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Ordinanza — n. 17063/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by parties' joint transaction and mutual renunciation of claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17063/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint transaction filed by both parties on April 13, 2022. The appellant, Interporto Sud Europa S.p.a., had previously lost an expropriation compensation case against the respondent, Irene Colella, but subsequently withdrew the cassation request. The court ruled that the mutual agreement and explicit renunciation of the appeal legally terminated the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When parties file a joint transaction and the appellant renounces the appeal, the judgment is extinguished and the case is declared closed without further examination.

Parole chiave

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expropriation compensation joint transaction extinction of proceedings renunciation of appeal Cassation appeal mutual agreement procedural closure causa interstatuale

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7086/2017 proposto da: Interporto Sud Europa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n.7, presso lo studio dell'avvocato Iannuccilli Pasquale, rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ca--t VA( ("L) # Colella Irene, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia n.88, presso lo studio dell'avvocato Vinti Stefano, rappresentata e difesa dagli avvocati Barone Maurizio, Barone Valerio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatti e ragioni della decisione Premesso che: la Corte d'appello di Napoli, con sentenza non definitiva resa il 23 dicembre 2011, dopo aver escluso la titolarità passiva della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del comune di Marcianise, nel giudizio promosso da Colella Irene, proprietaria di terreni per una superficie di mq. 2.994 nel comune di Marcianise, oggetto di espropriazione con decreto del 14.11.2006, con sentenza n. 577/2016, depositata in data 10.2.2016, ha condannato la Interporto Sud Europa, Ente espropriante in qualità di soggetto attuatore della progettazione, realizzazione e gestione dell'Interporto Sud Europa spa, al pagamento dell'indennità di esproprio, quantificata in euro 119.760,00, e dell'indennità di occupazione legittima in Euro 12.453,40, oltre interessi legali; in particolare, i giudici d'appello hanno preliminarmente ritenuto di non poter esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'intervenuta accettazione dell'indennità, in quanto il documento sul quale si era basata l'eccezione, pur ritenendosi questione rilevabile ex officio, era stato prodotto successivamente al maturarsi delle preclusioni previste dall'art. 183, c.6, c.p.c., quale fatto estraneo al thema decidendum ritualmente sottoposto alla cognizione del giudice.

Nel merito, acclarata la natura edificabile dell'area espropriata, ricadente nella zona omogenea D8, hanno quantificato il valore dell'area sulla base di quanto accertato dal ctu, attribuendo attendibilità privilegiata comparativa ai valori dei fondi collocati sul medesimo foglio catastale con identica destinazione D8; avverso la suddetta pronuncia la Interporto Sud Europa spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19.3.2017, affidato a tre motivi, nei confronti della Colella che si è costituita con controricorso; la causa è stata trattata all'udienza camerale del 20 aprile 2022.

Considerato che le parti, con atto depositato il 13 aprile 2022 hanno prodotto con nota a firma congiunta atto di transazione della controversia; considerato che con lo stesso atto la società Interporto ha rinunziato al ricorso e che va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio. PQM Dichiara estinto il giudizio. Così deciso il 20 aprile 2022 in Roma.