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Ordinanza — n. 17736/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding asset transfer valuation, ruling third-party audit binding for excluded items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17736/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellants' attempt to challenge the binding nature of a third-party audit for specific asset categories. The appellants argued that ongoing works should be re-evaluated, but the court held that the contract explicitly excluded these items from third-party verification, making the original company's schedule binding. Consequently, the court dismissed the procedural request and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 4.4 del contratto preliminare; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/02: When a contract explicitly excludes certain items from third-party verification, the original party's schedule remains binding, and appeals challenging this binding effect are inadmissible.

Parole chiave

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asset transfer contract third party audit binding schedule excluded items inadmissible appeal unified contribution litigation costs lodo

Disposizioni normative citate

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Art. 4.4 del contratto preliminare
Ha riprodotto, infine, il tenore letterale del menzionato art. 4.4.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02
33451 del 2021 (a tenore della quale «Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/02
33451 del 2021 (a tenore della quale «Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art.
Legge n. 228 del 2012
art. 392 cod. proc. civ
Per quanto oggi ancora di rilievo, riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio/3 giugno 2017, n.
art. 1365 c.c
art. 1366 c.c
e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c.
art. 1371 c.c
art. 1369 c.c
art. 1363 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29406/2017 r.g. proposto da: FERROCEMENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Roma, alla via Salaria n. 1039, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Emilio Sterpetti, e FERFINA S.P.A., con sede in Roma, alla via Salaria n. 1039, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio, entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Massimo Zaccheo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 29. - ricorrenti - contro FINTECNA S.P.A., con sede in Roma, alla via Versilia n. 2, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Alessandra Battaglia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Valerio Di Gravio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via B.

Oriani n. 87.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 3710/2017, della CORTE DI APPELLO DI ROMAdepositata in data 03/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. La Fintecna s.p.a. e la Ferrocemento s.r.l. stipularono, in data 3 marzo 1997, un contratto preliminare con cui la prima si obbligò a cedere alla seconda un numero di azioni della Condotte d'Acqua s.p.a. (per il proseguo, breviter, Condotte) tale da rappresentarne, sommato alla quota di azioni in possesso di piccoli risparmiatori, il 49,9% del capitale sociale. Fu stabilita una procedura così sintetizzabile:

a) la Condotte avrebbe predisposto il quadro completo della propria situazione patrimoniale ("Situazione Patrimoniale di Trasferimento" - SPT);

b) un revisore terzo ed imparziale (la Price Waterhouse) l'avrebbe verificata e, se del caso, rettificata, redigendo la "Situazione Patrimoniale Verificata" (SPV);

c) Fintecna e Ferrocemento si obbligavano a considerare vincolante la SPV come determinata dal terzo;

d) tale efficacia vincolante della determinazione del terzo Price Waterhouse era però esclusa per una serie di rapporti, contratti e crediti analiticamente indicati in un documento allegato al contratto, definiti "rapporti esclusi": per tutti questi, le parti si obbligavano a considerare vincolante il prospetto preparato dalla Condotte (SPT). 1.1. Il contratto stabilì pure che, una volta compiuta la procedura di verifica appena riassunta, la cedente Fintecna fosse obbligata, nei confronti della cessionaria Ferrocemento a:

1) ripianare tutte le passività di Condotte risultanti dalla SPV;

2) tenere indenne Ferrocemento da tutte le conseguenze od i danni che fossero derivati da eventuali falsità od inesattezze della SPT;

3) tenere indenne Ferrocemento da tutti gli oneri, i costi ed i risarcimenti eventualmente dovuti dalla Condotte, ex art. 1669 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 cod. civ., per gli appalti ultimati prima della cessione nonché per alcuni appalti ancora in corso, espressamente elencati nel contratto.

