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Ordinanza — n. 19144/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against bankruptcy court ruling on late evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19144/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by the bankruptcy administrator against a Foggia court decision admitting a creditor's claim. The administrator argued that a transport document submitted late during the opposition phase should have been excluded as it was not listed in the initial filing. The court held that the bankruptcy law requires specific indication of evidence in the initial petition, and since the document was not included, the lower court erred in relying on it.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 2 nr. 4 l.fall.; Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: The bankruptcy administrator must specifically indicate the means of proof in the initial petition under penalty of forfeiture, and the court cannot rely on evidence not presented at that stage.

Parole chiave

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bankruptcy law late evidence procedural forfeiture initial petition Cassation appeal creditor claim transport document documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 2 nr. 4 l.fall.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.
Art. 366 comma 1 nr. 6 c.p.c.
Art. 369 comma 2 nr. 4 c.p.c.
c) depositare il fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29093/2018
Cass. 19048/2016
tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9038/2016 R.G. proposto da: FALLIMENTO ITALTECNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO LEGALE MORIANI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 20, presso lo studio dell’avvocato FABIANO NICOLA (FBNNCL66M27D643U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EUROTECNICAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato MARCACCI BALESTRAZZI MASSIMO (MRCMSM57L21H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZARELLI ENRICO (MZZNRC57M30A028X) F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 -controricorrenteNumero di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n. 7566/2015 depositata il 09/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 9/3/2016 il Tribunale di Foggia accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta da Eurotecnical srl che si era insinuata al passivo del fallimento Italtecno srl per la somma di € 82.809,10 per un credito relativo a forniture di merce effettuata nei confronti della fallita, ammettendo la società al passivo per l’importo di € 82.809,10 detratto quello relativo alla merce non consegnata. 1.2 Il Tribunale ha rilevato che il credito, nella misura accertata, risultava provato dalla produzione dei documenti di trasporto sottoscritti sia dal vettore che dal destinatario.

2. La Curatela ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La soc. Eurotecnical ha svolto difese con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che la decisione del Tribunale è fondata anche sul documento di trasporto del 3/12/2013, depositato dall’opponente tardivamente e, quindi, non utilizzabile. 1.1 Con il secondo motivo la curatela deduce «nullità dell’ordinanza per contrasto tra motivazione e dispositivo (art 360 comma 1 nr 5) F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 -insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo Numero di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022 per il giudizio ( art. 360, comma 1 nr 5)» si sostiene che il decreto non consente di determinare l’ammontare preciso del credito ammesso al passivo fallimentare in quanto dalle fatture non risultano gli importi unitari dei singoli beni contestati e non è chiarito dal Tribunale se dal credito debba essere detratto anche il montaggio dei beni non consegnati.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Il decreto del Tribunale di Foggia si fonda anche sul documento di trasporto del 3/12/2013 che non è stato depositato con la domanda di accertamento dello stato passivo né è stato indicato e/o allegato al ricorso di opposizione allo stato passivo ma risulta versato in atti, in allegato alle note difensive, solamente all’udienza del 27/1/2016. 2.2 Orbene, l’art 99 2° comma nr. 4 l.fall stabilisce che «il ricorso deve contenere …a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti». 2.3 Il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è, quindi, segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio. 2.4 Il Tribunale, pertanto , in accoglimento dell’eccezione formulata dall’opposta, non avrebbe dovuto utilizzare per la decisione il documento di trasporto del 3/12/2013 depositato in corso del giudizio di opposizione e mai versato o indicato in precedenza. 3 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. 3.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt. 366 1 comma nr. 6 e 369 2 comma nr 4 cpc, deve:

a) indicare l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa il motivo ed i F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati;

b) Numero di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022 indicare la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto;

c) depositare il fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso. 3.2 Il ricorso non è rispettoso dei suindicati incombenti non consentendo a questa Corte di poter verificare gli asseriti errori commessi dal Tribunale.

4. in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso va cassato l’impugnato decreto con rinvio al tribunale di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa in conformità con principi sopra esposti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2022. Il Presidente Francesco Antonio Genovese F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .