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Decreto — n. 17981/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn; plaintiff formally renounced claim; court declares proceedings extinguished per CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 17981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a bankruptcy administrator suing a debtor, but the plaintiff subsequently renounced the claim, which the court accepted under the Civil Procedure Code. Consequently, no further judgment on the merits was issued, and the case was formally closed without cost allocation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy administrator formal renunciation ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15031/2020 R.G. proposto da : Fallimento MEI Sal, in persona del curatore SELMIN LISA, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Caratozzolo, presso il cui studio in Roma, piazza Cavour, n. 17, è elettivamente domiciliato -ricorrente- contro MARTIGNON SILVANO, CACCIN SONIA Rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Stievanin, (PEC Alessandro Stievanin@ordineavvocatipadova.it) -controricorrenti- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 26/05/2022 Il