Da parte sua, la cessionaria Ferrocemento si obbligava a tenere indenne la cedente Fintecna per tutti gli oneri derivanti da garanzie prestate in favore di Condotte prima della cessione del pacchetto azionario. 1.2. Il contratto, recante una clausola compromissoria, fu sottoscritto anche dalla Ferfìna s.p.a., società controllante la Ferrocemento, obbligatasi in solido con quest'ultima a garantire l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto a carico della cessionaria. 1.3. Il 30 aprile 1997, in esecuzione del descritto preliminare, la Fintecna cedette alla Ferrocemento le azioni di Condotte, nella misura ivi indicata e, nel successivo mese di ottobre, la società Price Waterhouse, terzo incaricato di verificare la "Situazione Patrimoniale di Trasferimento" della Condotte, depositò la propria relazione (o "Situazione Patrimoniale Verificata” - SPV).

In essa, tuttavia, dichiarò che, a causa del poco tempo avuto a disposizione, non aveva potuto verificare l'esattezza di tutti i rapporti giuridici ed economici di cui era titolare Condotte. 1.4. Insorte contestazioni tra le parti (la Ferrocemento dolendosi del fatto che dalla SPV fossero emersi passività e debiti della Condotte ben superiori a quelli dichiarati al momento della vendita delle azioni, ovvero risultanti dalla SPT; la Fintecna replicando che una corretta interpretazione del contratto portava ad escludere che essa dovesse farsi carico dei maggiori oneri pretesi dalla prima), entrambe promossero il giudizio arbitrale, conclusosi con due lodi successivi: uno, non definitivo, depositato il 10 novembre 2000; l'altro, definitivo, il 15 novembre 2002.

Con tali decisioni, il Collegio arbitrale accolse parzialmente le domande proposte della Ferrocemento: sia di condanna, sia di accertamento.

2. Entrambi i lodi furono impugnati (in via principale od incidentale) dalle parti del giudizio arbitrale e l’adita Corte d'appello di Roma, riunite le varie impugnazioni, con sentenza del 18 aprile 2007, n. 1764, le rigettò tutte, salvo una: accolse, infatti, la domanda della Fintecna di nullità parziale del lodo definitivo del 15 novembre 2002, nella parte in cui l’aveva F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 condannata al pagamento, in favore della Ferrocemento, del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. come determinato dagli arbitri.

3. Questa decisione fu impugnata per cassazione, in via principale, dalla Fintecna, ed in via incidentale dalla Ferrocemento e dalla Ferfina. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Suprema Corte, con sentenza del 15 maggio/12 settembre 2014, n. 19266, accolse il primo motivo del ricorso incidentale, recante un vizio di omessa pronuncia, così testualmente argomentando: «A pag. 219, § 11.3, del lodo non definitivo 10.11.2000, gli arbitri dichiararono "prive di effetti le rettifiche apportate da Price alla Situazione Patrimoniale di Trasferimento (...) in relazione alla commessa Alta Velocità e (...) bacino di carenaggio in Palermo".

La statuizione venne ritualmente impugnata dalla Ferrocemento e dalla Ferfina, come risulta dalle conclusioni trascritte a pag. 2, penultimo rigo, della sentenza d'appello. Tuttavia, la sentenza della Corte d'appello trascura completamente la relativa doglianza. Erra, pertanto, la Fintecna allorché, nel replicare al ricorso incidentale, assume che la Ferrocemento, impugnando il capo 11.3 del lodo non definitivo, "ha visto rigettare la propria richiesta" (così il controricorso a ricorso incidentale, pag. 32). In realtà, l'appello della Ferrocemento avverso il capo 11.3 del lodo non definitivo non è stato né accolto, né rigettato:

è stato semplicemente trascurato. Non ha poi alcun rilievo, in questa sede, la circostanza che l'impugnazione proposta dalla Ferrocemento, e non esaminata dalla Corte d'appello, ponesse questioni analoghe a quelle esaminate e decise dalla Corte con riferimento ad altri motivi di gravame: sia perché qualsiasi sentenza deve essere chiara, e non lasciare all'interprete il compito di desumere in via di interpretazione su cosa il giudice abbia voluto decidere e su cosa no; sia perché l'impugnazione non decisa poneva questioni di fatto non coincidenti con quelli poste a fondamento dei motivi di appello proposti ed esaminati».

