Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17555/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as litigation extinguished by bankrupt company's voluntary withdrawal of counterclaims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17555/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the bankruptcy trustee of the bankrupt company voluntarily withdrew the counterclaims filed against the plaintiff. The opposing parties accepted this withdrawal and agreed to bear the associated court costs. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no additional unified contribution was due for the subsequent withdrawal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: When a party withdraws their claim or counterclaim, the litigation is extinguished, and the procedural mechanism for the additional unified contribution applies only to inadmissible appeals, not to those withdrawn after filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation extinction voluntary withdrawal bankruptcy trustee unified contribution Cassation appeal procedural costs counterclaim dismissal responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 13636 del 2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NZA sul ricorso 17393/2017 proposto da: Società Omba Impianti & Engineering S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50, presso lo studio dell'avvocato Alessandri Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocato Ciani Mauro, Cuomo Ulloa Alberto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro De Sanctis Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera 1 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 n. 31, presso lo studio dall’avvocato Francesco Astone, che laData pubblicazione 31/05/2022 rappresenta e difende unitamente all’avvocato Elisabetta Cecconi, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché contro Mambrini Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avvocato Vannicelli Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro Fallimento Omba Impianti & Engineering S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore dott.

Alessandro Caldana, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato Contin Mauro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; -resistente – contro Fallimento della Aquattro S.c.a.r.l. in liquidazione, Fallimento della Impresa Cavalleri Ottavio S.p.a. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO; 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons. IOFRIDA GIULIA. …………….. Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2164/2017, depositata il 22/5/2017, - in controversia promossa dalla società consortile Aquattro, costituita tra le imprese Cavalleri Ottavio spa, Mambrini Costruzioni spa, De Sanctis Costruziobi spa, imprese già associatesi in ATI ed aggiudicatarie, dalla SATAP spa, dell’appalto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada A 4 (Torino- Milano), nei confronti della Omba Impianti &Engineering spa, società con la quale era stato stipulato, da parte della ATI, un contratto di fornitura e posa in opera di strutture metalliche, per sentire accertare la legittimità del recesso dal contratto di subappalto o la risoluzione dello stesso contratto per inadempienza della Omba, con condanna al risarcimento dei danni della convenuta, la quale proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, per la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento, e chiamava in causa le imprese consorziate nella Aquattro s.c. a r.l., – 1° tronco – 3° lotto da progr.Km 48+500 a progr.

Km 67+ 600 - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accertato il diritto della Aquattro a percepire dalla Omba Impianti & Engineering, a titolo di penale e risarcimento del danno, la somma di € 133.000,00 e quello della convenuta Omba a percepire dalla Aquattro e dalle terze chiamate la somma di € 1.274.158,25, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere appaltate, con condanna, operata la compensazione per i reciproci rapporti di dare-avere, della Aquattro e delle terze chiamate, in solido, al pagamento alla convenuta Omba, dell’importo di € 1.141.158,25, oltre IVA e interessi legali, nonché aveva dichiarato l’illegittimità dell’escussione della fideiussione da parte di Aquattro; 3 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 -in particolare, i giudici d’appello, respinte tutte le altre domande, hanno dichiarato, in accoglimento dell’appello principale di De Sanctis Costruzioni e degli appelli incidentali della Mambrini Costruzioni e Impresa Cavalleri Ottavio, che le società De Sanctis spa, Mambrini Costruzioni e Impresa Cavalleri Ottavio non erano responsabili delle obbligazioni della Aquattro, dichiarando per l’effetto che Omba era tenuta a restituire a De Sanctis quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata; -avverso la suddetta pronuncia, la società Omba Impianti & Engeenering spa propone ricorso per cassazione, notificato il 3-4- 10/7/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di Mambrini Costruzioni spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, in unico motivo, notificato il 12/9/2017), De Sanctis Costruzioni spa (che resiste con controricorso) e del Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio spa e Fallimento Aquatrro S.c.a r.l. in liquidazione (che non svolgono difese); -la ricorrente principale lamenta:

a) con il primo motivo, ex art.360 n.4 c.p.c., sia la nullità della sentenza e del procedimento sia la violazione e falsa applicazione dell’art.334 c.p.c. e del combinato disposto della stessa norma e degli artt.343, 347, primo comma, c.p.c. e 166 e 167 c.p.c., nonché l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione alla mancata declaratoria di decadenza della società Mambrini dalla proposizione di appello incidentale tardivo per mancato rispetto dei termini di cui all’art.343 c.p.c. ;

b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 l.109/1994 ed al disposto dell’art. 96 DPR 554/1999, nonché dell’art.7 d.lgs. 190/2012, sia l’omessa motivazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato la solidarietà passiva delle imprese aggiudicatrici dell’appalto (Cavalleri, mandataria, e Mambrini e De Sanctis, mandanti, costituitesi nella società consortile Aquattro s.c. a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 r.l.) per obbligazioni nei confronti di fornitori e subappaltatori;

c) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175 e 1375 c.c., in relazione all’affermata legittimità del recesso esercitato dalla Aquattro sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, sia la nullità della sentenza, ex art.360 n.4 c.p.c., per omessa motivazione, con riferimento all’esclusione della violazione da parte della Aquattro degli obblighi di correttezza e buona fede;

d) con il quarto motivo, sia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art.132, comma 2 n. 4, c.p.c., in ordine al rigetto della domanda di rimborso dell’importo oggetto dell’obbligazione di garanzia, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1939, 1362 c.c. e 2969 c.c. e 115 c.p.c., sempre in relazione al diritto di Omba ad ottenere la restituzione dell’importo ottenuto dalla Aquattro con l’escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata a favore di Omba da parte della Banca Popolare di Novara; -la controricorrente Mambrini Costruzioni propone un unico motivo di ricorso incidentale, «condizionato all’accoglimento del ricorso» della Omba, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24,43,23,51,52, 93 e 96 RD n. 267/1942, nonché la nullità del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione sollevata dalla Mambrini di improcedibilità della domanda della Omba (di accertamento e condanna al pagamento di somma di denaro) stante l’intervenuto fallimento, prima, della Società consortile a r.l.

Aquattro e, poi, dell’impresa Cavalleri; Ritenuto che: -in data 12/4/2022, si è costituto in giudizio il Fallimento Omba impianti & Engineering, dando atto della pendenza di trattative per una soluzione bonaria della controversia e, successivamente, in data 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 19/4/2022, lo stesso Fallimento notificava atto di rinuncia al ricorso Data pubblicazione 31/05/2022 alle società controricorrenti De Sanctis e Mambrini Costruzioni, che accettavano la rinuncia, anche in punto spese giudiziali, come da certificazioni PEC allegate; -ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l'accettazione della rinunzia da parte delle controricorrenti; -neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o