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Decreto — n. 17087/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17087/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the opposing party, the Ministry of the Interior, did not present any defenses. Consequently, no further ruling on costs was necessary as the litigation had ended by the plaintiff's own action.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings without further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Civil Procedure Code dismissal by withdrawal no costs awarded restituzioni alla produzione difetto della cosa difetti materiali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10346/2021 R.G. proposto da: PATRICK LUCKY Rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò, presso il cui studio in Torino, via Groscavallo, n. 3, è elettivamente domiciliato -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che la parte intimata non ha svolto difese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la patrte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 14/05/2022 Il Presidente della Sezione f.f.