Cassation appeal dismissed for lack of interest due to res judicata on the underlying non-final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants lacked interest in challenging the final appellate judgment. The appellants repeatedly cited grievances against a prior non-final judgment that had already been rejected by this Court, establishing res judicata on its factual findings. Consequently, the final judgment, which relied on those uncontested findings, could not be successfully impugned without rendering the existing res judicata merely apparent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, comma 2, c.p.c.; The res judicata formed on a non-final judgment precludes an appeal against the subsequent final judgment if the appeal relies solely on the same grounds previously rejected, as this would result in the apparent res judicata on the final judgment becoming void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA cTLJ z -!, sul ricorso n. 35217/2017 proposto da: D'Ascanio Giuseppina e Diracca Mario, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 209, presso lo studio legale Silvestri, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Lorenzi per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Benedetto Gargani che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Pietro Referza, per procura speciale estesa in calce al ricorso controricorrente avverso la sentenza n. 723/2016 della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 6 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal consigliere Marco Vannucci;
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza emessa il 18 novembre 2008 il Tribunale di Pescara, decidendo sulla domanda di ripetizione di indebito proposta da Giuseppina D'Ascanio e Mario Diracca nei confronti della Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a.) avente per oggetto la restituzione di danaro indebitamente versato alla banca nello svolgimento del rapporto di conto corrente bancario n. 43168 in conseguenza dell'applicazione di interessi caratterizzati da saggio maggiore di quello legale e determinati con riferimento agli "usi su piazza", della capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi debitori, dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto e delle modalità di calcolo delle valute, condannò la banca a pagare agli attori C. 105.662,19.
2. Con sentenza non definitiva n. 674/2015 pubblicata il 19 maggio 2015, la Corte di appello di L'Aquila, nel disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertò il diritto della banca a veder effettuato il conteggio del saldo del rapporto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente bancario sopra indicato sulla base del contenuto del primo saldo disponibile, datato 16 aprile 1993, senza procedere ad alcun azzeramento del saldo ivi risultante.
3. Per la cassazione di tale sentenza non definitiva D'Ascanio e Diracca proposero ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.
4. Il giudizio di appello proseguì con la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio eseguita sulla base dell'accertamento contenuto nella citata sentenza non definitiva e, con sentenza n. 723/2016, pubblicata il 6 luglio 2016, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò la Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere a D'Ascanio e Diracca C. 26.241,15, oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data di chiusura del conto corrente fino al saldo, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
5. Per la cassazione di tale sentenza definitiva Giuseppina D'Ascanio e Mario Diracca ricorrono per gli stessi motivi contenuti nel ricorso da essi proposto per la cassazione della sentenza non definitiva resa dalla Corte di appello di L'Aquila il 19 maggio 2015.
6. La Intesa Sanpaolo s.pa. resiste con controricorso, assistito da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza n. 31667 emessa il 4 dicembre 2019 questa Corte rigettò il ricorso a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti contro la sentenza non definitiva sopra indicata: la conseguenza è che sull'accertamento contenuto in tale sentenza non definitiva si è formato il giudicato. La sentenza definitiva in questa sede impugnata ha quale unico presupposto tale accertamento e fonda la decisione di condanna sulle risultanze, dalle parti non contestate, della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata nel giudizio di appello.
Nessuna critica specifica muovono i ricorrenti alla sentenza definitiva di appello in questa sede impugnata (essi, come detto, si limitano a reiterare le censure mosse alla sentenza non definitiva con l'impugnazione): essi non hanno dunque interesse a riproporre contro tale sentenza le censure a suo tempo da loro mosse alla sentenza non definitiva (da questa Corte disattese), dal momento che, alla luce del precetto recato dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., all'eventuale accoglimento dell'impugnazione contro la sentenza non definitiva conseguirebbe la caducazione di quella definitiva, anche se non impugnata, in quanto il giudicato su di essa sarebbe solo apparente (in questo senso, cfr.
Cass.n. 10909 del 1993, che, nell'affermare il principio secondo cui i vizi caratterizzanti la sentenza non definitiva possono essere fatti valere solo con un'impugnazione che la investa direttamente, e non con l'impugnazione della sentenza definitiva - nello stesso senso, cfr. Cass. n. 14319 del 2002 -, ha enunciato detto principio sul rilievo secondo cui il giudicato sulla sentenza definitiva non impugnata sarebbe solo apparente dopo l'accoglimento dell'impugnazione della sentenza non definitiva, determinante la caducazione di quella definitiva dalla prima dipendente; in questo stesso senso, cfr.:
Cass. SU., n. 1589 del 1990; Cass. n. 5633 del 1990; Cass. n. 9973 del 1991). Il ricorso è in conclusione inammissibile: per mancanza di interesse all'impugnazione della sentenza definitiva, non contenendo l'impugnazione alcuna censura specificamente relativa a tale sentenza; per essersi formato il giudicato sull'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva, costituente il presupposto di quella definitiva. Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna, col vincolo della solidarietà passiva, al rimborso delle spese anticipate dalla banca nel giudizio di cassazione, nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in C. 200 per esborsi e in C. 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 gennaio 2022. li hinzionano Gai