Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared process extinguished without ruling on merits or costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Sicilcassa Spa, the liquidating administrator, had initially proposed the appeal against the lower court's admission of Ditta Ettore to the bankruptcy estate for demotion damages, but later submitted a letter of renunciation which the respondent accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without any substantive decision on the legal arguments regarding prescription, evidence, or damage quantification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 3, lett. b, c.p.c.: The process is extinguished by withdrawal of the appeal, precluding the court from ruling on the merits or allocating litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20736/2015 R.G. proposto da: SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI PAOLO (PLMPLA67H28G273G) rappresentato e difeso dall'avvocato ZIINO SALVATORE (ZNISVT69M23G273W) -ricorrente- contro DITTA Ettore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi n.16, presso lo studio dell’avvocato Mercogliano Cristina, rappresentata e difesa dall’avvocato Spallitta Sonia, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 Numero sezionale 1860/2022 Numero di raccolta generale 18286/2022Data pubblicazione 07/06/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 973/2015 depositata il 19/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Ettore Ditta propose in data 4/10/1997 domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa spa per l’importo complessivo di € 367.018,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in privilegio, a titolo di danni, materiali, morali e biologici subiti per il demansionamento subito e per comportamenti vessatori integranti un vero e proprio mobbing. 2.Il Tribunale di Palermo respinse la domanda; sull’impugnazione di Ditta Ettore la Corte di Appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza, ha ammesso l’appellante al passivo del fallimento per la somma di € 80.000,00 in via privilegiata. 4 Sicilcassa spa in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, Ettore Ditta ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale.
RITENUTO IN DIRITTO I motivi del ricorso principale deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043 ,2087 e 2103 cc, per aver la Corte errato nell’applicare la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione;
2) violazione dell’art 112 cpc, avendo la Corte stabilito che la condotta di demansionamento era stata subita dal 1992 al 1998 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 Numero sezionale 1860/2022 laddove il Ditta aveva limitato la sua richiesta per il periodo in cui Numero di raccolta generale 18286/2022Data pubblicazione 07/06/2022 era stato dipendente di Sicilcassa ovvero sino al 5/9/1997;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043, 2087, 2103 e 2697 cc, per avere i giudici di seconde cure confuso il danno esistenziale e alla professionalità con il danno biologico e per avere fatto errata applicazione dei principi sull’onere della prova e sulla liquidazione dei danni;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2087 e 2103 cc, per avere l’impugnata sentenza erroneamente quantificato i danni subiti dal Ditta ;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 d.lvo 385/1993 e degli artt. 55, 95 e 201 l.fall., per avere la Corte illegittimamente liquidato i danni subiti dal Ditta anche per il periodo successivo alla data di apertura della procedura concorsuale ;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere la sentenza impugnata integralmente posto a carico della Sicilcassa spa in l.c.a. le spese di CTU. Con i motivi del ricorso incidentale il resistente ha dedotto:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 61 ss , 115 e 116 cpc , 1218, 2043 2087 2103 e 2697 cc, in relazione all’art 360 cpc nr 3 cpc; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riguardo alle deduzioni e documentazione medica allegate alla fase di merito;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 1226 2043 2087 e 2103 e 2697 cc in relazione all’art 360 cpc nr. 3 cpc in ordine alla prova e quantificazione del danno da demansionamento, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla liquidazione del danno da demansionamento alla professionalità. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 2 La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dai Numero sezionale 1860/2022Numero di raccolta generale 18286/2022 Commissari liquidatori, al quale Ettore Ditta ha prestato adesione Data pubblicazione 07/06/2022 rinunciando, a sua volta, al ricorso incidentale. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 Il Presidente Andrea Scaldaferri F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A