4. Per quanto oggi ancora di rilievo, riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio/3 giugno 2017, n. 3710, con riferimento al ricorso incidentale accolto dalla Corte di cassazione, ha ritenuto infondata l’impugnazione del lodo non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 definitivo del 10 novembre 2000 (come originariamente proposta da Ferrocemento e Ferfina) nella parte in cui aveva dichiarato prive di effetti le rettifiche apportate da Price alla Situazione Patrimoniale di Trasferimento per lire 2 miliardi e 900 milioni (€ 1.497725,01), in relazione alla commessa “Alta Velocità Ferroviaria”, e per lire 1 miliardo e 300 milioni (€ 671.393,97), in relazione alla commessa “Bacino di carenaggio di Palermo”.

5. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la Ferrocemento s.r.l. in liquidazione e la Ferfina s.p.a., affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la Fintecna s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico, formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Viene contestata alla corte d’appello (ed ancor prima al collegio arbitrale) la violazione dei richiamati princìpi di ermeneutica contrattuale nell’aver ricostruito la volontà delle parti, nel senso di escludere qualsiasi potere di verifica in capo alla terza incaricata Price Waterhouse in ordine ai “lavori in corso”, soffermandosi esclusivamente sulle espressioni letterali contenute nell’art. 4.4. del contratto preliminare stipulato tra Fintecna s.p.a. e la Ferrocemento s.r.l. il 3 marzo 1997, e sull’art. 2, lett. i), della loro successiva lettera di incarico alla Price Waterhouse, allegata, sub “C”, al contratto medesimo, omettendo:

a) di valutare che il tenore letterale di quell’articolo non era chiaro, né univoco. Era circostanza pacifica, infatti, che i rappresentanti delle società Ferrocemento, Fintecna e Price Waterhouse, all’esito di un incontro tenutosi il 12 maggio 1997, avevano sottoscritto un documento, il 13 maggio successivo, nel quale avevano chiarito il contenuto e l’oggetto dell’incarico conferito dalle prime due alla terza anche con riferimento ai “lavori in corso” ai sensi dell’art. 4.4. e dell’allegato “C” del contratto;

b) di prendere in considerazione il descritto comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto. Secondo le ricorrenti, facendo corretta applicazione degli invocati principi ermeneutici, «il contrato doveva essere F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 interpretato nel senso che, con riferimento ai lavori in corso, le parti Data pubblicazione 31/05/2022 avevano demandato a Price l’incarico di effettuare un riscontro circa la corretta applicazione, da parte di Condotte, nella Situazione Patrimoniale di Trasferimento, dei medesimi principi adottati per il bilancio al 31 dicembre 1996; sicché nessuna carenza di potere è configurabile, nel caso che ci occupa, nell’attività di verifica effettuata da Price.

Del resto, tale interpretazione è l’unica coerente con lo scopo che il procedimento previsto dalle parti assolveva, vale a dire di fare in modo che tutti gli oneri, rischi e proventi sarebbero andati rispettivamente a carico ed a favore di Ferrocemento solo a decorrere dal 31 marzo 1997. Affermare (peraltro in contrasto con il contenuto del …documento del 13 maggio 1997) la carenza di poteri in capo a Price di verificare la corretta applicazione, da parte di Condotte, nella Situazione Patrimoniale di Trasferimento, dei medesimi principi contabili adottati per il bilancio al 31 dicembre 1996, significherebbe vanificare totalmente tale scopo, posto che si sarebbe dato il destro a Fintecna (che all’epoca della redazione della Situazione di Trasferimento controllava pressoché integralmente il capitale di Condotte) di approfittare dell’impossibilità di effettuare qualsivoglia verifica, diminuendo l’entità delle perdite da coprire ai sensi dell’art. 4.5, attraverso l’utilizzazione, nella Situazione Patrimoniale di Trasferimento al 31 marzo 1997, di criteri non coerenti rispetto a quelli utilizzati per il bilancio al 31.12.1996, ovvero eliminando ingiustificatamente alcuni appostamenti, rispetto a quelli contenuti nel bilancio al 31.12.1996».

