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Ordinanza — n. 17855/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to failure to certify special power of attorney date post-notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the special power of attorney failed to explicitly certify that its date was subsequent to the notification of the contested administrative decision. The applicant argued for refugee status, but the Ministry of the Interior did not defend the case, leaving the procedural defect uncorrected. The court ruled that under established interpretation, the attorney's signature must specifically confirm the post-notification date to satisfy statutory requirements for this type of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for a cassation appeal in immigration matters must explicitly certify that its date follows the notification of the contested decision, and failure to include this specific certification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney asylum appeal inadmissibility post-notification date certification Cassazione S.U. interpretation immigration procedural defect domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 228
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 9526/2021 proposto da: Ayetan Samuel (alias, Michael Samuel Mohamed), domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tacchi Venturi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 2672/2021 depositato il 16 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia rigettò le domande di Samuel Ayetan, alias Samuel Mohamed Michael (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; Ly.r) A335 che tale persona chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Paolo Tacchi Venturi), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a queldVoe'r7lunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' Autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunie3210fle del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscwiùrie, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 maggio 2022. Il presidente