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Decreto — n. 17979/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17979/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15360/2021 R.G. proposto da: RAZA FAROOQ, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Interlenghi, PEC avvrenzointerlenghi@legalmail.it -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

Regesto Legislator

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Decreto — n. 17979/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 15360/2021 R.G. proposto da: RAZA FAROOQ, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Interlenghi, PEC avvrenzointerlenghi@legalmail.it -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese desistenza dall'azione abbandono del procedimento spese di difesa privo d'oggetto
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15360/2021 R.G. proposto da: RAZA FAROOQ, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Interlenghi, PEC avvrenzointerlenghi@legalmail.it -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 26/05/2022 Il Presidente della Sezione