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Decreto — n. 17982/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to defendant's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17982/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the defendant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Addai Stephen, had previously filed a request against the Ministry of the Interior, but his lawyer subsequently renounced the action. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for termination under the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal by the defendant extinguishes the proceedings without substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation termination of suit abbandono del procedimento condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12975/2021 R.G. proposto da: ADDAI STEPHEN Rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Faraon, (PEC andrea.faraon@venezia.pecavvocati.it) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, a tanto abilitato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 26/05/2022 Il Presidente della Sezi