Court allows UnipolSai's claim against Poste Italiane for double payment damages, ruling proof of loss suffices without new payment proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of UnipolSai Assicurazioni's claim against Poste Italiane regarding double payment damages. The lower court had rejected the claim because UnipolSai failed to prove a second payment was made to the beneficiary. The Supreme Court held that for negotiable instruments like transfer orders, proving the loss of funds due to an unauthorized payment is sufficient, without requiring evidence of a subsequent payment to the beneficiary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, 1176, 2697 c.c.; In claims for damages arising from the double payment of a negotiable instrument, it is sufficient to prove the loss of funds and the unauthorized payment, without demonstrating a subsequent payment to the beneficiary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
018 ORDINANZA sul ricorso 33605/2018 proposto da: Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'Avvocato Cristiano Castrogiovanni, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Patrizia Francesca Cicero, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso lo studio dell'Avvocato Dora De Rose (c/o Area Legale Territoriale Centro della suddetta società), che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Mariasilvia Mandarino, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 33605/2018 Numero sezionale 877/2022 Numero di raccolta generale 19443/2022 avverso la sentenza n. 662/2018 della Corte d’appello di TorinoData pubblicazione 16/06/2022 pubblicata il 10/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1213/2016, rigettava la domanda proposta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. affinché Poste Italiane s.p.a. fosse condannata a risarcirle il danno patito per aver dovuto pagare due volte l’importo del medesimo assegno, in un primo tempo a seguito del fraudolento incasso del titolo ad opera di un soggetto terzo rimasto ignoto, in seguito in favore del reale beneficiario.
2. La Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. avverso tale statuizione, rilevando – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio in conseguenza della proposizione di una domanda di risarcimento, non aveva offerto “la prova dell’effettivo danno, posto che non risulta che sia stato emesso un secondo titolo di pagamento”.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 aprile 2018, ha proposto ricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso Poste Italiane s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l. ass., 1176 e 2697 cod. civ., anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 33605/2018 Numero sezionale 877/2022 Numero di raccolta generale 19443/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 fra le parti, in quanto il danno patito dalla compagnia – in tesi di parte ricorrente - non si concretizzava nella circostanza, eventuale, di aver reiterato il pagamento in favore del vero creditore, nel senso erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, ma nel fatto di aver perso la provvista presso la banca trattaria.
La compagnia, quindi, non doveva fornire la prova di aver eseguito un secondo pagamento in favore del beneficiario, poiché il pagamento effettuato in favore di un soggetto non legittimato, non liberando il debitore nei confronti del vero creditore, era di per sé idoneo a identificare il danno, che si concretizzava nella perdita della provvista corrispondente all’importo portato dal titolo.
5. Il motivo è fondato. Tanto il primo giudice, quanto la Corte di merito hanno ritenuto che sull’originaria attrice gravasse l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria domanda risarcitoria, da individuarsi nella necessaria esecuzione di un secondo esborso della medesima somma in favore del reale beneficiario dell’assegno di traenza, a seguito del precedente pagamento in favore di un soggetto diverso dal prenditore indicato nel titolo. Ora, l’accoglimento della domanda di rimborso proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, di natura risarcitoria (cfr.
Cass., Sez. U., 14712/2007), presuppone la prova del danno, che tuttavia, nel caso di assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell’indebito pagamento del titolo; l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 33605/2018 Numero sezionale 877/2022 Numero di raccolta generale 19443/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (v.
Cass., Sez. U., 9769/2020, Cass. 20911/2018, Cass. 6291/2008). Pertanto, nel caso dell’assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l’istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all’art. 43, comma 2, l.a. non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati.
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a