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Ordinanza — n. 18941/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal citations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18941/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet procedural requirements for filing a cassation petition. The appellant submitted generic arguments regarding her expulsion order without citing specific violated laws or providing necessary supporting documents like the expulsion decree. Consequently, the court ruled that the vague grounds prevented the identification of legal errors, rendering the entire appeal irreceivable under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 6 c.p.c.; Art. 366, para. 1, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific legal citations and fails to clearly identify the violated norms or principles of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of legal citations procedural requirements identification of legal errors sospensione dell'ordine espulsione allontanamento in diritto degli stranieri permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 6 c.p.c.
Art. 366, para. 1, n. 6 c.p.c.
E tuttavia, la ricorrente non trascrive nel ricorso - nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366, primo comma, n.
art. 643 c.p
art. 360 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 34469/2019
6 cod.proc.civ.) né il decreto di espulsione del prefetto, indispensabile per comprendere su quali elementi l'atto espulsivo si sia realmente fondato, né il ricorso al giudice di pace (Cass. Sez. U. n. 34469/2019; Cass.
Cass. n. 18695/2021
34469/2019; Cass. n. 18695/2021), né illustra la pertinenza delle questioni prospettate con l'opposizione al decreto espulsivo.
Cass. n. 4233/2012
Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass. n. 4233/2012; Cass.
Cass. n. 25044/2013
4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass.
Cass. n. 21819/2017
25044/2013; Cass. n. 21819/2017).
Cass. n. 11603/2018
Cass. Sez. U. n. 324315/2021
Cass. n. 29404/2017
Cass. n. 19547/2017
Cass. n. 19547/2017;R.G.N.7664/2021 Cons.
Cass. n. 8758/2017
Laura Tricorni Cass. n. 8758/2017; Cass.
Cass. n. 16056/2016
8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass.
Cass. Sez. U. n. 34476/2019
16056/2016; Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass.
Cass. n. 5987/2021
34476/2019; Cass. n. 5987/2021).
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Testo completo

21 ORDINANZA sul ricorso 7664/2021 proposto da: Solis Culcay Maria Cristina, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Bosco, come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno e Prefettura della Provincia di Milano, in persona del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore;R.G.N.7664/2021 Cons. est. Laura Tricorni -resistente - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da TRICOMI LAURA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RITENUTO CHE: Con decreto n.36875/2020 il Prefetto di Milano ordinò l'espulsione di Solis Culcay Maria Cristina cittadina extracomunitaria nata in Ecuador, perché presente illegalmente sul territorio nazionale. Il Giudice di pace di Milano, adito dalla straniera, ha respinto l'impugnazione sulla considerazione che questa era priva del permesso di soggiorno e che i ricorsi proposti al TAR (respinto) ed al CdS (in attesa di fissazione, senza concessione della sospensiva) determinavano in capo alla ricorrente una condizione pacificamente illecita di permanenza in Italia.

Solis Culcay Maria Cristina ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO CHE:

1. La parte ricorrente lamenta con un lungo motivo - variamente articolato - in modo del tutto generico, violazione di legge e vizi motivazionali.R.G.N.7664/2021 Cons. est. Lauro Tricorni 2. In primo luogo, va rilevato che la ricorrente fa riferimento alla sua condanna per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., che non sarebbe indice di pericolosità sociale, l'esistenza in Italia della figlia (forse maggiorenne, della quale si ignora l'età), la disponibilità di un alloggio di superficie maggiore di quella accertata in sede di espulsione, un reddito familiare insufficiente. E tuttavia, la ricorrente non trascrive nel ricorso - nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366, primo comma, n. 6 cod.proc.civ.) né il decreto di espulsione del prefetto, indispensabile per comprendere su quali elementi l'atto espulsivo si sia realmente fondato, né il ricorso al giudice di pace (Cass. Sez. U. n. 34469/2019; Cass. n. 18695/2021), né illustra la pertinenza delle questioni prospettate con l'opposizione al decreto espulsivo.

3. In secondo luogo, va considerato che l'unico lungo e articolato motivo è privo di intitolazione, manca dell'indicazione delle norme violate e della eventuale carenza di motivazione, contiene una mescolanza indistinta di ragioni di fatto e di diritto e sconfina spesso nel merito. Sul punto giova ricordare che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate non si ponga come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che sì tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione.

Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 21819/2017). Ciò posto, osserva la Corte come l'esposizione R.G.N.7664/2021 Cons. est. Lauro Tricorni del motivo non consenta di individuare, con le sue allegazioni di fatto, le norme e i principi di diritto di cui intende denunciare la violazione, con ciò rendendo sul punto in esame le doglianze così avanzate del tutto irricevibili.

Inoltre, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc.civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. n.11603/2018).

Il ricorso per cassazione deve essere, invero, articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U. n.324315/2021). Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. n. 29404/2017;

Cass. n. 19547/2017;R.G.N.7664/2021 Cons. est. Laura Tricorni Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021). 4, Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater del cl.P.R. n. 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibi