Cassation court remands case due to missing electronic filing receipts required for timely objection analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the lower tribunal because the necessary electronic filing receipts were not transmitted to the court file. Intesa Sanpaolo argued that its objection was timely filed based on a receipt generated at 17:24, but the trial court had dismissed it as late. The court could not examine the procedural merit without the physical or digital copies of these receipts, which were essential to determine if the filing met the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97, comma 1, l. fall.; Art. 99, comma 1, l. fall.; Art. 369, comma 3, cod. proc. civ.: The Court of Cassation must examine the file of office to verify procedural deadlines, and a remand is required if the clerk fails to transmit the necessary electronic receipts of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11578/2016 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Velletri n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Fallimento P.AR.MA. s.r.l.; - intimato - in cui è intervenuta Penelope SPV s.r.l., in persona dell’amministratore unico società Blade Management s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Velletri n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di intervento; - interveniente - F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 11578/2016 Numero sezionale 602/2022 Numero di raccolta generale 19380/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso il decreto del Tribunale di Avellino del 31/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di P.Ar.ma. s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito (di € 107.876,06) vantato da Intesa Sanpaolo s.p.a. in forza di un mutuo fondiario concesso alla società fallita.
2. Il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a., dato che, a seguito della comunicazione ex art. 97 l. fall. dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, effettuata dal curatore il 7 novembre 2015, il ricorso era stato depositato soltanto il 10 dicembre 2015, quando il termine previsto dall’art. 99, comma 1, l. fall. era oramai già interamente decorso.
3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 31 marzo 2016, ha proposto ricorso Intesa Sanpaolo s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di P.Ar.ma. s.r.l. non ha svolto difese. Nelle more del giudizio è intervenuta Penelope SPV s.r.l. quale cessionaria del credito e successore a titolo particolare nel diritto controverso. Considerato che:
4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 7, d. l. 179/2012, introdotto dall’art. 51, comma 2, d.l. 90/2014, a mente del quale il deposito si considera tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza: il Tribunale, infatti, ha rilevato la tardività dell’opposizione facendo riferimento F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 11578/2016 Numero sezionale 602/2022 Numero di raccolta generale 19380/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 all’“ultima ricevuta attestante l’avvenuto deposito”, senza considerare che la ricevuta di avvenuta consegna era stata generata – a dire del ricorrente - alle ore 17.24 del 7 dicembre 2015, quindi tempestivamente.
5. Un simile motivo di impugnazione, prospettando un error in procedendo compiuto dal collegio di merito, impone a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, di procedere direttamente all’esame degli atti presenti all’interno del fascicolo di ufficio. Questo esame ad oggi risulta impedito dalla mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio ad opera della cancelleria del giudice a quo, malgrado il ricorrente abbia presentato richiesta in tal senso ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ.. Il ricorso deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio indispensabile per la decisione. La cancelleria del Tribunale di Avellino, nel trasmettere il fascicolo d’ufficio, avrà cura di inserire al suo interno copia delle ricevute di accettazione e consegna relative al deposito telematico del ricorso in opposizione contenute all’interno del fascicolo informatico.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio (comprensivo di copia delle ricevute di accettazione e consegna relative al deposito telematico del ricorso in opposizione) già richiesta dal ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ.. Così deciso in Roma in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N