Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the case against the bankruptcy court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Della Martire & Storari S.r.l., had previously filed an appeal against a bankruptcy court decision rejecting their opposition to the bankruptcy estate. Both parties subsequently agreed to the withdrawal, leading the court to terminate the proceedings without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, commi 1 e 4, cod. proc. civ.; When a party formally withdraws a cassation appeal and the opposing party consents, the proceedings are declared extinct without further examination of the merits or cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 ORDINANZA sul ricorso 23560/2015 proposto da: Della Martire & Storari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n.13, presso lo studio dell'avvocato Cannata Mario, rappresentata e difesa dagli avvocati Cassiani Marco, Terenzi Maurizio, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento Mulazzani Italino S.p.a., in persona del curatore fallimentare prof. dott. Giuseppe Savioli, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n.41, presso lo studio dell'avvocato Patti Salvatore Lucio, rappresentato e difeso dall'avvocato Balestra Luigi, giusta procura in calce al controricorso; controricorrente - avverso il decreto n. 10879/2015 del TRIBUNALE di RIMINI, del 06/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. COSMO CROLLA. RILEVATO:
1. che Della Martire & Storari s.r.l. ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso da essa proposto per la cassazione del decreto del Tribunale di Rimini del 6/8/2015, che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento Mulazzani Italino s.p.a.;
2. che il Fallimento controricorrente ha prestato adesione alla rinuncia; 3 . che pertanto, ai sensi dell'art. 391, commi 1 e 4, cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto senza che debba provvedersi sulle spese;
4. che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 La reOdente Mag stiano DEPOS;TATO IN CANCELLERIA 2 5 MAG 2022 IL CANCELLIE 'ANC