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Ordinanza Interlocutoria — n. 19393/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands expulsion appeal case for re-notification to correct procedural defect in service of process.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the lower court to renew the notification of the appeal to the Prefect of Vibo Valentia. Although the appeal was correctly directed against the issuing authority, it was erroneously served at the Ministry of the Interior's General Advocacy Office. The court held that because the Prefect is institutionally linked to the Interior Ministry, the service at the Ministry was legally ineffective, necessitating a new notification to the correct recipient.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011: When an appeal against an expulsion decree is notified to the Ministry of the Interior instead of the Prefect who issued the decree, the notification is deemed null due to the institutional link between the two authorities, requiring re-notification to the correct authority.

Parole chiave

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expulsion appeal notification service of process defect institutional link authority renewal of notification Italian administrative law procedural nullity Cassazione Corte termine di partenza

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
La notifica, quindi, deve ritenersi nulla in conseguenza di un simile vizio di notifica e andrà rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 3 febbraio 2021, dichiarava inammissibile tale ricorso, dato che era stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 3, d.
art. 291 cod. proc. civ
La notifica, quindi, deve ritenersi nulla in conseguenza di un simile vizio di notifica e andrà rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22694/2021
Cass. 12665/2019
(Cass. 12665/2019).F i r m a t o D a :
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7833/2021 R.G. proposto da: Janeeh Ceesay, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Folco giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Prefetto della Provincia di Vibo Valentia - intimato - avverso l'ordinanza n. 51/2021 del Giudice di Pace di Vibo Valentia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Ceesay Janeeh presentava ricorso al Giudice di pace di Vibo Valentia avverso il decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 7833/2021 Numero sezionale 605/2022 Numero di raccolta generale 19393/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 data 14 dicembre 2020, in ragione della sua presenza illegale sul territorio nazionale. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 3 febbraio 2021, dichiarava inammissibile tale ricorso, dato che era stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011.

2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso Ceesay Janeeh prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato Prefetto della Provincia di Vibo Valentia non ha svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa (Cass.22694/2021). Nel caso di specie il ricorso è stato correttamente proposto contro la Prefettura di Vibo Valentia, quale autorità che ha emanato il decreto impugnato (come risulta espressamente indicato nella prima pagina del ricorso), ma è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Non sussistono, quindi, vizi intrinseci del ricorso quanto a editio actionis e vocatio in ius, né è possibile ritenere che la notifica sia stata effettuata a un soggetto privo di alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, dato che il Prefetto, nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, è incardinato nell’amministrazione dell’Interno. La notifica, quindi, deve ritenersi nulla in conseguenza di un simile vizio di notifica e andrà rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 12665/2019).F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 7833/2021 Numero sezionale 605/2022 Numero di raccolta generale 19393/2022 Data pubblicazione 16/06/2022

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia presso il suo ufficio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :