Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 16857/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification; case remanded for proper service of process on the municipality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16857/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the notification of the cassation appeal null and void because it was served at the wrong address of the defendant municipality. Although the municipality had elected a different domicile, the service at the attorney's office was deemed invalid under specific jurisprudence, yet did not constitute a total lack of domicile. Consequently, the Court ordered the appellant to renew the notification within sixty days and remanded the case to a new docket.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 164 c.p.c.; Art. 606 c.p.c.: When notification of a cassation appeal is null due to improper service at a non-elected domicile, the case is remanded for renewal of notification if the defendant has not constituted itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
null notification cassation appeal domicile election service of process remand for renewal municipal defendant procedural defect responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 606 c.p.c.
Cass. n.1108/2006
Cass. n.3648/2016
Cass. S.U. n.14916/2016

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.1108/2006
Cass. n.3648/2016
Cass. S.U. n.14916/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8078/2017 proposto da: Minervini Lucrezia, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza n.24, presso lo studio del dott. Gardin Marco, rappresentata e difesa dall'avvocato Ventura Costantino, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Molfetta; - intimato - avverso la sentenza n. 1030/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. CONTI ROBERTO GIOVANNI. Fatti e ragioni della decisione Minervini Lucrezia adiva il tribunale di Bari e premesso che la Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 29 luglio 1004 aveva dichiarato il criterio di calcolo dell'indennizzo espropriativo determinato in base all'art. 5 bis I. n.359/1992 in contrasto con la Convenzione, chiedeva la condanna del Comune di Molfetta al pagamento dell'indennità alla stessa spettante in relazione a due atti di cessione volontaria conclusi in epoca antecedente alla pronunzia e rispettivamente, il 30 giugno 2004 ed il 22 luglio 2004, dovendo lo Stato adottare misure volte a riparare le violazioni accertate dalla Corte Edu, anche retroattivamente.

Chiedeva altresì, in via graduata, la condanna del detto comune al pagamento di un indennizzo per l'indebito arricchimento che l'amministrazione comunale aveva perpetuato. Nel contraddittorio delle parti il tribunale di Bari, qualificando la domanda come diretta alla riliquidazione dell'indennità di cessione, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, ma declinava la propria competenza in favore della Corte di appello di Bari in unico grado. Avverso tale sentenza la Minervini ha proposto appello innanzi alla Corte di appello di Bari che, con sentenza n.1036/2016, pubblicata il 16.11.2016, ha rigettato la domanda, condannando la Mínervini al pagamento delle spese del giudizio.

In motivazione la Corte di appello ha ritenuto che le domande proposte dalla Minervini fossero del tutto infondate. Secondo la Corte gli atti di cessione volontaria conclusi fra le parti contenevano elementi negoziali tipici dell'autonomia privata che non erano stati impugnati con azione volta ad incidere sull'accordo consacrato e, non contenendo una clausola di salvezza di eventuale conguaglio, non potevano comunque trovare accoglimento da parte della stessa Corte quale giudice di unico grado, non essendo stati impugnati. Il giudice di appello aggiungeva poi che anche a voler ritenere la domanda proposta dalla Minervini come rivolta a sanzionare la mancata riapertura del procedimento amministrativo, la stessa era sottratta alla giurisdizione del g.o. in quanto involgente l'attività provvedimentale della p.a., precisando che «la questione è sul punto ancora non giudicata, posto la mancanza nella sentenza impugnata di una statuizione di merito».

La Corte riteneva, infine, infondata la domanda di indebito arricchimento trovando la locupletazione del Comune di Molfetta causa negli accordi di cessione volontaria e nel consenso della parte che assumeva di essere stata danneggiata. La Minervini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il comune di Molfetta non si è costituito. La causa è stata trattata all'udienza camerale del 20 aprile 2022. Va preliminarmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata dalla parte ricorrente presso il domicilio del difensore del comune di Molfetta - Avv.

Lamberto Piccinini -, ancorché detta amministrazione avesse eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. V. Resta in Bari, Via Piccinni, n.210. Tale modalità di notificazione, sicuramente affetta da un'invalidità - Cass.n.1108/2006, Cass.n.3648/2016- che non assurge tuttavia a causa di inesistenza -Cass. S.U. n.14916/2016- impone, non essendosi la parte intimata costituita, l'ordine di rinnovazione della notifica a cura del ricorrente entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento. PQM Dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti del comune di Molfetta.

Onera la ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022