile trasformazione del fondo occupato contenute nella sentenza non definitiva emessa dal Tribunale nel 1996, alla prima udienza successiva del 17.5.96. Invero, va rilevato che la predetta sentenza non contiene statuizioni afferenti la questione dell’irreversibile trasformazione, ma solo di rito, avendo rigettato l’eccezione d’improponibilità della domanda risarcitoria sollevata dal Consorzio.

Per quanto esposto, l’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1637/2017 Numero sezionale 1478/2022 Numero di raccolta generale 19496/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3