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Ordinanza — n. 17468/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of bankruptcy claim beyond twelve-month deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claimant failed to file the bankruptcy admission request within the statutory twelve-month period. Although the claimant argued that procedural delays caused by the court's fragmented project submission should extend the deadline, the court rejected this interpretation. The decision upheld the strict statutory limit, ruling that the claimant's knowledge of the bankruptcy and the specific wording of the law preclude any discretionary extension of the filing deadline.

Regesto Legislator

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Art. 101, commi 1 e 4, legge fall.; The deadline for late admission of claims in bankruptcy proceedings is strictly twelve months from the executability of the passive state, with no discretionary extension permitted even if procedural delays occurred.

Parole chiave

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bankruptcy claim admission twelve month deadline late filing inadmissibility procedural delay extension passive state executability inosservanza del termine preclusione per tardività termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 101, commi 1 e 4, legge fall.
4), sia per l’allungamento «fino a 18 mesi» del termine per proporre le domande tardive (art. 101, comma 1).
Art. 380bis.1 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 inammissibile ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.
Art. 12 preleggi
In definitiva, parte ricorrente propone una interpretazione della legge contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 preleggi), senza alcuna necessità di adeguamento del F i r m a t o D a :
d.P.R. n. 115 del 2002
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6963/2020 proposto da Angelo VASSALLO, rappresentato e difeso dall’avv. Michele La Francesca, per procura speciale allegata in calce al ricorso, ricorrente; contro Fallimento IAL Sicilia, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Parisi, per procura speciale allegata in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Vicenza n. 26, presso lo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 studio dell’avv. Giuseppe Fabio, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 2.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione proposta da Angelo Vassallo contro il diniego di ammissione al passivo del fallimento IAL Sicilia del credito da lui vantato a titolo di indennità di mancato preavviso.

Il diniego – da parte del giudice delegato, poi confermato dal tribunale – è stato motivato con la rilevata inammissibilità della domanda, in quanto presentata oltre la scadenza del termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, nonostante il ricorrente fosse da tempo a conoscenza della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, tanto da avere presentato domanda di ammissione al passivo tempestiva per altre spettanze (art. 101, commi 1 e 4, legge fall.). Avverso il decreto del Tribunale di Palermo Angelo Vassallo ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Ha replicato con controricorso il fallimento. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 29.4.2022 e, quindi, tardiva e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 inammissibile ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente, pur non contestando di avere presentato la domanda di ammissione dopo più di dodici mesi a decorrere dall’esecutorietà dello stato passivo e pur non affermando che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, sostiene che la domanda sarebbe ammissibile, perché il termine finale per la presentazione delle domande tardive dovrebbe intendersi prolungato a diciotto mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 101 legge fall. Ciò in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento, fissando l’udienza per la verifica del passivo a più di 120 giorni di distanza (esattamente a 122 giorni) dalla pubblicazione della sentenza avrebbe implicitamente riconosciuto quella «particolare complessità della procedura» che la legge fallimentare pone quale presupposto, sia per la fissazione dell’udienza di accertamento del passivo a più di 120 giorni (e a non più di 180 giorni) di distanza dalla data della sentenza (art. 16, comma 1, n. 4), sia per l’allungamento «fino a 18 mesi» del termine per proporre le domande tardive (art. 101, comma 1). 1.1.

Il motivo è palesemente infondato e, anzi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo già intervenuti numerosi provvedimenti conformi di questa Corte F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 sulla medesima questione, proposta dal medesimo difensore per altri dipendenti di IAL, senza che il ricorso offra elementi per mutare tale consolidato orientamento (Ordinanze n. 3466/2022; n. 41283/2021; n. 40676/2021; n. 37064/2021; n. 26501/2021; n. 25911/2021; n. 21226/2021). 1.1.1.

Nel testo della legge è chiaro che l’allungamento del termine per presentare le domande tardive non è affidato a un automatismo collegato alla particolare complessità della procedura, ma a una scelta discrezionale e consapevole del tribunale che, «con la sentenza che dichiara il fallimento», «può» prorogare il termine «fino» a diciotto mesi (art. 101, comma 1, legge fall.). Pertanto, anche se si volesse condividere la tesi secondo cui il tribunale, fissando l’udienza per l’accertamento del passivo a 122 giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, avrebbe implicitamente ritenuto la procedura di particolare complessità, resterebbe dirimente la constatazione che nella sentenza non è disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive e che, quindi, il tribunale non esercitò il suo potere discrezionale in tal senso.

La proroga automatica del termine è soluzione interpretativa improponibile anche perché la legge prevede la possibilità di prorogare il termine non in misura fissa, ma «fino» a diciotto mesi, sicché richiede una valutazione discrezionale del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 tribunale anche per quanto riguarda la misura dell’eventuale proroga. 1.1.2.

Si aggiunga che, spettando la decisione al tribunale nel momento in cui pronuncia la sentenza di fallimento, a nulla può rilevare il fatto che il giudice delegato autorizzò il curatore a presentare il progetto di stato passivo in modo frazionato, in ragione del gran numero di domande di ammissione al passivo presentate. Se ciò, da un lato, conforta l’opinione di parte ricorrente in merito alla complessità della procedura (fermo restando che tale complessità è solo il presupposto per una decisione del tribunale che, in questo caso, non c’è stata), dall’altro lato, esclude che i tempi per presentare le domande di ammissione al passivo tardive siano stati troppo ristretti rispetto a quella complessità.

Infatti, così facendo, il giudice delegato e il curatore hanno ritardato, rispetto a quanto previsto nella sentenza di fallimento, la data della prima esecutorietà dello stato passivo, con conseguente differimento anche del dies a quo per la decorrenza del termine di dodici mesi per la presentazione delle domande tardive. 1.1.3. In definitiva, parte ricorrente propone una interpretazione della legge contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 preleggi), senza alcuna necessità di adeguamento del F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6963/2020 Numero sezionale 1849/2022 Numero di raccolta generale 17468/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 testo normativo a valori giuridici superiori.

2. Le spese di lite del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i