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Ordinanza — n. 18934/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding deportation detention suspension due to lack of emersion worker proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18934/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fofana Modou against a detention order validating his expulsion. The applicant argued that the detention should be suspended because he was an 'emerged worker' under emergency laws, but failed to prove this status. The court ruled the appeal unfounded because the cited suspension clause requires proof of employment, which was not provided, and the arguments concerned a different expulsion decree than the one under review.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 11, d.l. n. 134/2020; Art. 14, d.lgs. n. 286/1998: The suspension of administrative proceedings for emerged workers requires strict proof of employment status; without such evidence, detention orders remain valid and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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emerged worker suspension deportation detention order administrative proceedings halt proof of employment status expulsion decree validity allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 11, d.l. n. 134/2020
Art. 14, d.lgs. n. 286/1998
Art. 112 cod.proc.civ.
Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull'eccezione del trattenuto in ordine alla sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione in virtù del d.l.
art. 112 cod.proc.civ
Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 39733/2021
Lauro Tricorni Invero, essi riguardano il decreto di espulsione del Prefetto di Vibo Valentia emesso e notificato in data 21/3/2020, provvedimento diverso da quello impugnato, e rispetto al quale non risulta essere stata proposta tempestiva impugnazione (Cass. n. 39733/2021).
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Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 22836/2020 proposto da: Fofana Modou, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Praticò come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, -intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 27/07/2020;R.G.N. 22836/2020 Cons. est. Laura Tricorni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da TRICOMI LAURA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RITENUTO CHE: Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 25 luglio 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di Fofana Modou, nato in Gambia, presso il Centro per i Rimpatri di Torino emesso dal Questore di Catania, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l'espatrio». Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria.

L'amministrazione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull'eccezione del trattenuto in ordine alla sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione in virtù del d.l. n.134/2020 (emersione lavoratori, art.103); II) Violazione dell'art.14 del d.lgs. n.286/1998 perché il trattenimento è stato convalidato nonostante l'efficacia del decreto espulsivo fosse sospesa.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.R.G.N. 22836/2020 Cons. est. Lauro Tricorni Invero, essi riguardano il decreto di espulsione del Prefetto di Vibo Valentia emesso e notificato in data 21/3/2020, provvedimento diverso da quello impugnato, e rispetto al quale non risulta essere stata proposta tempestiva impugnazione (Cass. n. 39733/2021). Inoltre, l'art.103, comma 11, del d.l. n.134/2020, di cui il ricorrente invoca l'applicazione, prevede la sospensione dei «procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e de/lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.» e, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia allegato e provato dinanzi al Giudice di pace la condizione di lavoratore, alla quale si riconnette l'efficacia sospensiva indicata e la ricorrenza dei presupposti normativi.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma,