Italian Court dismisses asylum appeal due to defective special power of attorney lacking required date certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because his special power of attorney failed to certify the specific date of its issuance relative to the contested administrative decision. The defendant Ministry did not appear, leaving the procedural defect uncorrected. The court ruled that this specific certification must be contemporaneous with the signing of the power of attorney and cannot be validated retroactively during the appeal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly certify the date of issuance as subsequent to the contested decision, and such certification must be contemporaneous with the signing, rendering any post-facto validation ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso n. 6878/2021 proposto da: Hosen Joe', domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Gasparin per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 999/2021 depositato il 2 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di Joel Hosen (di nazionalità bangladina) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; ( e 3 fi che tale persona chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, avendo solo depositato memoria contenente istanza di partecipazione a, eventuale, udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato memoria contenente la specifica certificazione del relativo difensore di avvenuto conferimento il 9 febbraio 2021 della procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di detto decreto; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Daniela Gasparin), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' firma vera ed autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.
S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni 2 unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che la certificazione "postuma" della data di rilascio della procura (eseguita dal difensore del ricorrente con atto depositato prima dell'udienza camerale) non ha alcuna efficacia sanante, in quanto: tale attestazione specifica deve essere contestuale al conferimento della procura, venendo altrimenti meno la sua funzione certificativa, posto che il rapporto di strumentalità e complementarità della certificazione della data rispetto a quella dell'autografia della sottoscrizione implica che esse non possano che essere contestuali e comprese all'interno della procura speciale alle liti, con esclusione della possibilità di sanatoria del vizio nel corso del giudizio di legittimità (giurisprudenza costante; in questo senso, cfr.:
Cass. n. 14773 del 2022; Cass. n. 6632 del 2022; Cass. n.8019 del 2022; Cass. n. 27232 del 2020); gli avvocati non hanno generali poteri certificativi diversi da quelli previsti dalla legge processuale quanto alle procure speciali loro conferite dalle parti in funzione della loro partecipazione al processo, sì che tali poteri non possono esplicarsi quanto ad atti diversi dalle procure in questione; che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Pri zione