Aggiungono, inoltre, che, pure volendosi prescindere da tale (assorbente) rilievo, la vincolatività degli esiti anche di tale verifica era testimoniata dalla condotta successivamente tenuta da Fintecna, la quale aveva provveduto - senza sollevare contestazione alcuna - all’integrale copertura delle perdite (che includevano anche le due voci in esame), così accettando tacitamente i rilievi operati da Price Waterhouse con riferimento alle due commesse in esame.

2. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 2.1. Invero, la corte capitolina - pronunciando, in sede di rinvio, su quanto rimessole da Cass. n. 19266 del 2014 con riferimento al ricorso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 incidentale, in quella sede accolto, quanto all’impugnazione del lodo non definitivo del 10 novembre 2000 (come originariamente proposta da Ferrocemento e Ferfina) nella parte in cui aveva dichiarato prive di effetti le rettifiche apportate da Price Waterhouse alla Situazione Patrimoniale di Trasferimento per lire 2 miliardi e 900 milioni (€ 1.497725,01), in relazione alla commessa “Alta Velocità Ferroviaria”, e per lire 1 miliardo e 300 milioni (€ 671.393,97), in relazione alla commessa “Bacino di carenaggio di Palermo” - ha affermato, innanzitutto, che «Esattamente, nel lodo non definitivo, era stato osservato: "Riguardo al capo della domanda relativo ai Lavori Alta Velocità Ferroviaria e al bacino di carenaggio in Palermo […], il Collegio osserva che - trattandosi di lavori in corso, come è stato correttamente sostenuto da Fintecna - Price non avrebbe potuto compiere rispetto ad essi alcuna revisione o rettifica, in quanto ai sensi dell'art 4.4. del contratto, i lavori in corso erano espressamente esclusi dall'incarico conferito dalle parti all'arbitratore». 2.1.1.

Ha riportato, poi, gli ulteriori passaggi motivazionale di quel lodo in cui si accertava che quelli in esame erano “lavori in corso” (circostanza ivi riconosciuta dalla stessa Price Waterhouse, oltre che dalla Ferrocemento), sicché, secondo gli arbitri, «Price non avrebbe dovuto prendere in considerazione i dati di aggiornamento della Situazione Patrimoniale di Trasferimento comunicatile da Condotte, in quanto quei dati, in base alla clausola contenuta nell'art. 4.4, prima parte, del contratto, erano sottratti alla verifica affidatale dalle parti.

Qualunque determinazione espressa al riguardo da Price deve considerarsi, perciò, adottata senza titulo et potestate: con la duplice conseguenza che, rispetto alle rettifiche operate dall'arbitratore in assoluta carenza di potere, non può essere richiamata - come sembra essere stato fatto, invece da Ferrocemento - la clausola di incontestabilità delle determinazioni di Price di cui al citato art. 4.4, ultima parte del contratto (la quale può trovare o applicazione soltanto per quelle determinazioni che, in base all'incarico conferitole, Price aveva il potere di eseguire) e che le stesse rettifiche - per lire 2 miliardi e 900 milioni, in relazione alla commessa Alta Velocità Ferroviaria, e per lire 1 miliardo e 300 F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 milioni, in relazione alla commessa Bacino di carenaggio in Palermo - debbono essere dichiarate prive di effetto"». 2.1.2.

Ha riprodotto, infine, il tenore letterale del menzionato art. 4.4. del contratto preliminare stipulato tra Fintecna s.p.a. e la Ferrocemento s.r.l. il 3 marzo 1997, (“la Fintecna e Ferrocemento si danno reciprocamente atto che la verifica che dovrà essere condotta dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 4, salvo quanto diversamente previsto nella Lettera di Incarico, non comporterà revisione, né rettifica alcuna, delle partite relative ai rapporti indicati nell'allegato D al presente Contratto, ai lavori in corso e ai Rapporti Esclusi essendo inteso fra le parti che le valutazioni effettuate dalla Società riguardo a tali voci resteranno ferme ed intangibili.

