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Ordinanza — n. 16841/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of proof of service via postal receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16841/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the effective service of the petition on the respondent. Although the petition was mailed, no postal receipt was produced, and the appellants could not demonstrate objective reasons for its absence. Consequently, the court ruled that without proof of delivery, the adversarial process could not be considered validly established.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the effective service of the petition, as the mere mailing of the document does not constitute valid notification without a receipt of delivery.

Parole chiave

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inadmissible appeal proof of service postal notification lack of receipt adversarial process indennità d'espropriazione rinuncia all'espropriazione estensione dell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912
Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass.
Cass. 10 aprile 2013, n. 8717
25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717); - in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8956/2016 R.G. proposto da Carzedda Marcello, Carzedda Giancarlo, Carzedda Gianfranco, Carzedda Matteo, Carzedda Luigi Mario, Carzedda Sabrina Mariantonietta, Carzedda Renato, Carzedda Maria, Carzedda Sonja, Fiori Federico, Fiori Amanda, Colalongo Nicodemo, Camboni Giovanni, Camboni Gloria, Carzedda Grazia, Carzedda Maria, Carzedda Francesco e Carzedda Lucia, tutti rappresentatati e difesi dall'avv. Rocco Baldassini, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Sora (Fr), via G. Matteotti, 2 - ricorrenti - contro Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Siniscola, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 213/15, depositata il 24 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Carzedda Marcello, Carzedda Giancarlo, Carzedda Gianfranco, Carzedda Matteo, Carzedda Luigi Mario, Carzedda Sabrina Mariantonietta, Carzedda Renato, Carzedda Maria, Carzedda Sonja, Fiori Federico, Fiori Amanda, Colalongo Nicodemo, Camboni Giovanni, Camboni Gloria, Carzedda Grazia, Carzedda Maria, Carzedda Francesco e Carzedda Lucia propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, depositata il 24 aprile 2015, che, pronunciandosi sull'opposizione alla stima da loro promossa, ha determinato l'indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente, in euro 842.539,64 e 245.740,72, oltre interessi legali, dovuta con riferimento ai terreni censiti al N.C.T. del comune di Siniscola, al fg. 45, mapp. 215, 219, 242„ 243, 244, 424, 425, 426, 427, 209 e 399, e al fg. 54, mapp. 1, 22, 23, 80 e 104; - il giudice di appello, premessa l'ammissibilità della domanda benché il decreto di espropriazione fosse intervenuto solo nel corso del giudizio e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Siniscola, è pervenuto alla liquidazione dell'importo delle indennità a seguito dell'accertamento che le aree interessate erano dotate di edificabilità legale e dell'applicazione dei valori venali delle aree medesime indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; - il ricorso è affidato a due motivi; - il Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Siniscola non spiega alcuna difesa; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - è preliminare all'esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso medesimo, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata; - dagli atti emerge che l'ufficiale giudiziario, a ciò richiesto dai ricorrenti, ha proceduto alla notifica del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata in data 5 aprile 2016, presso il domicilio eletto dal Consorzio nel corso del grado di appello del giudizio; - di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né i ricorrenti hanno allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento; - poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio e in difetto della costituzione in giudizio della controparte (cfr.

Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717); - in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 marzo 2022. Il Pres e