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Ordinanza — n. 18350/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal of the cassation request with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished after the appellant, Le Fontanacce S.R.L., formally withdrew its appeal. The appellant had filed a request against a bankruptcy opposition decree but subsequently submitted a withdrawal act with an agreement to cover litigation costs. The court ruled that this withdrawal satisfied the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, necessitating a declaration of extinction without further ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the need for a separate decision on litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs waiver bankruptcy opposition decree Civil Procedure Code credito nel fallimento concordato nel fallimento massa fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, sicché se ne impone la relativa declaratoria, senza necessità di statuizione sulle spese giusta l'art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, sicché se ne impone la relativa declaratoria, senza necessità di statuizione sulle spese giusta l'art. 391, ultimo comma, cod.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
legge n. 228 del 2012
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, sicché se ne impone la relativa declaratoria, senza necessità di statuizione sulle spese giusta l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16255 del 2022
Cass. n. 16255 del 2022; Cass.
Cass. n. 8015 del 2022
16255 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass.
Cass. n. 36339 del 2021
8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass.n.
Cass. n. 25342 del 2021
Cass. n. 23731 del 2020
25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass.
Cass. n. 9152 del 2020
23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.
Cass. n. 31580 del 2019
9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass.
Cass. n. 5247 del 2019
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27868/2015 r.g. proposto da: LE FONTANACCE S.R.L., con sede in Pescia (PT), alla via Casa Nuova n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore Graziana Guidi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 5 maggio 2022, dall’Avvocato Gabriele Melani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla Piazza G. Vieusseux n. 9. - ricorrente - contro FALLIMENTO CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del curatore dott.

Filippo Agostini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Prof. Giuliano Scarselli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/A. - controricorrente - avverso il decreto, n. cronol. 5806/2015, del TRIBUNALE DI PISTOIA depositato in data 15/10/2015;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27868/2015 Numero sezionale 2314/2022 Numero di raccolta generale 18350/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06Data pubblicazione 07/06/2022/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. La s.r.l. Le Fontanacce ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso il decreto del Tribunale di Pistoia del 15 ottobre 2015, reiettivo della opposizione dalla stessa promossa contro lo stato passivo del fallimento CO.GE.

Costruzioni Generali s.r.l.. Il menzionato fallimento ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

2. Successivamente, la s.r.l. Le Fontanacce ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal suo difensore, a tanto specificamente autorizzato, e recante il visto per accettazione del curatore del fallimento. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, sicché se ne impone la relativa declaratoria, senza necessità di statuizione sulle spese giusta l'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ..

2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 16255 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass.n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022. Il Presidente Francesco Antonio Genovese F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b