Inoltre Fintecna e Ferrocemento convengono che la Situazione patrimoniale verificata costituirà documento definitivo e vincolante tra le parti, non soggetto ad ulteriori contestazioni o impugnazioni di alcun genere"), nonché dell’art. 2, lett. i), della loro successiva lettera di incarico alla Price Waterhouse, allegata, sub “C”, al contratto medesimo (“Fermo restando quanto previsto all'art. 4.4 circa l'impossibilità di rivedere od apportare alcuna modifica alle partite relative ai lavori in corso, tale limitazione non andrà applicata, nella Vostra attività di verifica, relativamente alle commesse in Cina [diga di Jancya], in Giordania [autostrada di Aqaba] e alle altre commesse acquisite fra il 1° gennaio 1997 e la firma del contratto o, anche successivamente a tate data, quando l'acquisizione è originata da presentazione di un'offerta, in gare d'appalto, precedente alla firma del Contratto"), ed ha concluso nel senso che «L'accertamento compiuto da Price in ordine ai suddetti lavori in corso, benché utile ad altri fini, non poteva essere pertanto trasfuso nella Situazione Patrimoniale di Riferimento». 2.2.

Da quanto fin qui esposto, dunque, si può agevolmente desumere che quella corte, alla stregua del solo tenore letterale dei descritti articoli, evidentemente ritenuti assolutamente chiari, così da rendere inutile l’eventuale utilizzo degli altri criteri di interpretazione di cui agli artt. 1363 e ss. cod. civ., ha escluso - così confermando la precedente valutazione del F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 collegio arbitrale sul punto («Esattamente, nel lodo non definitivo, era stato Data pubblicazione 31/05/2022 osservato…») - la vincolatività dell’accertamento compiuto dalla Price Waterhouse (dichiarato privo di effetti per le parti del contratto di cessione di azioni) in relazione alle commesse Alta Velocità Ferroviaria e Bacino di carenaggio in Palermo, riguardando queste ultime lavori in corso, come tali esulanti dal perimetro di incontestabilità degli esiti della verifica della Situazione Patrimoniale di Riferimento della Condotte s.p.a. affidata alla Price. 2.3.

E’ opportuno ricordare, a questo punto, che, come ancora recentemente ribadito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), l'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito, - sebbene censurabile davanti a questa Suprema Corte solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione) - per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009;

Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018). 2.4. Fermo quanto precede, ritiene questo Collegio che, alla luce del tenore letterale delle clausole contenute nelle scritture esaminate dalla corte F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 distrettuale, l’interpretazione offertane da quest’ultima non risulta affatto scorretta, né implausibile. 2.4.1.

Invero, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento che detta corte, muovendo dall’incontestato presupposto che quelli di cui alle commesse predette fossero “lavori in corso”, ha mostrato indiscutibilmente di utilizzare è stato quello del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che, evidentemente, ha ritenuto chiaro e privo di ambiguità (con accertamento fattuale qui evidentemente insindacabile), reputando, così, non necessario il ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli artt. 1366-1371 cod. civ.. 2.4.2.

Le odierne ricorrenti, d’altra parte, lamentando, sostanzialmente, l’avvenuta utilizzazione, da parte della corte capitolina, nell’interpretazione degli atti predetti, del solo criterio letterale, avrebbero avuto l'onere, nel caso in esame rimasto inadempiuto (avendo esse fatto riferimento, per giustificare la diversa interpretazione di quegli atti da loro auspicata, ad una pretesa ambiguità di quei testi - esclusa, invece, sebbene implicitamente, dalla corte capitolina - ed al successivo comportamento delle parti), a pena d'inammissibilità della censura, di indicare, in modo specifico, quale fossero gli elementi semantici della riportata clausola contrattuale e della successiva lettera di incarico ad esso allegata che avrebbero precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un'interpretazione in senso diverso.

