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Ordinanza — n. 18122/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows expulsion appeal regarding late-argued Italian cohabitation defense grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18122/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Zakari Mhammed's appeal against the Peace Judge's dismissal of his expulsion decree. The lower court had omitted to rule on the applicant's claim that he cohabited with an Italian brother, deeming the argument raised late at the hearing. The Court found this omission erroneous because the cohabitation defense was explicitly detailed in the applicant's initial appeal grounds. Consequently, the Court quashed the Peace Judge's order in this specific aspect and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998; Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998: The Court of Cassation must examine all grounds for non-expulsion raised in the appeal, including those presented late at the hearing if substantiated in the initial petition, and cannot omit ruling on them under the guise of procedural tardiness.

Parole chiave

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expulsion appeal late argument Italian cohabitation procedural omission remand for retrial non-expulsion grounds Cassazione ordinanza motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
286/1998 ritenendole tardive in quanto non contenuto nel ricorso e formulato solo all'udienza e, ciò sebbene, al contrario, l'indicata circostanza fosse stato, insieme all'inosservanza dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs.
Art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Premesso che in relazione alla violazione denunciata la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale sicché l'è consentito compulsare gli atti del giudizio ed, in particolare, tenuto conto della contestazione sollevata, il ricorso proposto a mente dell'art. 18 d.lgs.
Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
civ., comma 2-bis, 286/1998, posto che il decidente avrebbe omesso di pronunciare sulle ragioni di inespellibilità fatte valere dall'impugnante a mente dell'art. 19, comma 2, lett.
Art. 112 cod. proc. civ., comma 2-bis
150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Ancona e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Ancona e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 112 cod.
art. 18 d.lgs. 150/2011
Premesso che in relazione alla violazione denunciata la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale sicché l'è consentito compulsare gli atti del giudizio ed, in particolare, tenuto conto della contestazione sollevata, il ricorso proposto a mente dell'art. 18 d.lgs.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso 25157/2021 proposto da: Zakari Mhammed, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonino Ciafardini - ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ANCONA depositato il 28/8/2021; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a :

C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25157/2021 Numero sezionale 1801/2022 Numero di raccolta generale 18122/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 FATTI DI CAUSA 1. Zakari Mhammed, cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Ancona, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Ancona e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., comma 2-bis, 286/1998, posto che il decidente avrebbe omesso di pronunciare sulle ragioni di inespellibilità fatte valere dall'impugnante a mente dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 ritenendole tardive in quanto non contenuto nel ricorso e formulato solo all'udienza e, ciò sebbene, al contrario, l'indicata circostanza fosse stato, insieme all'inosservanza dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, alla carenza di motivazione e al difetto di istruttoria, fosse stato prospettato nel primo motivo di ricorso, allegando che l'impugnante era convivente con il fratello cittadino italiano.

Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il motivo è fondato. Premesso che in relazione alla violazione denunciata la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale sicché l'è consentito compulsare gli atti del giudizio ed, in particolare, tenuto conto della contestazione sollevata, il ricorso proposto a mente dell'art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione, consta dallo scrutinio di detto atto che la circostanza che il giudice di pace avrebbe ritenuto tardivamente rappresentata, così astenendosi dal pronunciare riguardo ad essa, fosse stata fatta oggetto di specifica illustrazione del secondo motivo di detto ricorso, ove richiamando per l'appunto il dettato dell'art. 19, comma 2, lett.

c) che vieta l'espulsione dello RG 25157/21 Zakari-Min.Interno Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 25157/2021 Numero sezionale 1801/2022 Numero di raccolta generale 18122/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 straniero convivente con un parente o con il coniuge di nazionalità italiana, si era motivata l'impugnazione di detto atto facendo segnatamente valere che il ricorrente era convivente con il fratello cittadino italiano.

3. Ne consegue la doverosa cassazione in parte qua del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al giudice a quo per il necessario riesame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Giudice di Pace di Ancona che, in persona di altro magistrato, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. Il Presidente Dott. Pietro Campanile RG 25157/21 Zakari-Min.Interno Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A