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Decreto — n. 18860/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, declaring proceedings extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 18860/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Morali C. SRL, withdrew the appeal against the bankruptcy of Operi Milano SRL, while the respondent accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that the judgment must be declared extinguished in accordance with the relevant articles of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the extinction of the proceedings without further adjudication on merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code bankruptcy appeal dismissal by withdrawal abbandono del procedimento ritiro delle conclusioni civili chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2439/2021 R.G. proposto da : MORALI C. SRL Rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Bassano, elettivamente domiciliata presso l’avv. Simone Di Tommaso, con studio in Roma, via Flaminia, 56 -ricorrente- contro FALLIMENTO OPERE MILANO SRL IN LIQUIDAZIONE Rappresentato e difeso dall’avv. Maria Grazia Gandolfo, elettivamente domiciliato presso l’avv. Gianluca Calderara, con studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5 -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022 I