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Ordinanza — n. 17442/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as client withdrew case; court extinguished proceedings and ordered cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17442/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The client formally withdrew the cassation appeal against the Milan court's decision to exclude their professional debt from the bankruptcy administrator's priority list. Although the lower court had rejected the claim due to lack of statutory priority for pre-procedure work, the appellant voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the Supreme Court declared the proceedings extinguished and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; When a party voluntarily withdraws a cassation appeal, the court declares the proceedings extinguished and orders mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation cost compensation voluntary abandonment supreme court order ammissione provvisoria esame delle candidature curatela provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09135/2016 R.G. proposto da: Porcaro Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via Borgognona n. 47, presso lo studio dell’avv. Gianluca Brancadoro, che lo rappresenta e difende con l’avv. Fabrizia De Nigris, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Navona n. 49, presso lo studio dell’avv. Daniela Biondi, rappresentata e difesa dall’avv.

Enrico Caruso, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9135/2016 Numero sezionale 1511/2022 Numero di raccolta generale 17442/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 avverso il decreto n. 3006/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 8 marzo 2016 nei ricorsi riuniti n.r.g. 1701/14 e 1898/14; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 aprile 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. Mario Porcaro ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui il Tribunale di Milano ha escluso dallo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Valtur S.p.A. il proprio credito, originariamente quantificato in euro 2.064.360,00, derivante da prestazioni professionali inerenti allo studio, alla redazione e al deposito della domanda di ammissione di Valtur S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, ammesso in privilegio dal giudice delegato nella minor somma di euro 150.000,00.

2. Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

3. Il Tribunale ha rilevato:

a) che andava accolta l’opposizione allo stato passivo sollevata dai commissari con riferimento alla collocazione privilegiata del credito ammesso dal giudice delegato, siccome nessuna norma della disciplina che regola l’amministrazione straordinaria prevede il riconoscimento della prededuzione per attività svolte da un professionista nella fase precedente all’apertura della procedura, non essendo applicabili in via diretta o analogica le disposizioni dell’art. 111, secondo comma, della legge fallimentare;

b) che, stante l’assenza di qualsivoglia domanda del professionista volta a far constatare la sussistenza del proprio credito ad altro titolo, ovvero con rango diverso da quello privilegiato, la domanda del professionista andava respinta nella sua integralità. r.g. n. 09135/2016 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9135/2016 Numero sezionale 1511/2022 Numero di raccolta generale 17442/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 4. Con istanza dell’8 aprile 2022, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dal legale rappresentante della controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1.

Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 Il Presidente Andrea Scaldaferri r.g. n. 09135/2016 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G