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Ordinanza — n. 17424/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to lawyer's failure to certify post-decision letter release date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the lawyer failed to certify that the litigation power was issued after the contested administrative decision. The applicant sought international protection, but the lower court rejected the request based on a procedural defect in the lawyer's certification under specific legislative rules. The supreme court upheld this rejection, ruling that the statutory requirement for a subsequent date certification is a mandatory condition for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The appeal for cassation is inadmissible if the lawyer fails to certify that the litigation power was issued after the communication of the contested decision.

Parole chiave

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asylum appeal admissibility litigation power certification subsequent date requirement procedural inadmissibility Cassazione ordinanza protection umanitaria d.lgs 25/2008 protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
Ojugbeli Amechi, cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Roma, attinto dal medesimo ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177
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Testo completo

020 ORDINANZA sul ricorso 28681/2020 proposto da: Ojugbeli Amechi domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Maurizio Asprone che lo rappresenta e difende - ricorrente- contro Ministero dell'Interno - intimato- avverso il decreto n. 22781/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. Ojugbeli Amechi, cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Roma, attinto dal medesimo ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha respinto le F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 28681/2020 Numero sezionale 1728/2022 Numero di raccolta generale 17424/2022 istanze intese al riconoscimento in suo favore della protezione Data pubblicazione 30/05/2022 internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base dei rappresentati motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Rilevato previamente che, poiché in difformità da quanto prescritto dall'art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, d.lgs. 25/2008, la procura alle liti rilasciata ai fini del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal nominato difensore, risulta priva della certificazione da parte di questo che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui «il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez.

U, 1/06/2021, n. 15177).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. RG 28681/20 Ojugbeli-Min.Interno Est. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 28681/2020 Numero sezionale 1728/2022 Numero di raccolta generale 17424/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.4.2022. Il Presidente Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti RG 28681/20 Ojugbeli-Min.Interno Est. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3