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Ordinanza — n. 18609/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy creditor's appeal, ruling tribunal's rejection of electronic filing invalid due to lack of functional certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18609/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bankruptcy creditor's appeal against the lower court's dismissal of their claim for admission to the debtor's assets. The creditor argued that the tribunal incorrectly declared the electronic filing inadmissible without a ministerial decree confirming the court's IT systems were fully functional. The court held that rejecting the filing based on this procedural defect effectively nullified the act and violated the right to a fair trial, thus quashing the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 156, comma 3, c.p.c.; Art. 111, comma 1, Cost.: The court cannot declare an electronic filing inadmissible solely due to the absence of a functional certification decree if such rejection nullifies the act and violates the constitutional right to a fair trial.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings electronic filing inadmissibility fair trial rights IT system certification remand for trial procedural nullity tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 156, comma 3, c.p.c.
Art. 111, comma 1, Cost.
Art. 20, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19950/2015 proposto da Fallimento «Sporting S.r.l.», elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Napoleoni, rappresentata e difesa dall’avv. Achille Ronda, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente; contro Fallimento «I Beni Immobiliari S.r.l.», F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 intimato; avverso il decreto del Tribunale di Velletri depositato il 2.7.2015 nel procedimento iscritto al n. 8705/2014 R.G. di quell’ufficio giudiziario; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Il fallimento «Sporting S.r.l.» propose domanda di ammissione al passivo del fallimento «I Beni Immobiliari S.r.l.» di un ingente credito vantato a titolo di saldo del prezzo per la cessione di un’azienda per l’esercizio dell’attività alberghiera. La domanda venne respinta dal giudice delegato, che accolse l’eccezione di pagamento che il curatore del fallimento «I Beni Immobiliari S.r.l.» aveva sollevato invocando la quietanza asseritamente contenuta nel contratto di cessione. Il fallimento «Sporting S.r.l.» propose opposizione, mediante deposito telematico del relativo ricorso, per ribadire le ragioni a sostegno della propria domanda e della ritenuta insussistenza di una quietanza opponibile alla curatela fallimentare.

Il fallimento «I Beni Immobiliari S.r.l.» eccepì la tardività del ricorso. Il Tribunale di Velletri, con il decreto qui impugnato, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto depositato con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 modalità telematiche in assenza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di accertamento, per quel tribunale, della piena funzionalità dei sistemi informatici e dei servizi di comunicazione telematica.

Contro il decreto del tribunale il fallimento «Sporting S.r.l.» ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento «I Beni Immobiliari S.r.l.» non ha svolto difese ed è rimasto intimato. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2012, n. 221». 1.1. Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia affermato una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, derivandola da un asserito contrasto con una circolare del Ministero della Giustizia ed affermando, erroneamente, che «non sia dato rinvenire una fonte normativa che facoltizzi il difensore a produrre gli atti introduttivi in via telematica, in deroga a quanto previsto dal codice di rito circa le forme proprie della costituzione in giudizio, a differenza di quanto previsto per gli atti endoprocessuali».

2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c.».F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 2.1. La parte rileva che la trasmissione telematica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, già di per sé non censurabile, in ossequio al principio di libertà delle forme, aveva comunque raggiunto il suo scopo, essendosi instaurato un regolare contraddittorio con lo scambio degli atti e la discussione in udienza davanti al giudice.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 3.1. Il fondamento normativo dell’introduzione del giudizio di opposizione allo stato passivo con modalità telematiche – che il Tribunale di Velletri ha ritenuto di non poter rinvenire – emerge, in realtà, dalle stesse disposizioni di legge menzionate nel decreto impugnato e, in particolare, da quella contenuta nell’art. 16bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 (articolo aggiunto dall’art. 1, comma 19, della legge n. 228 del 2012).

Infatti, tale disposizione, nello stabilire i casi e i termini in cui il deposito degli atti processuali di parte con modalità telematica è reso obbligatoro, presuppone, a fortiori, il riconoscimento di tale modalità di deposito come valida forma degli atti processuali. E sarebbe un’interpretazione arbitraria e del tutto illogica desumere, dalla mancata previsione dell’obbligatorietà di deposito telematico degli atti introduttivi, una volontà della legge di vietare, per tali atti, la forma che rende obbligatoria per gli atti F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 endoprocessuali. All’assenza di un obbligo deve corrispondere, in mancanza di un esplicito divieto, una facoltà della parte di scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall’ordinamento processuale (e, si ribadisce, una modalità che, in altri casi, è prevista addirittura come obbligatoria non può che essere una modalità contemplata e consentita dall’ordinamento processuale). 3.2.

È appena il caso di aggiungere che nulla in contrario a tale considerazione potrebbe desumersi da una circolare ministeriale (la quale – a onor del vero e del Ministero della Giustizia – si guarda bene dal chiarire «quale sia la sanzione conseguente al deposito telematico», come si legge nello stesso decreto impugnato), in un ordinamento in cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo «regolato dalla legge» (art.111, comma 1, Cost.). E anche la mancanza, all’epoca del deposito del ricorso, di un decreto dirigenziale di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione nel Tribunale di Velletri potrebbe rilevare ai fini della deroga all’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del processo civile telematico per determinati atti, non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme. 3.3.

Una volta appurato che il deposito telematico è – ed era al tempo dell’introduzione del giudizio a quo – una delle F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 forme contemplate dalla legge per compiere gli atti processuali – del resto in linea con la generale validità e rilevanza «agli effetti di legge» del documento informatico, come sancita dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, testo vigente fino all’agosto 2016) – è corretta anche la censura di violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., perché il Tribunale di Velletri, rifiutandosi di esaminare nel merito il ricorso mediante la dichiarazione di inammissibilità desunta dalla sua veste formale, ha di fatto sanzionato di nullità un atto introduttivo che aveva raggiunto il suo unico scopo, ovverosia dare avvio al regolare rapporto processuale con l’instaurazione di un completo contraddittorio sulla materia del contendere.

4. Il terzo motivo («violazione e/o falsa applicazione art.101 c.p.c. e conseguente nullità del decreto impugnato per violazione del diritto di difesa») rimane assorbito per l’accoglimento dei due precedenti, da cui deriva la cassazione del decreto, con il necessario rinvio della causa al giudice a quo, perché affronti e decida, in diversa composizione, il merito della domanda di insinuazione al passivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 19950/2015 Numero sezionale 1979/2022 Numero di raccolta generale 18609/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 di Velletri perché decida