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Decreto — n. 18861/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 18861/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Giuseppe Bernabei, withdrew the suit against the bankrupt entity Fallimento Gr Auto SRL, which the defendant accepted immediately. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, citing the specific requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff withdrawal formal acceptance condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37888/2019 R.G. proposto da : BERNABEI GIUSEPPE rappresentato e difeso dagli avv.ti Maio Tamberi e Giuseppe Tamberi, presso il cui studio in Roma, via Barnaba Oriani 85 (studio Di Gravio) è elettivamente domiciliato -ricorrente- contro FALLIMENTO GR AUTO SRL elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell’avv. Aldo Ferrari, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Simone Pistelli -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022