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Ordinanza — n. 18121/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls expulsion order for Albanian national due to lack of case-by-case family unity assessment under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18121/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the expulsion decree against an Albanian national because the lower court failed to conduct a specific case-by-case evaluation of family ties. The applicant argued that the law protecting family unity should apply to his situation as the brother-in-law of an Italian citizen, despite not formally requesting reunification. The court ruled that the lower judge must assess the actual nature and effectiveness of family bonds to ensure respect for the right to family unity, ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The expulsion authority must perform a case-by-case evaluation of the nature and effectiveness of family ties to apply strengthened protection for family unity, rather than relying solely on formal reunification requests.

Parole chiave

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expulsion order annulment family unity rights case-by-case assessment immigration law protection brother-in-law ties right to family unity Cassation review standard espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 RG 20963/21 Elezi-Pref.
Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 RG 20963/21 Elezi-Pref.
Art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
della violazione dell'art. 19 d.lgs.
art. 19 d.lgs. 286/1998
della violazione dell'art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 15/01/2019, n. 781
Corte Cost., sentenza n. 202 del 2013
Corte EDU, art. 8 CEDU
286/1998, la natura e l'effettività dei legami fatti valere dall'impugnante in modo da assicurare un rispetto non formale del diritto all'unità familiare di cui all'art. 8 CEDU, se ne impone la RG 20963/21 Elezi-Pref.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso 20963/2021 proposto da: Elezi Ronaldo, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Rabino e Serenella Nicola - ricorrente - contro Prefettura di Asti - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ASTI depositato il 19/1/2021; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a :

C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20963/2021 Numero sezionale 1800/2022 Numero di raccolta generale 18121/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 FATTI DI CAUSA 1. Elezi Ronaldo, cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Asto, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Asti e ne chiede, tra l'altro, la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 13, comma 2-bis, 286/1998, posto che il decidente avrebbe motivato il pronunciato rigetto sulla considerazione che il diritto al ricongiungimento fatto valere dall'impugnante è azionabile solo a beneficio degli stranieri ammessi a fruire della protezione sussidiaria o titolari di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, circostanze non ricorrenti nella specie, astenendosi tuttavia dall'adempiere l'obbligo di motivazione su di sé gravante in linea con il principio della valutazione caso per caso;

2) della violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 posto che nel motivare la decisione nei riferiti termini il decidente non avrebbe considerato che la norma richiamata, vietando l'espulsione dello straniero convivente con un parente o con un coniuge di nazionalità italiana, per uniformità di ratio, si deve ritenere applicabile anche agli affini, rendendosi dunque applicabile anche nel caso di specie dato che il coniuge del fratello dell'impugnante è cittadino italiano. Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2. La prima allegazione di cui si legge nel riportato motivo di ricorso è fondata e merita adesione. E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 RG 20963/21 Elezi-Pref. Asti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20963/2021 Numero sezionale 1800/2022 Numero di raccolta generale 18121/2022 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener Data pubblicazione 06/06/2022 conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.

Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc) oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine» (Cass., Sez.

I, 15/01/2019, n. 781).

3. Poiché l'ordinanza impugnata si è astenuta dall'ottemperare al predetto insegnamento essendosi limitata, per quanto qui rileva, solo a dare atto che nei confronti dell'impugnante non ricorrevano le circostanze di cui all'art. 28 d.l.gs. 286/1998, in particolare non dando corso a quella valutazione caso per caso che gli avrebbe imposto di motivare la propria decisione considerando a mente dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, la natura e l'effettività dei legami fatti valere dall'impugnante in modo da assicurare un rispetto non formale del diritto all'unità familiare di cui all'art. 8 CEDU, se ne impone la RG 20963/21 Elezi-Pref.

Asti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20963/2021 Numero sezionale 1800/2022 Numero di raccolta generale 18121/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 doverosa cassazione con rinvio degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, annulla il decreto di espulsione e condanna parte intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 950,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. Il Presidente Dott. Pietro Campanile RG 20963/21 Elezi-Pref. Asti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A