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Ordinanza — n. 18935/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court annuls detention extension when expulsion order is suspended, ruling detention requires valid expulsion basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18935/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a peace judge's order extending the detention of a Moroccan national at a repatriation center. The applicant argued that detention was unlawful because his expulsion order had been suspended, while the state contended the extension remained valid pending administrative review. The court held that detention cannot be ordered when the underlying expulsion measure is suspended, as the coercive measure lacks a valid legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n.286/1998; Art. 2, 3, 7, comma 1, lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007: Detention of foreign nationals at identification centers is prohibited when the expulsion order constituting the prerequisite has been suspended, as judicial review must verify the existence and efficacy of the coercive measure.

Parole chiave

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detention extension expulsion suspension immigration detention coercive measure legal basis requirement allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute asilo di cittadino eritreo

Disposizioni normative citate

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Art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n.286/1998
Art. 2, 3, 7, comma 1, lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007
R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni
n.30/2007, 17, comma 5, del R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13741/2020
Cass. n. 21429/2016
Cass. n. 21429/2016; Cass.
Cass. n. 17407/2014
21429/2016; Cass. n. 17407/2014; Cass.
Cass. n. 11442/2014
17407/2014; Cass. n. 11442/2014) e, nel caso in esame, risulta che il provvedimento venne sospeso.
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Testo completo

020 ORDINANZA sul ricorso 23126/2020 proposto da: El Basraoui Driss, elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni -controricorrente - contro Questore della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da TRICOMI LAURA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RITENUTO CHE: Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 27 dicembre 2019, ha prorogato il periodo di trattenimento di El Basraoui Driss, nato in Marocco, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. Il Giudice di pace ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di lasciapassare presentata alla Rappresentanza Diplomatica del Marocco. Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione degli artt. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n.286/1998, 2, 3, 7, comma 1, lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007, 17, comma 5, del R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni d.lgs. n.150/2011 - impossibilità di proroga del trattenimento in caso di sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione presupposto; II) Violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998, 2, 3, 7, comma 1., lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007 - inapplicabilità del d.lgs. n.286/1998 ai titolari di status di cittadino extracomunitario familiare di cittadino italiano - persistenza del vincolo coniugale e del diritto di soggiorno indipendentemente dalla titolarità di un documento amministrativo - impossibilità del trattenimento del ricorrente in quanto familiare di cittadina comunitaria. 2.1.

Il primo motivo è fondato e va accolto. 2.2. In materia di immigrazione, non può essere disposta dal Giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. n. 13741/2020;

Cass. n. 21429/2016; Cass. n. 17407/2014; Cass. n. 11442/2014) e, nel caso in esame, risulta che il provvedimento venne sospeso. 2.3. Resta assorbito l'esame del secondo motivo.

3. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito il secondo; il decreto impugnato deve quindi essere cassato e, decidendo nel merito, va annullata la proroga del trattenimento. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo per la fase di merito e per la fase di legittimità.R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la proroga del trattenimento; - Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in euro 800,00=, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00=, di cui C 200,00= per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2022. Il esidente onio Vali cORTF WPREM.MY CASCAZIONE Prima Sezione Civile Repos :;5, Lo Cant:3, R.G.N. 23126/2020 Cons. est. Laura Tricorni ,Z7) CORTE Si. Pt?nu Dl CASSAZIONE LleP, CE`, TRAILE J) er% '•• - ka 'i1:' j n,L igfiv-3. .L,JUov-e- Nry, /4,k, tAz) LA"- , '.)-,+,)-f_c2 r,-.) f`, Cf AA-nfn 7s.\ , jjj3kr;J s1v (L A J)-1"N' .n () (\i\ Jo..?4,,,rr.:), Z/vdT,") .J.L3., A ?/29- *? (3.3)- \f„7..,OzAk,A , k2sAJ-• ,4i.tAA 1/414. I) /VI j Cu 0,))1-4 i) e,'