Cassation court allows lawyer's appeal by ruling electronic filing timely upon system acceptance, not manual clerk intervention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Tribunal's rejection of a lawyer's opposition to a bankruptcy estate, ruling the electronic filing was timely. The lower court had deemed the deposit late based on a manual acceptance date by the clerk, whereas the higher court held the deadline was met upon the certified email system's initial delivery. Consequently, the decision was overturned to allow the lawyer's claim for professional fees and expense reimbursement to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 bis, comma 7, D.L. 179/2012; Art. 155, cod. proc. civ.: The deposit of documents via certified email is deemed timely upon the system's acceptance and delivery confirmation, not upon subsequent manual verification by the clerk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 23616/2015 proposto da: Gilardoni Laura Rita Flavia, elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano n.47, presso lo studio dell'avvocato Paolo Di Candilo, rappresentata e difesa da se medesima; -ricorrente - contro Fallimento della Immobiliare Garda S.r.I., in persona del curatore, avv. Marzia Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n.294, presso lo studio dell'avvocato Angelo Vallefuoco, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vajana, giusta procura in calce al controricorso;-cc ntroricorrente - avverso il decreto n. 4571/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 27/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO 1. .11 Tribunale di Palermo, con decreto del 17/4/2015, ha rigettato l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dall'avv. Laura Rita Flavia Gilardoni contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Immobiliare Garda s.r.I., con il quale il G.D. aveva ammesso il credito di C 39.782,60 (di cui C 39.705,90 in privilegio ai sensi dell' art 2751 bis n. 2 cod. civ.) da lei insinuato, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in favore della società ancora in bonis e di rimborso spese non imponibili, nella minor misura di C 9.560,94 in chirografo e di C 3.717,45 in privilegio. 2.11 tribunale ha rilevato che l'opponente, pur avendo proposto tempestivamente il ricorso, non aveva depositato nel termine di 30 giorni dall'esecutività dello stato passivo (scadente il 5.11.2014) i documenti probatori del credito prodotti in sede di verifica, inoltrati telematicamente soltanto in data 11.11.2014, né aveva formulato richiesta della loro acquisizione in seno alli atto introduttivo. 3 La professionista ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 16 bis del d.l. 179/2012 e 155 cod. proc.civ., per aver il tribunale palermitano ritenuto tardivo il deposito dei documenti sulla scorta di un' errata attestazione della cancelleria. 2 La censura è fondata. 2.1 I fatti pacifici che fanno da sfondo alla controversia portata all'attenzione di questa Corte sono i seguenti:
a) il decreto del giudice delegato, di parziale ammissione del credito dell'avv. Gilardoni allo stato passivo del fallimento, è stato comunicato alla odierna ricorrente il 6/10/2014;
b) il ricorso in opposizione allo stato passivo è stato depositato dalla creditrice, in via cartacea, in data 31/10/2014, e quindi nel termine previsto dall'art. 99, 1° comma, I. fall. 2.3 Controversa è, invece, l'individuazione della data di deposito, operato con modalità telematica, della documentazione probatoria del credito, che il Tribunale ha accertato essere avvenuto 1'11/11/2015, sulla scorta dell'«attestazione del 20/2/2015 a firma del Direttore Amministrativo della Cancelleria», ritenendo perciò l'opponente decaduta dalla possibilità di potersene avvalere, secondo quanto previsto dal 2° comma, n. 4, dell'art. 99 cit. 2.4 Ciò premesso, l'art. 16 bis comma 7 d.l. 179/2012 stabilisce, per quanto qui di interesse, che«// deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile... » 2.5 Al riguardo questa Corte ha, di recente, avuto modo di puntualizzare quanto segue « Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.
La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16- bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.
Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, ino tre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti »( cfr.
Cass. 12422/2021 e 28982/2019). 2.6 Orbene, la ricorrente, in ossequio al principio di specificità, ha trascritto nel corpo del ricorso:
1) il « dettaglio di deposito » generato dalla « consolle Avvocato», a mezzo del quale è stato eseguito il deposito telematico, dal quale si evince che l'atto contenente i documenti del ricorso è stato inoltrato in data 5/11/2014, alle ore 14.30:29, ricevuto lo stesso giorno alle ore 14.31:32 e "accettato" dalla cancelleria 1'11.11.2014 alle 13.01; 2 ) il report della posta elettronica certificata che indica nel 5/11/2014 la data di inoltro e di consegna nella casella di destinazione;
3) la «videata consolle avvocato», che riporta quale data di ricezione dell'atto quella del 5/11/2014. 2.7 Alla stregua della norma e del principio giurisprudenziale sopra richiamati, il deposito della documentazione deve dunque intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero di giustizia, ovvero il 5/11/2014, e non nella diversa data dell'11/11/2014, che è quella dell' "intervento manuale" del Cancelliere. 2.8 Ne consegue la tempestività del deposito della documentazione, avvenuto l'ultimo giorno utile. 3 Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione per l'esame nel merito dell'opposizione e per la regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 La Pirresidente Mag4 ristiAno