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Decreto — n. 18853/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 18853/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, represented by an attorney, explicitly renounced the legal action, while the Ministry of the Interior opposed the waiver. The court ruled that the waiver met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal constitutes a valid ground for the extinction of the proceedings, thereby terminating the judicial process without substantive review.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation judicial termination plaintiff's right Corte di Cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23532/2021 R.G. proposto da : ARIF ZEESHAN rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dallalegge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022 Il Pres