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Decreto — n. 18864/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn; defendant accepted withdrawal; judgment declares proceedings extinct per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 18864/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinct following the appellant's withdrawal, which the appellee accepted. The appellant, Frattielli De Cian SRL, filed a request for withdrawal, and the appellee, Filù SRL, subsequently accepted this move. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal from appeal accepted by the appellee renders the proceedings extinct without the need for a substantive judgment on the merits or the allocation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal without merits assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16611/2020 R.G. proposto da : FRATELLI DE CIAN SRL Elettivamente domiciliata in Roma, nello studio dell’avv. Salvatore Di Mattia, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Livio Viel -ricorrente- contro FILÙ SRL Elettivamente dom.ta in Roma, via Mocenigo, n. 26, nello studio dell’avv. Lorenzo Monacchia, che rarappresenta e difende unitamente all’avv. Gianna Chemello -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022