Si è già detto, del resto, che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr., ex plurimis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n.F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 24539 del 2009; Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. Data pubblicazione 31/05/2022 10891 del 2016;

Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 25909 del 2021). 2.4.3. In definitiva, la corte di appello, operando in coerenza con quanto sancito da Cass. n. 33451 del 2021 (a tenore della quale «Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.».

Cfr. pure, in motivazione, Cass. n. 7927 del 2017), ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto degli atti, fornendone una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 2.5. Per mera completezza, infine, si evidenzia che miglior sorte non toccherebbe all’odierno ricorso anche ove si volesse accedere a quell’indirizzo di legittimità secondo cui, «In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta”» (cfr., in termini, Cass. n. 34795 del 2021.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 2173 del 2022, a tenore della quale «Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, […], il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale»; Cass.n. 24699 del 2021, secondo cui, «Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto Data pubblicazione 31/05/2022 negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi»;

Cass. n. 17718 del 2018, per la quale «In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale»). 2.5.1. Nella specie, infatti, con particolare riferimento ai criteri la cui pretesa violazione è oggi invocata dalle ricorrenti, basta rimarcare, onde escluderne l’asserita decisività al fine di una interpretazione diversa da quella avallata dalla corte distrettuale, che, come affatto condivisibilmente sottolineato dalla difesa della controricorrente:

i) essendo pacifico, in base all'art. 4.4 del contratto, che i “lavori in corso” (tali essendo stati accertati essere quelli delle commesse di cui si discute) non potevano essere oggetto di rettifica - concetto, questo, ribadito nella lettera del 30 aprile come in quella del 13 maggio 1997 - l'interpretazione di quell’articolo oggi dalle stesse pretesa avrebbe l'effetto di capovolgere l'intenzione delle parti, come chiaramente manifestata nel contratto. In altri termini, essa avrebbe reso le partite relative ai “lavori in corso” suscettibili di rettifica in palese contrasto con la previsione dell'art. 4.4 per la quale la verifica "non comporterà revisione né rettifica delle partite relative ... ai lavori in corso ... ".

Detta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 clausola contrattuale, quindi, risulterebbe svuotata di significato, Data pubblicazione 31/05/2022 contrariamente a quanto imposto dall’art. 1367 cod. civ., per il quale le clausole debbono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ii) la stessa lettera del 13 maggio 1997, da esse richiamata, non prevede che i “lavori in corso” potessero essere oggetto di verifica/rettifica da parte di Price Waterhouse, ma solo che quest’ultima dovuto effettuare un riscontro "circa la corretta applicazione al 31 marzo 1997 degli stessi principi contabili adottati per il bilancio 1996", sempre "...fermo restando quanto previsto all'art. 4.4 circa l'impossibilità di rivedere od apportare alcuna rettifica alle partite relative ai lavori in corso".

Ciò appare in linea con il riportato disposto dell'art. 4.4. e, come è evidente, non costituisce alcun nuovo obbligo in capo a Fintecna; iii) attesa la insuscettibilità delle poste relative ai “lavori in corso” ad essere rettificate, a nulla rilevava che Condotte s.p.a. avesse "accettato" i rilievi operati da Price Waterhosue; iv) non appare decisivo, infine, in termini interpretativi, il fatto che Fintecna avesse pagato tutto quanto indicato nella Situazione Patrimoniale Verificata da Price Waterhouse - incluse le poste per le quali oggi si discute - evidentemente essendo la stessa obbligata a farlo, fin quando la determinazione di Price Waterhouse non fosse stata annullata dagli arbitri.

3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a carico della Ferrocemento s.r.l. in liquidazione e della Ferfina s.p.a., in solido tra loro, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera delle medesime società ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 29406/2017 Numero sezionale 2120/2022 Numero di raccolta generale 17736/2022 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o Data pubblicazione 31/05/2022 sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Ferrocemento s.r.l. in liquidazione e la Ferfina s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in via solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di c