Italian Court of Cassation dismisses nullity claim for bank contracts due to valid written form and conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banco Popolare against a lower court ruling that declared bank contracts null for lack of written form. The company argued the contracts were invalid, but the court found they were effectively signed and performed over many years. Consequently, the court held that the contracts remain valid and remanded the case for a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1350 c.c.; Art. 2210 c.c.: Contracts are valid if executed by conduct and mutual behavior, even without strict written form, provided both parties' actions demonstrate consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27848/2015 proposto da Banco Popolare Società cooperativa, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell’avv. Massimino Lo Conte, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Ducci Donati, per procura in calce al ricorso, ricorrente;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 contro Fallimento Asian Byte S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n. 233, presso lo studio dell’avv. Maria Elena Guglielmelli, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Lovato, per procura speciale in calce al controricorso; controricorrente; avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 767/2015 depositata il 20.4.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA Asian Byte S.r.l. intrattenne con l’allora Cassa di Risparmio di Imola S.p.A. un rapporto di conto corrente e un conto anticipo fatture negli anni tra il 1999 e il 2005. Dopo la chiusura dei rapporti, Asian Byte S.r.l. citò la banca davanti al Tribunale di Bologna per fare accertare la nullità delle clausole contrattuali sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e per contestare l’applicazione di costi e interessi ultralegali non pattuiti, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La banca si costituì in giudizio per chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, salvo offrire la restituzione di quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici trimestrali dall’origine dei rapporti e fino alla delibera F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 CICR del 9.2.2000 che consentì la capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità.
Durante il giudizio di primo grado venne dichiarato il fallimento di Asian Byte S.r.l. e si costituì il curatore fallimentare. Esperita c.t.u. contabile, il Tribunale di Bologna pronunciò sentenza con la quale accertò la nullità totale dei due contratti, per mancanza di forma scritta ad substantiam, e condannò la banca al pagamento di € 169.676,62, oltre a interessi e spese. Banco Popolare Società cooperativa (nel frattempo succeduta a Cassa di Risparmio di Imola S.p.A.) propose appello contro la sentenza di primo grado, lamentando innanzitutto la violazione del principio del contraddittorio, avendo il tribunale dichiarato d’ufficio la nullità totale dei contratti, senza prima sottoporre la relativa questione all’attenzione e alla discussione delle parti.
Costituitosi nuovamente il contraddittorio, la Corte d’Appello di Bologna pronunciò la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio, e tuttavia confermò la condanna della banca al pagamento nei confronti dell’appellante, sulla base di una ribadita nullità totale dei due contratti per mancanza di forma scritta e, in particolare, per la mancanza della sottoscrizione di persone legittimate ad esprimere la volontà contrattuale della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 banca. Contro tale sentenza Banco Popolare Società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La curatela del fallimento Asian Byte S.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 117 legge 1°.9.1993, n. 385, commi 2 e 3, per la dichiarata nullità dei rapporti di conto corrente e conto anticipo fatture per pretesa carenza di valida sottoscrizione nella stipula delle clausole pattizie, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
». 1.1. La ricorrente lamenta: che la Corte d’Appello di Bologna non abbia considerato valida manifestazione di volontà della banca la sottoscrizione dei contratti da parte di due suoi funzionari, sollevando d’ufficio, e senza preavviso, la questione della mancanza di prova del loro potere di rappresentanza, così replicando – sotto altro profilo – la medesima violazione del principio del contraddittorio già perpetrata dal tribunale e giustamente censurata dalla stessa corte d’appello; che la corte d’appello non abbia attribuito valore sostitutivo della F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sottoscrizione alla produzione in giudizio dei due contratti da parte della banca, in assenza di precedente revoca del consenso della cliente; che la corte d’appello non abbia attribuito valore sostitutivo della sottoscrizione alla spontanea e prolungata esecuzione dei contratti, con l’invio alla cliente di numerose comunicazioni riguardanti le vicende dei rapporti pendenti. 1.2.
Al netto del rilievo da attribuire alle sottoscrizione dei contratti da parte di due funzionari della banca rimasti anonimi (e già per questo inidonei ad esprimere la volontà negoziale in rappresentanza della persona giuridica), il motivo è fondato, tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di questa corte, giustamente invocata nella memoria depositata da parte ricorrente. «In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993.
Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto» (Cass. nn. 16070/2018; 22385/2019; 10447/2022).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a :
G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Tale condivisibile principio di diritto è stato esteso ai contratti bancari dopo che era stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alla analoga nullità di protezione per difetto di forma prevista dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria:
«In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass.
S.U. n. 898/2018). 1.2.1. Sulla scorta di tale principio, è evidente che i due contratti bancari per cui è causa – pacificamente sottoscritti dalla cliente Asian Byte S.r.l., spontaneamente eseguiti da entrambe le parti per la loro pluriennale durata e posti a fondamento delle sue domande dalla stessa Asian Byte S.r.l., che ne ha prospettato la nullità parziale, limitata ad alcune clausole, in ragione del loro contenuto – non possono essere considerati nulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 per mancanza della forma scritta.
2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna, perché provveda, in diversa composizione, e attenendosi al principio di diritto sopra riportato, a una nuova decisione nel merito della causa e sulle spese di lite, anche del presente grado di legittimità 3. Rimangono assorbiti il secondo motivo («violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 183, comma 4, c.p.c. … e conseguente nullità della sentenza, con trattazione ex officio dei poteri dei soggetti firmatari di cui agli artt. 2210 e 2211 c.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.») e il terzo («violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 132, punto 4, c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c. per la contraddittorietà della sentenza poiché la condanna ivi contenuta è stata basata su un capo della sentenza di primo grado già dichiarata nulla dalla stessa Corte Territoriale, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»), il cui eventuale accoglimento nulla potrebbe aggiungere alla già affermata necessità di un nuovo giudizio di merito che parta dal presupposto della validità formale dei due contratti per cui è causa.F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27848/2015 Numero sezionale 1865/2022 Numero di raccolta generale 17725/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 P. Q. M. La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla